Ordinanza cautelare 24 febbraio 2023
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00269/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00041/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 41 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Menna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da Pec da Registri di giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso gli uffici dell’Avvocatura distrettuale dello Stato in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
nei confronti
Del LO LE, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento in data 25.11.2022 dalla Commissione di Esame per l'abilitazione all'esercizio della professione forense, sessione 2021 presso la Corte di Appello dell’Aquila come da relativo verbale in pari data con il quale la Dott.ssa -OMISSIS- è stata dichiarata NON IDONEA con votazione di 117;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatrice all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 aprile 2026 la dott.ssa RA PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IR
Nel ricorso in epigrafe, con atto depositato il 16 marzo 2026, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione poichè « in data 21.06.2023, la ricorrente ha superato l’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense ed ha provveduto all’iscrizione presso l’Albo degli Avvocati di Teramo in data 04.09.2023; alla luce dei fatti sopra esposti, è evidente come l’interesse sotteso alla proposizione del gravame sia stato comunque nel frattempo soddisfatto in via extragiudiziale, rendendo superflua ogni ulteriore statuizione di merito »; ha inoltre chiesto la compensazione delle spese di lite.
L’amministrazione resistente, ritualmente costituita in giudizio, ha preso atto della dichiarazione della ricorrente e nulla ha opposto rispetto alla richiesta di compensazione delle spese di giudizio.
Con separato atto del 16 aprile 2026, la ricorrente ha poi dichiarato di rinunciare all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 17 aprile 2026.
In conformità alla richiesta, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, alla luce delle dichiarazioni di parte ricorrente.
Le spese di lite devono essere compensate tra le parti, in ragione della non opposizione alla richiesta di parte ricorrente e della limitata attività difensiva svolta dalle parti.
Come da richiesta di parte ricorrente, deve essere inoltre revocato il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottato nei suoi confronti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Revoca il decreto n. 1/2023 di ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN ZI, Presidente
Francesca Romano, Consigliere
RA PA, Primo Referendario, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| RA PA | AN ZI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.