TRIB
Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 01/07/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1993/2024 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 assistito dall'avv. NASPI FABRIZIO;
elettivamente domiciliato in VIA RUGGERI, 3/I - ANCONA, presso il difensore nei confronti di
, C.F. ; Controparte_1 P.IVA_1 assistito e difeso dall'avv. PIZZIRUSSO GERARDO e dall'avv. ATTILI MONICA;
elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA VITTORIA N. 1 MACERATA, presso il difensore;
OGGETTO: opposizione avverso decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da note ex art. 281 quinquies riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 171 c.p.c.; causa assunta in decisione alla udienza del 6.6.25.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 – Fondata e quindi da accogliersi la opposizione che ha proposto Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo notificatole dalla in data 23.7.24 per Controparte_2
pagina 1 di 3 l'importo di euro 248.814,61 oltre interessi e spese, quale importo emergente dal lodo arbitrale in data 20.5.24.
2 – Espone la opponente, professando la qualità di consumatore, la incompetenza territoriale di questo Tribunale per essere invece competente quello di Ancona, risiedendo la stessa in Loreto, adito il Tribunale di Macerata in violazione dell'art. 63 Codice del Consumo
(oggi, art. 66bis) che individua il luogo di residenza del consumatore quale criterio di collegamento esclusivo in relazione alla competenza territoriale del giudice;
eccepisce altresì la la nullità della pronuncia fondante l'opposto decreto ingiuntivo per essere stata resa in Parte_1 forza di clausola compromissoria nulla nella parte in cui ha limitato la possibilità dell'esponente di adire la ordinaria via giudiziale.
3 – Va infatti riconosciuta alla opponente la qualità di consumatore in ragione delle circostanze da questa esposte e non contestate dall'ingiungente.
3.1 – Anzitutto l'età non più giovane di 82 anni e 73 all'epoca dei contratti oggetto del lodo arbitrale;
inoltre pensionata all'epoca dei fatti;
infine, contratti oggetto del lodo (preliminare di compravendita e appalto lavori edili) finalizzati alla realizzazione di due edifici da destinare ciascuno ad uno dei due figli della contraente.
Elementi che fanno rientrare perfettamente l'opponente nella descrizione di cui all'art. 3
Codice del Consumo, secondo il quale se anche la parte svolgesse attività imprenditoriale, la mancata emergenza di collegamento dei contratti con eventuali attività lavorative-imprenditoriali del contraente, ne escluderebbe la qualità di professionista.
3.2 – Così, in considerazione della residenza della all'epoca dei contratti e Parte_1 tuttora, in Loreto, (cfr. certificazione anagrafica allegata dalla opponente) la competenza territoriale va individuata in quella del Tribunale di Ancona.
4 – Per l'effetto non va resa alcuna delibazione sull'altra questione sollevata dalla opponente (nullità della clausola compromissoria alla luce della disciplina consumeristica), sulla quale dovrà pronunciarsi il giudice competente, al pari della domanda “riconvenzionale” avanzata dalla ingiungente.
5 – La pronuncia di incompetenza territoriale va resa con ordinanza;
tuttavia, poichè va revocato l'impugnate decreto ingiuntivo, occorre pronunciare sentenza.
pagina 2 di 3 6 - Le spese del giudizio vanno poste in capo alla ingiungente che, sebbene aderente alla declaratoria di incompetenza, ha dato causa all'odierno giudizio;
la liquidazione segue in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, dichiara la propria incompetenza territoriale essendo invece territorialmente competente il
Tribunale di Ancona;
revoca l'impugnato decreto ingiuntivo n. 516/24, RG 1395/24 notificato a in data 23.7.24 per l'importo di euro Parte_2 Controparte_2
248.814,61; condanna la ingiungente società a sostenere le spese del giudizio e liquida quelle in favore della opponente in euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali 15%, cap, iva e spese vive documentate.
Macerata, 1 luglio 2025
Il Giudice dr. Luigi Reale
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1993/2024 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 assistito dall'avv. NASPI FABRIZIO;
elettivamente domiciliato in VIA RUGGERI, 3/I - ANCONA, presso il difensore nei confronti di
, C.F. ; Controparte_1 P.IVA_1 assistito e difeso dall'avv. PIZZIRUSSO GERARDO e dall'avv. ATTILI MONICA;
elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA VITTORIA N. 1 MACERATA, presso il difensore;
OGGETTO: opposizione avverso decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da note ex art. 281 quinquies riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 171 c.p.c.; causa assunta in decisione alla udienza del 6.6.25.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 – Fondata e quindi da accogliersi la opposizione che ha proposto Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo notificatole dalla in data 23.7.24 per Controparte_2
pagina 1 di 3 l'importo di euro 248.814,61 oltre interessi e spese, quale importo emergente dal lodo arbitrale in data 20.5.24.
2 – Espone la opponente, professando la qualità di consumatore, la incompetenza territoriale di questo Tribunale per essere invece competente quello di Ancona, risiedendo la stessa in Loreto, adito il Tribunale di Macerata in violazione dell'art. 63 Codice del Consumo
(oggi, art. 66bis) che individua il luogo di residenza del consumatore quale criterio di collegamento esclusivo in relazione alla competenza territoriale del giudice;
eccepisce altresì la la nullità della pronuncia fondante l'opposto decreto ingiuntivo per essere stata resa in Parte_1 forza di clausola compromissoria nulla nella parte in cui ha limitato la possibilità dell'esponente di adire la ordinaria via giudiziale.
3 – Va infatti riconosciuta alla opponente la qualità di consumatore in ragione delle circostanze da questa esposte e non contestate dall'ingiungente.
3.1 – Anzitutto l'età non più giovane di 82 anni e 73 all'epoca dei contratti oggetto del lodo arbitrale;
inoltre pensionata all'epoca dei fatti;
infine, contratti oggetto del lodo (preliminare di compravendita e appalto lavori edili) finalizzati alla realizzazione di due edifici da destinare ciascuno ad uno dei due figli della contraente.
Elementi che fanno rientrare perfettamente l'opponente nella descrizione di cui all'art. 3
Codice del Consumo, secondo il quale se anche la parte svolgesse attività imprenditoriale, la mancata emergenza di collegamento dei contratti con eventuali attività lavorative-imprenditoriali del contraente, ne escluderebbe la qualità di professionista.
3.2 – Così, in considerazione della residenza della all'epoca dei contratti e Parte_1 tuttora, in Loreto, (cfr. certificazione anagrafica allegata dalla opponente) la competenza territoriale va individuata in quella del Tribunale di Ancona.
4 – Per l'effetto non va resa alcuna delibazione sull'altra questione sollevata dalla opponente (nullità della clausola compromissoria alla luce della disciplina consumeristica), sulla quale dovrà pronunciarsi il giudice competente, al pari della domanda “riconvenzionale” avanzata dalla ingiungente.
5 – La pronuncia di incompetenza territoriale va resa con ordinanza;
tuttavia, poichè va revocato l'impugnate decreto ingiuntivo, occorre pronunciare sentenza.
pagina 2 di 3 6 - Le spese del giudizio vanno poste in capo alla ingiungente che, sebbene aderente alla declaratoria di incompetenza, ha dato causa all'odierno giudizio;
la liquidazione segue in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, dichiara la propria incompetenza territoriale essendo invece territorialmente competente il
Tribunale di Ancona;
revoca l'impugnato decreto ingiuntivo n. 516/24, RG 1395/24 notificato a in data 23.7.24 per l'importo di euro Parte_2 Controparte_2
248.814,61; condanna la ingiungente società a sostenere le spese del giudizio e liquida quelle in favore della opponente in euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali 15%, cap, iva e spese vive documentate.
Macerata, 1 luglio 2025
Il Giudice dr. Luigi Reale
pagina 3 di 3