Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 16/03/2026, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00567/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00850/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 850 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Emanuele Gallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Avigliana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Martino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della ordinanza emanata dal Direttore dell'Area Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Avigliana in data -OMISSIS-, che ha intimato alla Società ricorrente di demolire ripristinando lo stato autorizzato le opere realizzate in -OMISSIS-; annullamento degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del procedimento, e per ogni ulteriore consequenziale statuizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Avigliana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il dott. Marco TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Società deducente è proprietaria di un fabbricato ad uso abitativo sito in Avigliana, realizzato in forza di titolo edilizio del 1989 e variante del 1993, su un terreno, posto in posizione sopraelevata rispetto alla strada pubblica, ricadente in area vincolata sul piano ambientale e paesaggistico ai sensi dell’art. 136 lett. c) e d) del Decreto Legislativo 22.01.2004 n. 42; nel corso del 2021 il citato sodalizio ha ivi eseguito una serie di opere di sistemazione delle aree esterne, con modellazione del profilo terreno ed erezione di muretti a secco di varie altezze, accompagnate dalla applicazione di pannelli metallici ciechi sui cancelli di accesso carrabili e pedonali, poi rimossi, le quali sono state oggetto di rilievo comunale a seguito dell’accesso in loco eseguito il -OMISSIS-
2. Con comunicazione delle risultanze del sopralluogo, il Comune ha in particolare contestato che “in luogo del preesistente rincalzo in terra presente sui lati nord-est e sud-est del fabbricato sono stati realizzati dei terrapieni destinati a giardino, sostenuti da muri e muretti di varia altezza, per quanto visibile realizzati a secco in blocchi e lastre di pietra di varie dimensioni e aventi spessore di circa 0,40 mt. per una lunghezza totale di circa 90 mt. con altezza variabile da un minimo di mt. 0,05 circa a un massimo di mt. 1,45 circa” nonché “sui tre cancelli d’accesso alla proprietà, due pedonali e un carraio, sono state posizionate delle lamiere zincate al fine di renderli ciechi e conseguentemente impedire la vista dall’area di circolazione pubblica” , in assenza di titolo edilizio, di denuncia sismica e di autorizzazione paesaggistica.
3. Con la gravata ordinanza n. -OMISSIS-, l’amministrazione ha qualificato le opere sopra descritte come interventi di ristrutturazione edilizia realizzati in assenza di permesso di costruire, con carattere di variazione essenziale ai sensi dell’art. 32, comma 3, d.P.R. 380/2001, stante l’assenza di autorizzazione paesaggistica in area vincolata, e ne ha ordinato la demolizione con ripristino dello stato autorizzato entro 90 giorni; l’ordinanza ha dato atto, altresì, che: l’intervento ha comportato opere strutturali (muri di sostegno e di contenimento) in Comune classificato in zona sismica 3S, in violazione degli artt. 93 e 94 d.P.R. 380/2001; le opere ricadono nelle tipologie di cui ai punti B.18 e B.21 dell’allegato B al d.P.R. 31/2017, richiedenti preventiva autorizzazione paesaggistica semplificata in ragione del vigente vincolo paesaggistico ex artt. 136 e 157 del d.lgs. 42/2004.
4. Con il ricorso introduttivo, la società ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza comunale n. -OMISSIS- deducendo un’unica, composita censura rubricata “Violazione di legge, con riferimento agli artt. 3, 6, 22, 32, 33, 93 e 94 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento all’art. 146 del d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 nonché con riferimento all’art. 27 del Regolamento Edilizio del Comune di Avigliana; eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, difetto e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione, sviamento” ; secondo la parte le opere costituirebbero semplici arredi da giardino (muretti e fioriere) rientranti nella nozione di edilizia libera ai sensi dell’art. 6 d.P.R. n. 380/2001e del glossario di cui al D.M. 2.3.2018; non sussisterebbero i presupposti per qualificare l’intervento come ristrutturazione edilizia ovvero nuova costruzione, né sarebbero configurabili varianti essenziali; non sarebbe stata necessaria alcuna autorizzazione paesaggistica, in quanto si tratterebbe di interventi esclusi o liberalizzati dal d.P.R. n. 31/2017 e, infine, non ricorrerebbero opere strutturali soggette a disciplina sismica.
5. Successivamente all’adozione dell’ordinanza n. -OMISSIS-, la società, nulla riconoscendo in merito alla fondatezza degli ivi formulati rilievi comunali, ha comunque presentato per le opere de quibus la SCIA in sanatoria -OMISSIS- (docc. 4-5-6-7-8-9-10 Comune), qualificata “in regime di accertamento di conformità ex art. 37 d.P.R. 380/2001” e avente ad oggetto “opere in sanatoria su area verde privata in via al-OMISSIS- – muretti in pietra su area verde – pannelli ciechi su cancellate di ingresso, che sono già stati rimossi” ; nella SCIA l’intervento è dichiarato “realizzato in data -OMISSIS-” e alla pratico risultano allegati: il pagamento della sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 37 T.U. Edilizia; la pertinente relazione illustrativa a firma del tecnico abilitato (doc. 7 Comune), la quale - pur insistendo nella qualificazione dei manufatti in termini di “arredi da giardino” - descrive una sistemazione articolata, con muretti in pietra più pronunciati sui lati nord ed est, a compensazione del dislivello tra la quota della strada e quella del fabbricato; alla pratica è acclusa altresì l’istanza di autorizzazione paesaggistica -OMISSIS- in ragione della disciplina vincolistica vigente sulle aree (docc. 11 e 12 Comune).
6. Con nota prot. Protocollo -OMISSIS- la citata istanza paesaggistica è stata dichiarata inaccoglibile dal Comune (doc. 15 Comune) in quanto avanzata con il procedimento semplificato dell’art. 146, comma 9, d.lgs. 42/2004 e del d.P.R. 31/2017 per “opere di lieve entità”, mentre, trattandosi di opere già realizzate, avrebbe dovuto essere presentata istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ex artt. 167 e 181 d.lgs. 42/2004; con la medesima nota di trasmissione è altresì comunicata la sospensione dell’iter paesaggistico fino alla dimostrazione della conformità delle opere all’art. 27.1 del Regolamento edilizio (doc. 16 Comune), richiamando la precedente richiesta di integrazioni istruttorie; il professionista incaricato dalla Società ha fornito riscontro con nota del -OMISSIS-(doc. 14 Comune), dando atto che risultava in corso di acquisizione l’accertamento di compatibilità paesaggistica e l’integrazione delle tavole con sezioni riportanti il terreno originario e le indagini geologiche a supporto della denuncia tardiva strutturale, con richiesta di ulteriore tempo per definire la pratica.
7. Si è costituito in giudizio il Comune intimato, insistendo per la fondatezza dei rilievi contenuti nella gravata ordinanza, anche alla luce dell’istanza di sanatoria depositata dall’interessata in corso di causa, la quale confermerebbe la correttezza dell’inquadramento dell’intervento come abusivo e soggetto a titolo edilizio e paesaggistico, nonché la necessità di specifiche verifiche di conformità urbanistico-paesaggistica e strutturale.
8. A seguito dell’ulteriore scambio di scritti difensivi la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 29.1.2026.
9. L’unica e composita doglianza dedotta è in parte fondata, alla luce delle considerazioni che seguono.
9.1. In primo luogo, sul piano strettamente qualificatorio, l’intervento non può essere ricondotto alla nozione di edilizia libera di cui all’art. 6 del D.P.R. n. 380/2001 lett. e) ter (opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni) ed e) quinques (elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici), né a quelle di “muretto” e di “fioriera” contenute nel decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2.3.2018, ostandovi la relativa estensione a gran parte del lotto edificato e il carattere permanente delle modifiche apportate all’area di pertinenza, le quali certamente trascendono la posa di semplici elementi di arredo. Il Comune ha, infatti, misurato la lunghezza lineare dei muretti in contestazione in 90 m, cosicché, indipendentemente dall’altezza delle varie sezioni, risulta impossibile assimilarli a minimali e puntiformi attività liberamente realizzabili.
9.2. Sebbene non risulti pienamente convincente neppure la qualificazione delle opere operata dal Comune, una volta escluso che le stesse ricadano nella nozione di edilizia libera è qui irrilevante scrutinare se sia corretto ritenerle “nuova costruzione di manufatti edilizi” ovvero ordinariamente “subordinate alla presentazione di S.C.I.A. ai sensi dell'art. 22 comma 1 lett. c) del D.P.R. 380/2001” la quale contemplava “gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c” , ovvero la c.d. ristrutturazione leggera; è infatti il vincolo paesaggistico vigente sulle aree a comportare l’irrogazione della sanzione demolitoria, non potendo superarsi la previsione dell’art. 32 co. 3 del D.P.R: n. 380/2001 vigente ratione temporis , a mente della quale “3. Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico ((, ambientale e idrogeologico)), nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dal permesso, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 44. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali” .
9.3. Difatti, per le opere abusive eseguite in assenza di titolo edilizio in aree paesaggisticamente vincolate vige un principio di indifferenza del titolo necessario all’esecuzione di interventi in dette porzioni di territorio, configurandosi legittimo l’esercizio del potere repressivo demolitorio in ogni caso, a prescindere, appunto, dal titolo edilizio (SCIA o permesso di costruire) ritenuto più idoneo e corretto per procedere all’edificazione in zona vincolata (TAR Campania, III, 30.06.2025 n. 4838, con richiami a TAR Campania, III, 4.10.2019 n. 4757; TAR Lombardia, II, 27.02.2017 n. 1862).
9.4. Orbene, sul piano paesaggistico le opere contestate risultano riconducibili alla voce “B.18. interventi sistematici di configurazione delle aree di pertinenza di edifici esistenti, diversi da quelli di cui alla voce B.14, quali: nuove pavimentazioni, accessi pedonali e carrabili, modellazioni del suolo incidenti sulla morfologia del terreno, realizzazione di rampe, opere fisse di arredo, modifiche degli assetti vegetazionali” ovvero alla voce “B.21. realizzazione di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta, interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento dei medesimi manufatti, se eseguiti con caratteristiche morfo-tipologiche, materiali o finiture diversi da quelle preesistenti e, comunque, ove interessino beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici” dell’Allegato B al D.P.R. n. 31/2017, di talché, in ragione della pacifica disciplina vincolistica vigente sulle aree, richiedevano l’assoggettamento al preventivo vaglio paesaggistico, la cui omissione giustifica l’emissione del provvedimento gravato.
9.5. La valenza strutturale dei muretti a secco realizzati, invece, non risulta in alcun modo indagata, cosicché, anche alla luce della rappresentazione dell’andamento del terreno ante e post operam contenuto nelle tavole della SCIA in sanatoria qui depositate dall’Amministrazione sub . docc. 8, 9 e 10, non può dirsi provata la violazione delle norme relative alla denuncia di strutture in zona sismica prevista dagli artt. 93 e 94 del D.P.R. 380/2001 contestata con il provvedimento gravato.
10. Alla luce delle sopra esposte considerazioni il ricorso deve essere in parte accolto e in parte respinto.
11. Le spese di lite possono trovare integrale compensazione in ragione della parziale, reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo accoglie e in parte lo respinge, nei sensi e limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private citate nella retroestesa decisione.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LU CI, Presidente
Marco TA, Referendario, Estensore
Alessandro Fardello, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco TA | LU CI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.