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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 17/12/2025, n. 3665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3665 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Rita Ippolito ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 13799/2023 RG. promossa da:
- nata a [...] il [...], residente a [...]Controparte_1 (Argentina), calle 46 n. 933;
- nata a [...] il [...], residente a [...](Argentina), Controparte_2 calle 46 n. 933;
- nato a [...] il [...], residente a [...](Argentina), calle 46 n. CP_3 933;
- nato a [...] il [...], residente a [...](Argentina), calle CP_4 Rioja n. 2.775, quinto piso, departamento dos;
- nato a [...] il [...], residente a [...](Argentina), calle 36 n. CP_5 1.020;
- nata a [...] il [...], residente a [...](Argentina), calle CP_6 22 n. 862;
RICORRENTI tutti rappresentati e difesi dall'avv. MANTOVANI MARCO con domicilio eletto in VIA MAMELI 16 30016 JESOLO contro
Controparte_7
RESISTENTE
e con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO
* * *
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
- Accertare e dichiarare che nata a [...] il [...], Controparte_1
nata a [...] il [...], nato a [...]_2 CP_3 (Argentina) il 11/12/1998, nato a [...] il [...], CP_4 CP_5 nato a [...] il [...] e nata a [...] il CP_6 23/03/1994 hanno diritto alla cittadinanza italiana jure sanguinis e riconoscere quindi loro lo stato di cittadini italiani;
- Ordinare agli Ufficiali di Stato Civile competenti di procedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni e annotazioni ex lege nei Registri dello Stato Civile nei confronti di nata Controparte_1 a OL (Argentina) il 25/06/1971, nata a [...] il [...], Controparte_2
nato a [...] il [...], nato a [...]_3 CP_4 il 05/09/1980, nato a [...] il [...] e nata a [...]_6 MI (Argentina) il 23/03/1994”.
CONCLUSIONI per parte resistente – non depositate
CONCLUSIONI per il Pubblico Ministero – non depositate
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art.281 decies c.p.c., depositato il 25/10/2023, i ricorrenti, tutti cittadini argentini, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti della cittadina italiana nata a [...] il [...] (doc.n.1) Persona_1 emigrata in Argentina senza mai naturalizzarsi argentina (doc.n.4)
Il ricorso e il successivo decreto di fissazione udienza venivano regolarmente notificati, in data 17/12/204, a parte resistente che, in assenza di costituzione, deve dichiararsi contumace.
Gli atti sono stati regolarmente comunicati dalla cancelleria, in data 20/11/2024, anche al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna, che non ha precisato le conclusioni.
Parte ricorrente ha depositato, in data 09/12/2025, note di trattazione per l'udienza del 17/12/2025 svoltasi in modalità c.d. cartolare insistendo per l'accoglimento della domanda.
Preliminarmente deve ritenersi pacifica la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n.206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Sul punto è documentale che i ricorrenti risiedono all'estero, precisamente in Argentina, e che il Comune di nascita dell'ava, cittadina italiana, è quello di Medicina, in provincia di Bologna: sussiste dunque la competenza di questa Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea presso il Tribunale di Bologna.
pagina 2 di 6 Altrettanto pacifica la natura monocratica della controversia ai sensi dell'art. 3 comma 4 d, decreto- legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica».
Le procure alle liti appaiono regolari: i ricorrenti hanno agito in giudizio ritualmente rappresentati da un difensore nominato con regolari procure rilasciate all'estero.
Infatti, ricordandosi che «la procura speciale alle liti rilasciata all'estero …… è nulla, agli effetti dell'art. 12 L. n. 218 del 1995, ove non sia allegata la sua traduzione e quella relativa all'attività certificativa svolta dal notaio afferente all'attestazione che la firma è stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l'identità, applicandosi agli atti prodromici al processo il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto» (Cass. S.U. 2866/2021, Cass. n. 8174/2018, Cass. n. 11165/2015).
In via sempre preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Corte di Cassazione, SS. UU., Sentenza n.25317 del 2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha, infatti, natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_7 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Infatti, nel caso di specie, l'interesse ad agire può ritenersi sussistente tenuto conto, in particolare, che la P.A. non consente di presentare apposita domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana per i figli nati prima dell'anno 1948 da donna italiana e gli interessati possono quindi richiedere il riconoscimento della cittadinanza solamente attraverso un procedimento giudiziale.
Più in generale è ormai noto che presso i consolati - quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela - le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si
pagina 3 di 6 deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
Esaminando il merito, dalla documentazione riversata telematicamente in atti, è possibile ricostruire la genealogia dei ricorrenti come segue:
“I ricorrenti sono discendenti in linea retta di è nata a [...] il Persona_2 07/05/1889 (documento 01…), ha contratto matrimonio a OL (Argentina) il 06/03/1911 con il cittadino argentino (documento 02 …) ed è deceduta a OL (Argentina) il 13/07/1970 Persona_3 (documento 03 …);
- non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non ha mai acquistato la cittadinanza Persona_1 argentina (documento 04 – certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla Camera Nazionale Elettorale dell'Argentina relativo a;
Persona_1
- Da e è nato il loro figlio il quale è nato a [...]_1 Persona_3 Per_4 (Argentina) il 17/08/1913 (documento 05 …), ha contratto matrimonio a OL (Argentina) il 24/10/1940 con la cittadina argentina (documento 06 …) ed è deceduto a Persona_5 OL (Argentina) il 23/01/2011 (documento 07 …);
- Da e sono nati i loro due figli: Per_4 Persona_5
- la quale è nata a [...] il [...] (documento 08 …) ed ha Persona_6 contratto matrimonio a OL (Argentina) il 25/09/1964 con il cittadino argentino Persona_7
(documento 09 …);
[...]
- il quale è nato a [...] il [...] (documento 10 …) ed ha Controparte_8 contratto matrimonio a OL (Argentina) il 29/06/1979 con la cittadina argentina Persona_8 (documento 11 …);
- Da e è nata la loro figlia, odierna ricorrente, Persona_6 Persona_7 Controparte_1
, la quale è nata a [...] il [...] (documento 12 …) ed ha contratto
[...] matrimonio a OL (Argentina) il 17/06/1994 con il cittadino argentino Persona_9 (documento 13 …);
- Da e sono nati i loro tre figli, odierni ricorrenti: Controparte_8 Persona_8
- il quale è nato a [...] il [...] (documento 14 …); CP_4
- il quale è nato a [...] il [...] (documento 15 …); CP_5
- la quale è nata a [...] il [...] (documento 16 …); CP_6
- Da e sono nati i loro due figli, odierni ricorrenti: Controparte_1 Persona_9
- , la quale è nata a [...] il [...] (documento 17 …); Controparte_2
- , il quale è nato a [...] il [...] (documento 18 …)”. CP_3
I ricorrenti hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'ava italiana la quale, senza mai naturalizzarsi argentina, né aver rinunciato alla Persona_1 cittadinanza italiana - come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità argentina in atti - ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al proprio figlio e questi ai propri discendenti sino ad arrivare agli odierni ricorrenti.
Nel caso in esame si registra la discendenza per linea materna, di talché appare necessario richiamare pagina 4 di 6 l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 09/04/1975 e n. 30 del 28/01/1983, nonché Cass. SSUU n.4466/2009, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
D'altra parte, pur pacificamente affermato “il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, ... il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile ... è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. S.U. sent. n. 4466 del 25/02/2009), sicché, non rientrando nel novero dei rapporti esauriti alla data di entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza vantato dai discendenti diretti di avo o ava italiani, deve essere riconosciuto anche nel caso di passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale.
La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata sopra trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni.
Irrilevanti le lievi modificazioni apportate alle generalità dell'avo, a seguito della traduzione in lingua spagnola, e della presumibile scarsa alfabetizzazione del dichiarante e del ricevente, nonché dei metodi di trascrizione delle certificazioni di identità personale: queste lievi divergenze non precludono di riconoscere chiaramente la discendenza dei ricorrenti dal loro capostipite.
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta dai ricorrenti che devono essere dichiarati cittadini italiani, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_7 conseguenti.
Del resto, il non si è costituito e non ha allegato fatti estintivi del diritto fatto valere in CP_7 giudizio.
Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva.
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano Persona_1
Tenuto conto della mancata costituzione del convenuto, della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo, dei rilievi di incostituzionalità che lo hanno investito, i quali, pur non accolti dalla sentenza Corte Costituzionale n. 142/2025, sostanzialmente per l'impossibilità di dare seguito «ad un intervento manipolativo oltremodo complesso che potrebbe attingere a un ventaglio quanto mai ampio di opzioni, rispetto alle quali si impongono scelte intrise di discrezionalità e che hanno incisive ricadute a livello di sistema», hanno comunque portato all'emanazione del D.L. 36/2025, convertito con modificazioni nella L. 74/2025, si ritengono sussistere giustificati motivi (cfr. Corte Cost., sent. n. 77/2018) per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pagina 5 di 6 pronunciando,
DICHIARA la contumacia del . Controparte_7
ACCOGLIE la domanda dei ricorrenti e, per l'effetto, dichiara che:
- nata a [...] il [...], residente a [...]Controparte_1 (Argentina), calle 46 n. 933;
- nata a [...] il [...], residente a [...](Argentina), Controparte_2 calle 46 n. 933;
- nato a [...] il [...], residente a [...](Argentina), calle 46 n. CP_3 933;
- nato a [...] il [...], residente a [...](Argentina), calle CP_4 Rioja n. 2.775, quinto piso, departamento dos;
- nato a [...] il [...], residente a [...](Argentina), calle 36 n. CP_5 1.020;
- nata a [...] il [...], residente a [...](Argentina), calle CP_6
22 n. 862; sono cittadini italiani iure sanguinis.
ORDINA al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_7 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Bologna, lì 17/12/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Rita Ippolito
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Rita Ippolito ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 13799/2023 RG. promossa da:
- nata a [...] il [...], residente a [...]Controparte_1 (Argentina), calle 46 n. 933;
- nata a [...] il [...], residente a [...](Argentina), Controparte_2 calle 46 n. 933;
- nato a [...] il [...], residente a [...](Argentina), calle 46 n. CP_3 933;
- nato a [...] il [...], residente a [...](Argentina), calle CP_4 Rioja n. 2.775, quinto piso, departamento dos;
- nato a [...] il [...], residente a [...](Argentina), calle 36 n. CP_5 1.020;
- nata a [...] il [...], residente a [...](Argentina), calle CP_6 22 n. 862;
RICORRENTI tutti rappresentati e difesi dall'avv. MANTOVANI MARCO con domicilio eletto in VIA MAMELI 16 30016 JESOLO contro
Controparte_7
RESISTENTE
e con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO
* * *
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
- Accertare e dichiarare che nata a [...] il [...], Controparte_1
nata a [...] il [...], nato a [...]_2 CP_3 (Argentina) il 11/12/1998, nato a [...] il [...], CP_4 CP_5 nato a [...] il [...] e nata a [...] il CP_6 23/03/1994 hanno diritto alla cittadinanza italiana jure sanguinis e riconoscere quindi loro lo stato di cittadini italiani;
- Ordinare agli Ufficiali di Stato Civile competenti di procedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni e annotazioni ex lege nei Registri dello Stato Civile nei confronti di nata Controparte_1 a OL (Argentina) il 25/06/1971, nata a [...] il [...], Controparte_2
nato a [...] il [...], nato a [...]_3 CP_4 il 05/09/1980, nato a [...] il [...] e nata a [...]_6 MI (Argentina) il 23/03/1994”.
CONCLUSIONI per parte resistente – non depositate
CONCLUSIONI per il Pubblico Ministero – non depositate
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art.281 decies c.p.c., depositato il 25/10/2023, i ricorrenti, tutti cittadini argentini, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti della cittadina italiana nata a [...] il [...] (doc.n.1) Persona_1 emigrata in Argentina senza mai naturalizzarsi argentina (doc.n.4)
Il ricorso e il successivo decreto di fissazione udienza venivano regolarmente notificati, in data 17/12/204, a parte resistente che, in assenza di costituzione, deve dichiararsi contumace.
Gli atti sono stati regolarmente comunicati dalla cancelleria, in data 20/11/2024, anche al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna, che non ha precisato le conclusioni.
Parte ricorrente ha depositato, in data 09/12/2025, note di trattazione per l'udienza del 17/12/2025 svoltasi in modalità c.d. cartolare insistendo per l'accoglimento della domanda.
Preliminarmente deve ritenersi pacifica la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n.206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Sul punto è documentale che i ricorrenti risiedono all'estero, precisamente in Argentina, e che il Comune di nascita dell'ava, cittadina italiana, è quello di Medicina, in provincia di Bologna: sussiste dunque la competenza di questa Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea presso il Tribunale di Bologna.
pagina 2 di 6 Altrettanto pacifica la natura monocratica della controversia ai sensi dell'art. 3 comma 4 d, decreto- legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica».
Le procure alle liti appaiono regolari: i ricorrenti hanno agito in giudizio ritualmente rappresentati da un difensore nominato con regolari procure rilasciate all'estero.
Infatti, ricordandosi che «la procura speciale alle liti rilasciata all'estero …… è nulla, agli effetti dell'art. 12 L. n. 218 del 1995, ove non sia allegata la sua traduzione e quella relativa all'attività certificativa svolta dal notaio afferente all'attestazione che la firma è stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l'identità, applicandosi agli atti prodromici al processo il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto» (Cass. S.U. 2866/2021, Cass. n. 8174/2018, Cass. n. 11165/2015).
In via sempre preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Corte di Cassazione, SS. UU., Sentenza n.25317 del 2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha, infatti, natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_7 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Infatti, nel caso di specie, l'interesse ad agire può ritenersi sussistente tenuto conto, in particolare, che la P.A. non consente di presentare apposita domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana per i figli nati prima dell'anno 1948 da donna italiana e gli interessati possono quindi richiedere il riconoscimento della cittadinanza solamente attraverso un procedimento giudiziale.
Più in generale è ormai noto che presso i consolati - quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela - le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si
pagina 3 di 6 deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
Esaminando il merito, dalla documentazione riversata telematicamente in atti, è possibile ricostruire la genealogia dei ricorrenti come segue:
“I ricorrenti sono discendenti in linea retta di è nata a [...] il Persona_2 07/05/1889 (documento 01…), ha contratto matrimonio a OL (Argentina) il 06/03/1911 con il cittadino argentino (documento 02 …) ed è deceduta a OL (Argentina) il 13/07/1970 Persona_3 (documento 03 …);
- non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non ha mai acquistato la cittadinanza Persona_1 argentina (documento 04 – certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla Camera Nazionale Elettorale dell'Argentina relativo a;
Persona_1
- Da e è nato il loro figlio il quale è nato a [...]_1 Persona_3 Per_4 (Argentina) il 17/08/1913 (documento 05 …), ha contratto matrimonio a OL (Argentina) il 24/10/1940 con la cittadina argentina (documento 06 …) ed è deceduto a Persona_5 OL (Argentina) il 23/01/2011 (documento 07 …);
- Da e sono nati i loro due figli: Per_4 Persona_5
- la quale è nata a [...] il [...] (documento 08 …) ed ha Persona_6 contratto matrimonio a OL (Argentina) il 25/09/1964 con il cittadino argentino Persona_7
(documento 09 …);
[...]
- il quale è nato a [...] il [...] (documento 10 …) ed ha Controparte_8 contratto matrimonio a OL (Argentina) il 29/06/1979 con la cittadina argentina Persona_8 (documento 11 …);
- Da e è nata la loro figlia, odierna ricorrente, Persona_6 Persona_7 Controparte_1
, la quale è nata a [...] il [...] (documento 12 …) ed ha contratto
[...] matrimonio a OL (Argentina) il 17/06/1994 con il cittadino argentino Persona_9 (documento 13 …);
- Da e sono nati i loro tre figli, odierni ricorrenti: Controparte_8 Persona_8
- il quale è nato a [...] il [...] (documento 14 …); CP_4
- il quale è nato a [...] il [...] (documento 15 …); CP_5
- la quale è nata a [...] il [...] (documento 16 …); CP_6
- Da e sono nati i loro due figli, odierni ricorrenti: Controparte_1 Persona_9
- , la quale è nata a [...] il [...] (documento 17 …); Controparte_2
- , il quale è nato a [...] il [...] (documento 18 …)”. CP_3
I ricorrenti hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'ava italiana la quale, senza mai naturalizzarsi argentina, né aver rinunciato alla Persona_1 cittadinanza italiana - come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità argentina in atti - ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al proprio figlio e questi ai propri discendenti sino ad arrivare agli odierni ricorrenti.
Nel caso in esame si registra la discendenza per linea materna, di talché appare necessario richiamare pagina 4 di 6 l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 09/04/1975 e n. 30 del 28/01/1983, nonché Cass. SSUU n.4466/2009, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
D'altra parte, pur pacificamente affermato “il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, ... il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile ... è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. S.U. sent. n. 4466 del 25/02/2009), sicché, non rientrando nel novero dei rapporti esauriti alla data di entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza vantato dai discendenti diretti di avo o ava italiani, deve essere riconosciuto anche nel caso di passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale.
La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata sopra trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni.
Irrilevanti le lievi modificazioni apportate alle generalità dell'avo, a seguito della traduzione in lingua spagnola, e della presumibile scarsa alfabetizzazione del dichiarante e del ricevente, nonché dei metodi di trascrizione delle certificazioni di identità personale: queste lievi divergenze non precludono di riconoscere chiaramente la discendenza dei ricorrenti dal loro capostipite.
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta dai ricorrenti che devono essere dichiarati cittadini italiani, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_7 conseguenti.
Del resto, il non si è costituito e non ha allegato fatti estintivi del diritto fatto valere in CP_7 giudizio.
Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva.
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano Persona_1
Tenuto conto della mancata costituzione del convenuto, della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo, dei rilievi di incostituzionalità che lo hanno investito, i quali, pur non accolti dalla sentenza Corte Costituzionale n. 142/2025, sostanzialmente per l'impossibilità di dare seguito «ad un intervento manipolativo oltremodo complesso che potrebbe attingere a un ventaglio quanto mai ampio di opzioni, rispetto alle quali si impongono scelte intrise di discrezionalità e che hanno incisive ricadute a livello di sistema», hanno comunque portato all'emanazione del D.L. 36/2025, convertito con modificazioni nella L. 74/2025, si ritengono sussistere giustificati motivi (cfr. Corte Cost., sent. n. 77/2018) per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pagina 5 di 6 pronunciando,
DICHIARA la contumacia del . Controparte_7
ACCOGLIE la domanda dei ricorrenti e, per l'effetto, dichiara che:
- nata a [...] il [...], residente a [...]Controparte_1 (Argentina), calle 46 n. 933;
- nata a [...] il [...], residente a [...](Argentina), Controparte_2 calle 46 n. 933;
- nato a [...] il [...], residente a [...](Argentina), calle 46 n. CP_3 933;
- nato a [...] il [...], residente a [...](Argentina), calle CP_4 Rioja n. 2.775, quinto piso, departamento dos;
- nato a [...] il [...], residente a [...](Argentina), calle 36 n. CP_5 1.020;
- nata a [...] il [...], residente a [...](Argentina), calle CP_6
22 n. 862; sono cittadini italiani iure sanguinis.
ORDINA al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_7 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Bologna, lì 17/12/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Rita Ippolito
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