Sentenza 16 marzo 2026
Decreto collegiale 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00476/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01700/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1700 del 2025, proposto da
NI AG, rappresentato e difeso dall'avvocata Simona Socievole, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Catanzaro, Ministero dell'interno, non costituiti in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 1788 del 29 ottobre 2025 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Sede di Catanzaro, Sezione Prima, resa nel ricorso n. 763/2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. NI ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con sentenza n. 1788 del 29 ottobre 2025, questo Tribunale, in accoglimento del ricorso avverso il diniego di accesso proposto dall’odierno ricorrente, ha ordinato alla Prefettura della Provincia di Catanzaro di consentire l’accesso alla documentazione da egli richiesta entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza a cura della parte ricorrente, mediante ostensione e rilascio di copia;
- la sentenza risulta notificata alla amministrazione in data 29 ottobre 2025;
- con il ricorso oggi in esame, il ricorrente, dedotto l’inadempimento della amministrazione intimata, ha agito per l’ottemperanza della riferita sentenza, per ottenere l’ostensione della documentazione richiesta, con richiesta di nomina di un commissario ad acta , in caso di ulteriore inadempimento;
- l’amministrazione, pur ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita;
Ritenuto che:
- l’intimata amministrazione deve, pertanto, eseguire compiutamente la sentenza, nei sensi indicati, entro il termine di trenta giorni dalla notifica, a cura di parte ricorrente, della presente decisione;
- in difetto, in caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si provvederà, su istanza di parte, alla nomina di commissario ad acta affinché provveda, in via sostitutiva, a dare esecuzione alla pronuncia, in luogo dell’amministrazione inadempiente;
- le spese per l’eventuale attività commissariale restano poste a carico dell’amministrazione inadempiente, in quanto comprese per legge nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale: infatti, la disposizione di cui all’art. 5- sexies , ottavo comma, della legge n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro;
- le spese del giudizio possono essere compensate, riservando a separato decreto la decisione sull’istanza di liquidazione dei compensi per il gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
- ordina alla Prefettura della Provincia di Catanzaro di ottemperare alla sentenza in epigrafe indicata, nei sensi di cui in motivazione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione a cura di parte ricorrente della presente decisione;
- riserva la nomina del Commissario ad acta , su istanza di parte, per il caso di perdurante inerzia dell'amministrazione secondo quanto disposto in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
DO ST, Presidente
NI ON, Referendario, Estensore
Cristiano De Giovanni, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI ON | DO ST |
IL SEGRETARIO