Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. III, sentenza 26/02/2026, n. 205
CGT2
Sentenza 26 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Interpretazione del presupposto del canone unico

    La Corte ritiene che la nuova disciplina assegni al comune la titolarità per la riscossione del canone per la pubblicità, in continuità con la normativa precedente, e che l'impianto su strada provinciale fuori dal centro abitato ma nell'ambito del territorio comunale integri sia l'occupazione di suolo pubblico (titolarità della Provincia) sia la diffusione di messaggi pubblicitari (titolarità del Comune).

  • Rigettato
    Questione di legittimità costituzionale

    Non esplicitamente menzionata nella decisione finale, ma implicitamente rigettata con il rigetto dell'appello principale.

  • Rigettato
    Richiesta di riduzione della sanzione

    Non esplicitamente menzionata nella decisione finale, ma implicitamente rigettata con il rigetto dell'appello principale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. III, sentenza 26/02/2026, n. 205
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
    Numero : 205
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

    Testo completo