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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VIII, sentenza 12/01/2026, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 414/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
CALABRESE LUIGI, Presidente
D'ANGIOLELLA LUIGI, Relatore
RONDONI CRISTIANA, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4173/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
AM Spa - 05445891004
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490069011 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490069011 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490069011 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490069011 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490069011 TARI 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12990/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a Roma Capitale e ad AM SP , DU DA impugna l'avviso di accertamento l'avviso di accertamento n. 112 4900 69011 del 28/10/2024 notificato in data 11 novembre 2024 con cui si chiede il pagamento della somma di euro 5.606,00 comprensivo di interessi e sanzioni per mancato pagamento della tassa sullo smaltimento dei rifiuti dal primo gennaio 2018 al 31/12/2022 e tributo TEFA, in relazione all'immobile sito in Indirizzo_1 di mq 179.
A sostegno del ricorso l'istante espone quanto segue:
- l' immobile in questione è detenuto in locazione per la sola estensione di 72 m quadri rispetto alla complessiva superficie indicata nell'accertamento 179 m quadri sulla base di un contratto di locazione registrato nel 2015 con la proprietaria signora Nominativo_1 nata a [...] il [...];
- la proprietaria paga la restante quota della Tari per la restante estensione;
- nonostante l'istanza di autotutela con cui si è chiesta la riduzione dell'importo richiesto, il Comune di Roma non ha provveduto a tanto.
Si chiede pertanto l'accertamento della illegittimità delle somme contabilizzate Per 3082,80 a titolo di Tari e della quota TEFA;
per l'effetto disporre l'annullamento dell'avviso di accertamento.
Nel merito e nella non creduta ipotesi di mancato accoglimento, l'opposizione, ridurre l'accertamento.
Sebbene ritualmente evocato in giudizio, nessuno si è costituito per Resistente_1 e nemmeno per il Comune di Roma che sono rimaste contumaci.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, va accolto Infatti, parte ricorrente ha documentato il rapporto di locazione con Nominativo_1 proprietaria dell'appartamento in questione e la detenzione di soli 72 m quadri di tale immobile .
Manca quindi la soggettività passiva rispetto al credito tributario vantato dall'Ufficio, atteso che il contribuente non è in alcuna relazione con la restante parte dell'immobile.
Ne consegue che va accolta la richiesta avanzata in via subordinata di riduzione dell'importo richiesto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte · accoglie il ricorso;
· condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in euro 2.835,00 per onorari oltre contributo unificato, rimborso forfettario al
15% cpa ed iva come per legge. Roma, lì 10.12.2025. IL RELATORE IL PRESIDENTE Dr. Luigi D'Angiolella dr. Nominativo_2
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
CALABRESE LUIGI, Presidente
D'ANGIOLELLA LUIGI, Relatore
RONDONI CRISTIANA, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4173/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
AM Spa - 05445891004
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490069011 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490069011 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490069011 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490069011 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490069011 TARI 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12990/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a Roma Capitale e ad AM SP , DU DA impugna l'avviso di accertamento l'avviso di accertamento n. 112 4900 69011 del 28/10/2024 notificato in data 11 novembre 2024 con cui si chiede il pagamento della somma di euro 5.606,00 comprensivo di interessi e sanzioni per mancato pagamento della tassa sullo smaltimento dei rifiuti dal primo gennaio 2018 al 31/12/2022 e tributo TEFA, in relazione all'immobile sito in Indirizzo_1 di mq 179.
A sostegno del ricorso l'istante espone quanto segue:
- l' immobile in questione è detenuto in locazione per la sola estensione di 72 m quadri rispetto alla complessiva superficie indicata nell'accertamento 179 m quadri sulla base di un contratto di locazione registrato nel 2015 con la proprietaria signora Nominativo_1 nata a [...] il [...];
- la proprietaria paga la restante quota della Tari per la restante estensione;
- nonostante l'istanza di autotutela con cui si è chiesta la riduzione dell'importo richiesto, il Comune di Roma non ha provveduto a tanto.
Si chiede pertanto l'accertamento della illegittimità delle somme contabilizzate Per 3082,80 a titolo di Tari e della quota TEFA;
per l'effetto disporre l'annullamento dell'avviso di accertamento.
Nel merito e nella non creduta ipotesi di mancato accoglimento, l'opposizione, ridurre l'accertamento.
Sebbene ritualmente evocato in giudizio, nessuno si è costituito per Resistente_1 e nemmeno per il Comune di Roma che sono rimaste contumaci.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, va accolto Infatti, parte ricorrente ha documentato il rapporto di locazione con Nominativo_1 proprietaria dell'appartamento in questione e la detenzione di soli 72 m quadri di tale immobile .
Manca quindi la soggettività passiva rispetto al credito tributario vantato dall'Ufficio, atteso che il contribuente non è in alcuna relazione con la restante parte dell'immobile.
Ne consegue che va accolta la richiesta avanzata in via subordinata di riduzione dell'importo richiesto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte · accoglie il ricorso;
· condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in euro 2.835,00 per onorari oltre contributo unificato, rimborso forfettario al
15% cpa ed iva come per legge. Roma, lì 10.12.2025. IL RELATORE IL PRESIDENTE Dr. Luigi D'Angiolella dr. Nominativo_2