TAR Roma, sez. II, sentenza breve 13/02/2026, n. 2842
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Sentenza breve 13 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso per nullità della procura alle liti

    Il Tribunale ha ritenuto che la procura alle liti, anche se rilasciata all'estero, è disciplinata dalla legge processuale italiana. Ai sensi dell'art. 40, comma 1, lett. g) c.p.a. e dell'art. 83 c.p.c., la procura speciale deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata. L'autenticazione richiede l'accertamento dell'identità del sottoscrittore da parte del pubblico ufficiale. Nel caso di specie, dalla documentazione non risulta che l'identità del sottoscrittore sia stata previamente accertata. Pertanto, la sottoscrizione non soddisfa i requisiti di autenticazione, comportando la nullità della procura e la carenza di una valida sottoscrizione del ricorso. Il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Adunanza Plenaria n. 11/2025) secondo cui l'art. 182 c.p.c. non è applicabile al giudizio amministrativo e che la procura deve sempre precedere la redazione e la notificazione del ricorso. Non è possibile sanare il vizio né tramite applicazione dell'art. 182 c.p.c. né tramite rimessione in termini, data la pubblicazione della pronuncia della Adunanza Plenaria prima della notifica del ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. II, sentenza breve 13/02/2026, n. 2842
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2842
    Data del deposito : 13 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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