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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. III, sentenza 26/02/2026, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 205/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 3, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PASI FABRIZIO, Presidente
CASCINI PROSPERO, LA
RINALDI ETTORE, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 733/2024 depositato il 30/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Busca
elettivamente domiciliato presso Comune Di Busca Comune 12022 Busca CN
Ica Srl - 01062951007
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 65/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CUNEO sez. 2 e pubblicata il 19/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13549736 ICP 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13549736 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 43/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Voglia l'Ecc.ma Commissione, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa ogni più opportuna pronuncia preliminare, pregiudiziale, istruttoria, In via principale, dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'atto opposto;
annullare l'atto opposto;
In subordine nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga ammissibile ai sensi della L. 160/2019 l'assoggettamento degli impianti de quibus al Canone Unico sia da parte del Comune sia da parte della Provincia rimettersi alla Corte
Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi dal 816 al 828 l. 160/2019 in relazione all'articolo 53 della Costituzione. Per l'effetto dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'atto opposto;
annullare l'atto opposto;
In via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento del ricorso, contenere la sanzione nel minimo edittale;
In ogni caso, con vittoria di spese, onorari e rimborso forfettario ex art. 15 t.f
Resistente/Appellato: Si chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'appellante ha impugnato la sentenza n. 64\2024 emessa dalla CGT di primo grado di Cuneo che ne aveva respinto il ricorso avverso l'avviso di accertamento con cui l'ICA per il comune di Comune di di Busca aveva chiesto il pagamento di euro 1.418,00 di cui 846.72 a titolo di Canone Unico 2022 per l'esposizione di sei impianti pubblicitari collocati su strada provinciale.
L'appellante critica la decisione in quanto nella sentenza è stato confuso il presuppo con la titolarità del tributo. Analizzando il comma 819 della legge 160\2019 ritiene che lo stesso non determini nessuna riserva a favore del comune, né che vi siano due distinte entrate (occupazione da una parte e pubblicità dall'altra) al contrario la predetta disposizine stabilisce tre presupposti:
- la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti (caso di specie);
- la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale;
- la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Laddove il comma b) fa riferimento a messaggi pubblicitari “visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale”, il riferimento è solo a uno dei tre presupposti di cui alla stessa lettera b), ossia a messaggi diffusi su “beni privati”
Con il secondo motivo precisa che prima della legge 160\2019 la pubblicità in forza del Decreto legislativo del 15.11.1993, n. 507, articolo 1, l'imposta era comunale, ossia riservata ai comuni a prescindere dal soggetto proprietario della strada e titolato a rilasciare l'autorizzazione. Con la nuova disciplina questo quadro normativo è stato completamente cambiato. Il nuovo canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitraia spetta ai comini, alle province ed alle città metropolitane.
Il comma 816, per l'appellante, non sembra dare adito a dubbi;
il canone patrimoniale è istituito dai comuni e dalle province avendo riguardo alle strade di “pertinenza”. Il canone è pagato ai sensi dell'art. 1, comma
835, al momento del rilascio dell'autorizzazione. La “pertinenza” delle aree, ossia “competenza”, è sviluppata dal successivo comma 818 nel quale la legge istitutiva del canone patrimoniale precisa che nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a
10.000 abitanti.
Sulla scorta dell'art. 1 comma 816, i comuni sono titolati a istituire il canone unicamente per impianti pubblicitari: (a) su strade comunali;
(b) su strade non comunali quanto queste siano all'interno del centro abitato, mentre su strada di ente terzo fuori dal centro abitato, il comune non è né il soggetto che autorizza l'installazione dell'impianto (dunque non rilascia la “concessione”), né il soggetto che autorizza la diffusione del messaggio pubblicitario ex art. 23 Codice della Strada,; conseguentemente non può pretendere ai sensi del comma 835 la relativa entrata.
L'appellata nelle sue controdeduzioni precisa che la legge 190\2019 per le questioni che qui interessano ha inteso mantere ai comunui lo stesso gettito delle entrate precedenti per la pubblicità con ciò inevitavibilmente assegnando ai comuni la soggettività attiva alla riscossine delle nuove entrate pubblicitarie.
La provincia di Cuneo non può chiedere il pagamento per la pubblicità ma solo il contributo per le concessioni e per le autorizzazioni.
Mette in rilievo il contenuto del Regolamento del Comune, mai impugnato, che espressamente prevede che:" Fermo restando il disposto del comma 818, dell'articolo 1 della Legge 160/2019, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province per cui le stesse abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819 dell'articolo 1 della Legge 160/2019".
Precisa l'appellata che sia l'UPI che l'IFEL hanno confermato la titolarita dei Comuni relativamente al conone per la pubblicità. Il nuovo canone è bicefalo riguardando sia il suolo pubblico sia la pubblicità; deve pertanto ritenersi assolutamente corretta la richiesta di pagamento del CUP da parte del comune di Busca per l'esposizione pubblicitaria effettuata sul proprio territorio comunale, e ciò a prescindere dalla titolarità della strada su cui è collocato il cartello pubblicitario oggetto di accertamento.
Con memorie le parti hanno ribadito e ulterioremente argomentato le proprie tesi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' bene da subito osservare che le norme che disciplinano il caso in esame sono oggetto di varie e contrapposte interpretazioni nei vari gradi di merito e nelle diverse giurisdizioni. Al momento non è nemmeno possibile individuare un orientamento maggioritario tanto è difficile per l'interprete trovare appaganti ed unitarie ragioni interpretative.
Fatta questa premessa il collegio ritiene l'appello non meritevole di accoglimeto osservando in primo luogo che il canone unico così come prescrive il comma 816 dell'art. 1 della legge 160 del 2019 "è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti », e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi."
Il comma 817 della citata legge stabilisce che .." Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone" mentre il comma
819 precisa che :" . Il presupposto del canone è: a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato."
Il successivo comma 820 stabilisce che ."L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma."
Il comma 835 a sua volta precisa che :"Il versamento del canone è effettuato, direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari.."
Dal coordinamento delle suddette disposizioni può ricavarsi che la nuova disciplina assegna al comune la titolarità per la riscossione del canone per la pubblicità nella misura idonea a coprire gli introiti in precedenza ricavati dai tributi sostituiti. La nuova normativa si pone dunque in continuità con quella precedente e comunque esclude una duplicazione dell'imposta laddove con il comma 820 dispone che l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.
L'impianto su strada provinciale installato fuori dal centro abitato, ma nell'ambito del territorio comunale integra, sia l'occupazione di suolo pubblico, sia la diffusione di messaggi pubblicitari nel territorio del comune.
Conseguentemente mentre la titolarità per l'occupazione resterà in capo alla Provincia, quella per la pubblicità farà capo al Comune.
La suddette conclusioni hanno trovato autorevole conforto anche da parte delle stesse organizzazioni degli enti interessati. Così l'Unione delle Province Italiane con la sua Circolare 18\2\2021 ha precisato che :"Le
Province restano titolari del canone unico riferito alla occupazione del suolo pubblico e non anche alla parte riferita al presupposto pubblicitario che resta, come nel previgente quadro normativo, di titolarità del Comune."
Anche l'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale istituito dall'Associazione Nazionale del Comuni Italiani ha avuto modo di chiarire che ." il canone spettante alla Provincia o alla Città metropolitana ed il canone spettante al Comune si basano su due presupposti autonomi e diversi;
ogni ente è un autonomo soggetto attivo ed ha autonoma facoltà regolamentare e tariffaria;
il principio dell'assorbimento stabilito dal comma
820 non può che valere nei confronti di un unico soggetto attivo, e quindi solo nei confronti del Comune, unica ipotesi in cui la medesima occupazione può dar luogo sia ad un prelievo collegato all'occupazione sia ad un prelievo collegato alla diffusione di messaggi pubblicitari, si deve ritenere: a) che le occupazioni di suolo pubblico con mezzi pubblicitari su strade provinciali, sia al di fuori dei centri abitati sia all'interno dei centri abitati di Comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti, siano soggette sia al canone per l'occupazione di suolo pubblico, dovuto alla Provincia o alla Città metropolitana, sia al canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari, dovuto al Comune, in continuità con i precedenti regimi di tassazione;
b) che le occupazioni con impianti pubblicitari su suolo comunale possono dar luogo all'applicazione del solo canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari, e non anche a quello per l'occupazione del suolo pubblico."
Il Collegio per quanto innanzi respinge il proposto appello e stante la perdurante contrastante giurisprudenza in materia compensa le spese di lite.
P.Q.M.
respinge l'appello. Spese compensate.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 3, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PASI FABRIZIO, Presidente
CASCINI PROSPERO, LA
RINALDI ETTORE, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 733/2024 depositato il 30/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Busca
elettivamente domiciliato presso Comune Di Busca Comune 12022 Busca CN
Ica Srl - 01062951007
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 65/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CUNEO sez. 2 e pubblicata il 19/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13549736 ICP 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13549736 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 43/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Voglia l'Ecc.ma Commissione, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa ogni più opportuna pronuncia preliminare, pregiudiziale, istruttoria, In via principale, dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'atto opposto;
annullare l'atto opposto;
In subordine nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga ammissibile ai sensi della L. 160/2019 l'assoggettamento degli impianti de quibus al Canone Unico sia da parte del Comune sia da parte della Provincia rimettersi alla Corte
Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi dal 816 al 828 l. 160/2019 in relazione all'articolo 53 della Costituzione. Per l'effetto dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'atto opposto;
annullare l'atto opposto;
In via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento del ricorso, contenere la sanzione nel minimo edittale;
In ogni caso, con vittoria di spese, onorari e rimborso forfettario ex art. 15 t.f
Resistente/Appellato: Si chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'appellante ha impugnato la sentenza n. 64\2024 emessa dalla CGT di primo grado di Cuneo che ne aveva respinto il ricorso avverso l'avviso di accertamento con cui l'ICA per il comune di Comune di di Busca aveva chiesto il pagamento di euro 1.418,00 di cui 846.72 a titolo di Canone Unico 2022 per l'esposizione di sei impianti pubblicitari collocati su strada provinciale.
L'appellante critica la decisione in quanto nella sentenza è stato confuso il presuppo con la titolarità del tributo. Analizzando il comma 819 della legge 160\2019 ritiene che lo stesso non determini nessuna riserva a favore del comune, né che vi siano due distinte entrate (occupazione da una parte e pubblicità dall'altra) al contrario la predetta disposizine stabilisce tre presupposti:
- la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti (caso di specie);
- la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale;
- la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Laddove il comma b) fa riferimento a messaggi pubblicitari “visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale”, il riferimento è solo a uno dei tre presupposti di cui alla stessa lettera b), ossia a messaggi diffusi su “beni privati”
Con il secondo motivo precisa che prima della legge 160\2019 la pubblicità in forza del Decreto legislativo del 15.11.1993, n. 507, articolo 1, l'imposta era comunale, ossia riservata ai comuni a prescindere dal soggetto proprietario della strada e titolato a rilasciare l'autorizzazione. Con la nuova disciplina questo quadro normativo è stato completamente cambiato. Il nuovo canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitraia spetta ai comini, alle province ed alle città metropolitane.
Il comma 816, per l'appellante, non sembra dare adito a dubbi;
il canone patrimoniale è istituito dai comuni e dalle province avendo riguardo alle strade di “pertinenza”. Il canone è pagato ai sensi dell'art. 1, comma
835, al momento del rilascio dell'autorizzazione. La “pertinenza” delle aree, ossia “competenza”, è sviluppata dal successivo comma 818 nel quale la legge istitutiva del canone patrimoniale precisa che nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a
10.000 abitanti.
Sulla scorta dell'art. 1 comma 816, i comuni sono titolati a istituire il canone unicamente per impianti pubblicitari: (a) su strade comunali;
(b) su strade non comunali quanto queste siano all'interno del centro abitato, mentre su strada di ente terzo fuori dal centro abitato, il comune non è né il soggetto che autorizza l'installazione dell'impianto (dunque non rilascia la “concessione”), né il soggetto che autorizza la diffusione del messaggio pubblicitario ex art. 23 Codice della Strada,; conseguentemente non può pretendere ai sensi del comma 835 la relativa entrata.
L'appellata nelle sue controdeduzioni precisa che la legge 190\2019 per le questioni che qui interessano ha inteso mantere ai comunui lo stesso gettito delle entrate precedenti per la pubblicità con ciò inevitavibilmente assegnando ai comuni la soggettività attiva alla riscossine delle nuove entrate pubblicitarie.
La provincia di Cuneo non può chiedere il pagamento per la pubblicità ma solo il contributo per le concessioni e per le autorizzazioni.
Mette in rilievo il contenuto del Regolamento del Comune, mai impugnato, che espressamente prevede che:" Fermo restando il disposto del comma 818, dell'articolo 1 della Legge 160/2019, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province per cui le stesse abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819 dell'articolo 1 della Legge 160/2019".
Precisa l'appellata che sia l'UPI che l'IFEL hanno confermato la titolarita dei Comuni relativamente al conone per la pubblicità. Il nuovo canone è bicefalo riguardando sia il suolo pubblico sia la pubblicità; deve pertanto ritenersi assolutamente corretta la richiesta di pagamento del CUP da parte del comune di Busca per l'esposizione pubblicitaria effettuata sul proprio territorio comunale, e ciò a prescindere dalla titolarità della strada su cui è collocato il cartello pubblicitario oggetto di accertamento.
Con memorie le parti hanno ribadito e ulterioremente argomentato le proprie tesi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' bene da subito osservare che le norme che disciplinano il caso in esame sono oggetto di varie e contrapposte interpretazioni nei vari gradi di merito e nelle diverse giurisdizioni. Al momento non è nemmeno possibile individuare un orientamento maggioritario tanto è difficile per l'interprete trovare appaganti ed unitarie ragioni interpretative.
Fatta questa premessa il collegio ritiene l'appello non meritevole di accoglimeto osservando in primo luogo che il canone unico così come prescrive il comma 816 dell'art. 1 della legge 160 del 2019 "è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti », e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi."
Il comma 817 della citata legge stabilisce che .." Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone" mentre il comma
819 precisa che :" . Il presupposto del canone è: a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato."
Il successivo comma 820 stabilisce che ."L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma."
Il comma 835 a sua volta precisa che :"Il versamento del canone è effettuato, direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari.."
Dal coordinamento delle suddette disposizioni può ricavarsi che la nuova disciplina assegna al comune la titolarità per la riscossione del canone per la pubblicità nella misura idonea a coprire gli introiti in precedenza ricavati dai tributi sostituiti. La nuova normativa si pone dunque in continuità con quella precedente e comunque esclude una duplicazione dell'imposta laddove con il comma 820 dispone che l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.
L'impianto su strada provinciale installato fuori dal centro abitato, ma nell'ambito del territorio comunale integra, sia l'occupazione di suolo pubblico, sia la diffusione di messaggi pubblicitari nel territorio del comune.
Conseguentemente mentre la titolarità per l'occupazione resterà in capo alla Provincia, quella per la pubblicità farà capo al Comune.
La suddette conclusioni hanno trovato autorevole conforto anche da parte delle stesse organizzazioni degli enti interessati. Così l'Unione delle Province Italiane con la sua Circolare 18\2\2021 ha precisato che :"Le
Province restano titolari del canone unico riferito alla occupazione del suolo pubblico e non anche alla parte riferita al presupposto pubblicitario che resta, come nel previgente quadro normativo, di titolarità del Comune."
Anche l'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale istituito dall'Associazione Nazionale del Comuni Italiani ha avuto modo di chiarire che ." il canone spettante alla Provincia o alla Città metropolitana ed il canone spettante al Comune si basano su due presupposti autonomi e diversi;
ogni ente è un autonomo soggetto attivo ed ha autonoma facoltà regolamentare e tariffaria;
il principio dell'assorbimento stabilito dal comma
820 non può che valere nei confronti di un unico soggetto attivo, e quindi solo nei confronti del Comune, unica ipotesi in cui la medesima occupazione può dar luogo sia ad un prelievo collegato all'occupazione sia ad un prelievo collegato alla diffusione di messaggi pubblicitari, si deve ritenere: a) che le occupazioni di suolo pubblico con mezzi pubblicitari su strade provinciali, sia al di fuori dei centri abitati sia all'interno dei centri abitati di Comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti, siano soggette sia al canone per l'occupazione di suolo pubblico, dovuto alla Provincia o alla Città metropolitana, sia al canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari, dovuto al Comune, in continuità con i precedenti regimi di tassazione;
b) che le occupazioni con impianti pubblicitari su suolo comunale possono dar luogo all'applicazione del solo canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari, e non anche a quello per l'occupazione del suolo pubblico."
Il Collegio per quanto innanzi respinge il proposto appello e stante la perdurante contrastante giurisprudenza in materia compensa le spese di lite.
P.Q.M.
respinge l'appello. Spese compensate.