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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado L'Aquila, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di L'Aquila |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 81/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SANTINI LUIGI, Presidente e Relatore POLITI FABRIZIO, Giudice SANTINI SILVANO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 24/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale L'Aquila
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TA304PF01183 IRES-ENTI NON COMMERCIALI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TA304PF01183 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2018
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. TA3C0PF00246 IRES-ENTI NON COMMERCIALI 2018
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. TA3C0PF00246 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 78/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: il difensore del ricorrente si riporta agli atti e insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente: i difensori del resistente si riportano agli atti e insistono per il rigetto del ricorso.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Ricorrente_1Il ricorrente ha impugnato l'Atto di Contestazione n.TA3C0PF0246/2024 e lo Schema d'Atto n.TA3T210000146/2024, entrambi notificati in data 16.10.2024 ed entrambi scaturenti dal processo verbale di constatazione in data
30.07.2024 della Agenzia delle Entrate.
A fondamento del ricorso, il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: 1) Travisamento dei fatti, carenza di motivazione e violazione dell'art. 36 bis, comma 2, D.L. 75/2023 nell'accertamento e nella successiva contestazione della violazione dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 471/1997 per omessa dichiarazione ai fini IVA, riportata nell'avviso di accertamento n°
TA304PF01183/2024; 2) Nullità dell'avviso di accertamento n°TA3C0PF0246/2024 nella parte in cui irroga la sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 471/1997 per travisamento dei fatti ed illegittima duplicazione della sanzione contestata con il primo avviso di accertamento. Ha quindi concluso chiedendo annullarsi gli atti impugnati ovvero, in subordine, annullarsi ovvero ridursi nel quantum le sanzioni irrogate.
L'Agenzia delle Entrate, indicata dal ricorrente come controparte, si è costituita in giudizio ed ha chiesto dichiararsi la parziale inammissibilità del ricorso, sul duplice presupposto che l'Avviso di accertamento n. TA304PF01183/2024, alla data di presentazione del ricorso, non risultava ancora notificato e che l'atto notificato il 16.10.2024 era solo uno schema d'atto n.TA3T210000146/2024, non rientrante tra gli atti impugnabili ai sensi dell'art.19 del D.Lgs. 546/92. Per il resto ha resistito al ricorso, del quale ha chiesto il rigetto, sostenendone l'infondatezza.
Con memorie in data 29.08.2025 e 27.01.2026, il contribuente e l'Agenzia delle Entrate hanno dato atto di aver sottoscritto un accordo conciliativo ex art.48 D.Lgs. n°546/1992 con riguardo all'Atto di Contestazione n.TA3C0PF0246/2024, ed hanno chiesto dichiararsi in parte qua la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
1.- Con riguardo all'Atto di Contestazione n.TA3C0PF0246/2024, le parti hanno comunicato di aver sottoscritto un accordo conciliativo ex art.48 D.Lgs. n°546/1992, ed hanno chiesto dichiararsi in parte qua l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. Ne consegue che, essendo ormai venuto meno ogni iniziale motivo di contrasto tra le parti in relazione all'atto impugnato, deve esser dichiarata la cessazione della materia del contendere. Nel caso di specie, infatti, la situazione di perfetta rimozione di ogni ragione di contrasto è derivata dalla rimozione dell'atto impugnato per effetto dell'accordo conciliativo tra le parti. Nel prendere atto di ciò, va pertanto dichiarata, con riguardo all'Atto di
Contestazione n.TA3C0PF0246/2024, la parziale estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
***
2.- In riferimento allo Schema d'Atto n.TA3T210000146/2024, il ricorso è inammissibile, non rientrando l'atto suddetto nell'elencazione degli atti impugnabili, di cui all'art.19 del
D.Lgs. n°546/1992, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera i, del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n.220. Lo Schema d'Atto, infatti, non ha natura impositiva, essendo teso a sollecitare un momento di contraddittorio preventivo con l'amministrazione attraverso la comunicazione di un documento che ricalchi i possibili contenuti di un futuro atto impositivo e che illustri i motivi della contestazione e gli elementi sui quali la stessa di fonda. Conformemente, lo Schema d'Atto n.TA3T210000146/2024 contiene espressa avvertenza che “Il presente schema d'atto non costituisce un atto impositivo, pertanto, lo stesso non è autonomamente impugnabile” (v. pag.2). ***
3.- Alla luce delle considerazioni che precedono, va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con riguardo all'Atto di Contestazione
n.TA3C0PF0246/2024, mentre il ricorso va dichiarato inammissibile con riferimento allo Schema d'Atto n.TA3T210000146/2024.
Considerato che ricorrono giuste ragioni di ordine equitativo, atteso l'accordo in tal senso contenuto nell'atto conciliativo, nonché tenuto conto delle ragioni della decisione (che non ha affrontato il merito della controversia) e della obiettiva controvertibilità delle questioni affrontate, le spese del giudizio possono essere interamente compensate tra le parti.
P. Q. M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di L'Aquila, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, contrariis reiectis, così decide:
- dichiara la cessazione della materia del contendere con riguardo all'Atto di Contestazione n.TA3C0PF0246/2024;
- dichiara inammissibile il ricorso con riguardo allo Schema d'Atto n.TA3T210000146/2024;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in L'Aquila il 9 Febbraio 2026.
IL PRESIDENTE est.
LU AN
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SANTINI LUIGI, Presidente e Relatore POLITI FABRIZIO, Giudice SANTINI SILVANO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 24/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale L'Aquila
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TA304PF01183 IRES-ENTI NON COMMERCIALI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TA304PF01183 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2018
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. TA3C0PF00246 IRES-ENTI NON COMMERCIALI 2018
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. TA3C0PF00246 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 78/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: il difensore del ricorrente si riporta agli atti e insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente: i difensori del resistente si riportano agli atti e insistono per il rigetto del ricorso.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Ricorrente_1Il ricorrente ha impugnato l'Atto di Contestazione n.TA3C0PF0246/2024 e lo Schema d'Atto n.TA3T210000146/2024, entrambi notificati in data 16.10.2024 ed entrambi scaturenti dal processo verbale di constatazione in data
30.07.2024 della Agenzia delle Entrate.
A fondamento del ricorso, il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: 1) Travisamento dei fatti, carenza di motivazione e violazione dell'art. 36 bis, comma 2, D.L. 75/2023 nell'accertamento e nella successiva contestazione della violazione dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 471/1997 per omessa dichiarazione ai fini IVA, riportata nell'avviso di accertamento n°
TA304PF01183/2024; 2) Nullità dell'avviso di accertamento n°TA3C0PF0246/2024 nella parte in cui irroga la sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 471/1997 per travisamento dei fatti ed illegittima duplicazione della sanzione contestata con il primo avviso di accertamento. Ha quindi concluso chiedendo annullarsi gli atti impugnati ovvero, in subordine, annullarsi ovvero ridursi nel quantum le sanzioni irrogate.
L'Agenzia delle Entrate, indicata dal ricorrente come controparte, si è costituita in giudizio ed ha chiesto dichiararsi la parziale inammissibilità del ricorso, sul duplice presupposto che l'Avviso di accertamento n. TA304PF01183/2024, alla data di presentazione del ricorso, non risultava ancora notificato e che l'atto notificato il 16.10.2024 era solo uno schema d'atto n.TA3T210000146/2024, non rientrante tra gli atti impugnabili ai sensi dell'art.19 del D.Lgs. 546/92. Per il resto ha resistito al ricorso, del quale ha chiesto il rigetto, sostenendone l'infondatezza.
Con memorie in data 29.08.2025 e 27.01.2026, il contribuente e l'Agenzia delle Entrate hanno dato atto di aver sottoscritto un accordo conciliativo ex art.48 D.Lgs. n°546/1992 con riguardo all'Atto di Contestazione n.TA3C0PF0246/2024, ed hanno chiesto dichiararsi in parte qua la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
1.- Con riguardo all'Atto di Contestazione n.TA3C0PF0246/2024, le parti hanno comunicato di aver sottoscritto un accordo conciliativo ex art.48 D.Lgs. n°546/1992, ed hanno chiesto dichiararsi in parte qua l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. Ne consegue che, essendo ormai venuto meno ogni iniziale motivo di contrasto tra le parti in relazione all'atto impugnato, deve esser dichiarata la cessazione della materia del contendere. Nel caso di specie, infatti, la situazione di perfetta rimozione di ogni ragione di contrasto è derivata dalla rimozione dell'atto impugnato per effetto dell'accordo conciliativo tra le parti. Nel prendere atto di ciò, va pertanto dichiarata, con riguardo all'Atto di
Contestazione n.TA3C0PF0246/2024, la parziale estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
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2.- In riferimento allo Schema d'Atto n.TA3T210000146/2024, il ricorso è inammissibile, non rientrando l'atto suddetto nell'elencazione degli atti impugnabili, di cui all'art.19 del
D.Lgs. n°546/1992, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera i, del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n.220. Lo Schema d'Atto, infatti, non ha natura impositiva, essendo teso a sollecitare un momento di contraddittorio preventivo con l'amministrazione attraverso la comunicazione di un documento che ricalchi i possibili contenuti di un futuro atto impositivo e che illustri i motivi della contestazione e gli elementi sui quali la stessa di fonda. Conformemente, lo Schema d'Atto n.TA3T210000146/2024 contiene espressa avvertenza che “Il presente schema d'atto non costituisce un atto impositivo, pertanto, lo stesso non è autonomamente impugnabile” (v. pag.2). ***
3.- Alla luce delle considerazioni che precedono, va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con riguardo all'Atto di Contestazione
n.TA3C0PF0246/2024, mentre il ricorso va dichiarato inammissibile con riferimento allo Schema d'Atto n.TA3T210000146/2024.
Considerato che ricorrono giuste ragioni di ordine equitativo, atteso l'accordo in tal senso contenuto nell'atto conciliativo, nonché tenuto conto delle ragioni della decisione (che non ha affrontato il merito della controversia) e della obiettiva controvertibilità delle questioni affrontate, le spese del giudizio possono essere interamente compensate tra le parti.
P. Q. M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di L'Aquila, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, contrariis reiectis, così decide:
- dichiara la cessazione della materia del contendere con riguardo all'Atto di Contestazione n.TA3C0PF0246/2024;
- dichiara inammissibile il ricorso con riguardo allo Schema d'Atto n.TA3T210000146/2024;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in L'Aquila il 9 Febbraio 2026.
IL PRESIDENTE est.
LU AN