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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 18/12/2025, n. 1360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1360 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte, in composizione collegiale, così composta:
Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore
Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1976 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili dell'anno 2019 avente ad oggetto factoring e vertente tra
(già Parte_1 Parte_1
) (P.I. , in persona del Dirigente, Vice
[...] P.IVA_1
President Operations, responsabile del Dipartimento
Operations, Avv. Roberto Castiglioni, in forza di procura con autentica 27/07/12 a Notaio Dott. CP_1 Persona_1 ora in forza di procura con autentica 1/06/18 a CP_1
Notaio Dott. con sede in Persona_2
Milano, Via Domenichino n. 5, elettivamente domiciliata in
Milano, Via S. Barnaba n. 30, presso lo studio e la persona dell'Avv. Monica Fazio ( C.F. che la C.F._1 assiste difende e rappresenta in virtù di procura allegata al ricorso per ingiunzione;
- appellante contro
P. IVA , con Controparte_2 P.IVA_2 sede in Corso Umberto I, n. 31, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, (C.F. Controparte_3
), nato a [...] il [...] e C.F._2 residente in [...], CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Falcone (C.F.
), del Foro di Catanzaro, in virtù della C.F._3 procura alle liti già allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 24.4.2018. L'avv. Francesco Falcone dichiara di eleggere, unitamente all'Ente, domicilio presso e nello studio dell'avv. Giuseppe Placanica
( ), sito in Catanzaro alla via A. Turco n. C.F._4
39;
- appellato
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Richiamando, quindi, i motivi di appello come svolti, (P.I. , come sopra Parte_2 P.IVA_1 rappresentata, difesa ed assistita, confida nell'accoglimento delle rassegnate conclusioni”.
Per l'appellato: “Le osservazioni che precedono impongono - previo l'espresso rinnovo, per scrupolo difensivo, di tutte le
pag. 2/11 eccezioni preliminari e di merito di improcedibilità della domanda avanzata dalla predetta Parte_1 con il ricorso per Decreto ingiuntivo impugnato e di quella dell'infondatezza della domanda per insussistenza del debito del nei confronti della cedente ( Controparte_2 [...]
e di conseguenza nei confronti della cessionaria CP_4
( la richiesta dell'integrale rigetto dell'impugnazione CP_5 ex adverso proposta, con conferma del Provvedimento impugnato, ovvero della sentenza n. 922 /2019 pubblicata il 17 luglio 2019 (Repertorio 1204/2019; R.G. 997/2018) del
Tribunale di Crotone.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto Avvocato antistatario che ne ha già fatto richiesta conformemente alle previsioni di cui all'art. 93 CPC”.
pag. 3/11 PRINCIPALI FATTI DI CAUSA
1.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il
[...]
, in persona del Sindaco p.t., proponeva Controparte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 125/2018, con cui il Tribunale di Crotone aveva ingiunto, in favore di
[...]
(cessionaria del credito), il pagamento Parte_1 della somma di euro 482.596,00 oltre interessi e spese del monitorio, per il mancato pagamento di fatture relative alla fornitura di energia elettrica effettuata per il da CP_2
(cedente del credito). Controparte_4
L'opponente, a sostegno della ritenuta invalidità dell'opposto decreto ingiuntivo, eccepiva preliminarmente quanto segue:
- la nullità ai sensi dell'art. 1264 c.c. della notifica dell'atto di cessione del credito e il conseguente difetto di legittimazione attiva in capo alla cessionaria;
- il difetto di legittimazione passiva in capo al e, CP_2 comunque, la non dovutezza delle somme richieste in pagamento, in quanto, a seguito di propria Delibera Consiliare
n. 13 del 14 agosto 2015 avente ad oggetto la dichiarazione del dissesto finanziario ed il successivo insediarsi della
Commissione Straordinaria di liquidazione, ai sensi degli artt.
244 e ss. del D. Lgs. n.267/2000 – TUEL, tutte le richieste di pagamento, ivi comprese quelle concernenti la fornitura di energia elettrica, riferite all'anno precedente alla dichiarazione del dissesto, dovevano essere rivolte direttamente al predetto
Organismo di Liquidazione, al quale risultava già attribuita pag. 4/11 l'attività relativa alla gestione autonoma di tali richieste di pagamento;
- scorrettezza della condotta assunta dalla banca nel proporre ricorso monitorio poiché, già nel 2016, aveva presentato formale istanza di ammissione al passivo per le stesse fatture direttamente al predetto Organismo di
Liquidazione, dal medesimo riscontrata con relativa comunicazione di avvio della procedura per la verifica dell'ammissibilità del credito de quo.
Nel merito, il Comune deduceva:
- l'insussistenza del debito, stante la nullità del contratto di fornitura sottoscritto in data 24.6.2009 per violazione dell'art. 1, comma 7 e 8 della L. 135/2012 e ss. mm. e ii.;
- l'illegittimità della pretesa creditoria in quanto, nel periodo di riferimento (2014), trovandosi in regime di salvaguardia per effetto della dichiarazione di dissesto finanziario, il aveva indetto una gara pubblica per CP_2 garantire la continuità della fornitura di energia elettrica, aggiudicata, per il biennio 2014/2016, da;
Controparte_6
- l'infondatezza della pretesa creditoria avversaria, stante la notoria inefficacia sul piano probatorio delle fatture commerciali, nell'ambito dei procedimenti a cognizione piena.
Si costituiva in giudizio , Parte_1 contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito e chiedendo, previa declaratoria della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto integrale dell'avversaria opposizione.
pag. 5/11 Con provvedimento del 20.11.2018 il Giudice rigettava l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
In assenza di attività istruttoria, all'udienza del
17.07.2019 la causa veniva discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con contestuale deposito della sentenza.
2.
Il Tribunale rigettava le eccezioni preliminari formulate dal opponente, riteneva meritevole di accoglimento CP_2
l'opposizione nel merito, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
compensava le spese di lite per il 30% e condannava al pagamento del Parte_1 restante 70% delle spese sostenute dall'opponente.
3.
Avverso la pronuncia di primo grado, ha proposto ritualmente appello , affidandolo ad Parte_1 un unico motivo, in ordine al mancato riconoscimento della sussistenza della prova del credito azionato monitoriamente, deducendo di aver fornito tutta la documentazione – contratto sottoscritto dalle originarie parti e fatture – idonea a fondare la propria domanda.
Ritualmente costituito, il si è Controparte_2 opposto a tutto quanto ex adverso dedotto e ha formulato le conclusioni sopra riportate.
All'udienza dell'8.7.2025, tenuta nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno precisato le proprie conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate nei propri pag. 6/11 atti e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4.
Preliminarmente, occorre respingere l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. sollevata dall'appellato.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha affermato, con orientamento ormai consolidato, che “essendo
l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto a ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi - previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure” (Cass., sez. II, Ord. n. 2320/2023).
L'appello, tuttavia, è nel merito infondato.
Con l'unico motivo di gravame, l'appellante afferma che la domanda di condanna al pagamento delle somme portate dalle fatture azionate monitoriamente è stata rigettata ritenendosi, con ragionamento da censurarsi, che l'esistenza pag. 7/11 di un altro contratto con un altro operatore (ovvero
[...]
escludesse l'operatività del contratto, pur CP_6 intervenuto, con la società . Sostiene, Controparte_4 altresì, che la documentazione prodotta in giudizio a fondamento della sua domanda - ovvero il contratto sottoscritto dalla società cedente e dal Controparte_4
e le fatture azionate monitoriamente Controparte_2
- costituisca prova sufficiente a dimostrare la pretesa creditoria azionata. Tale tesi, però, non trova riscontro nel principio enunciato nella giurisprudenza della Cassazione, ormai salda sul punto, che pone una limitazione funzionale all'attività contrattuale posta in essere dal soggetto pubblico, consistente nella necessaria attestazione, a pena di nullità del contratto, di una copertura finanziaria sottesa alla relativa stipulazione.
Nello specifico, “In generale il credito pecuniario vantato nei confronti della P.A. non può ritenersi liquido ed esigibile, e quindi non può produrre interessi corrispettivi, fino a quando la stessa amministrazione non abbia emesso il titolo di spesa, in conformità a quanto previsto dall'art. 270 del r.d. n. 827 del
1924 (v. Cass. Sez. 1 n. 13859-02, Cass. Sez. 1 n. 17909-04,
Cass. Sez. 1 n. 6203-09). Questo principio si applica non solo allo Stato, ma anche agli enti pubblici, ove i pagamenti debbano seguire la procedura contabile disciplinata dal r.d. n. 827 del
1924”. E prosegue: “(…) ove venga in questione il rapporto con la pubblica amministrazione, la nozione di “liquidità” del credito va intesa in un'accezione peculiare, essendo effetto del completamento del procedimento amministrativo di liquidazione, lontana, dunque, dalla nozione comune desumibile dall'art. 1282 cod. civ.” (Cass., Ord. n. 118/2023 - Rv. 666644
pag. 8/11 - 01). Principio ribadito nelle pronunce successive: ex multis,
Cass., Ord. n. 17197/2024, secondo cui “Costituisce, quindi, principio saldamente invalso nella giurisprudenza di questa
Corte (tra le tante, Cass., sez. 1, 13/06/2018, n. 15410) che gli atti degli enti locali importanti un obbligo contrattuale in capo ai medesimi siano validi e vincolanti nei loro confronti a condizione che siano accompagnati dal relativo impegno di spesa, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che ne autorizza il compimento quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione (Cass., sez. 1, 18/11/2011, n.
24303; Cass., sez. 1, 28/12/2010, n. 26202; Cass., Sez. 1,
26/05/2010, n. 12880)”. Ne consegue, pertanto, che in difetto di tale delibera qualsiasi credito è insuscettibile di ingenerare un'obbligazione direttamente imputabile all'ente comunale. Avendo contrattato con un ente pubblico, CP_4 dunque, avrebbe dovuto Parte_1 dimostrare non soltanto l'esistenza di un valido contratto, ma anche il requisito formale del relativo impegno di spesa assunto da parte del comune di . CP_2
4.1.
In ogni caso, la produzione delle sole fatture non consente di ritenere provato il credito. Se il documento contabile è idoneo in fase monitoria per ottenere ingiunzione di pagamento, una volta trascorsi alla fase di merito, è onere del creditore dimostrare che al fatturato corrisponde l'effettiva erogazione del bene o servizio per il quale si denuncia il mancato pagamento, onere della prova al quale
(e per essa non appare aver CP_4 Parte_1
pag. 9/11 adempiuto. Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice è chiamato a valutare non solo la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma anche e piuttosto la fondatezza della pretesa creditoria, in relazione alle prove offerte, con l'evidente conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito dovrà colmare le eventuali insufficienze probatorie rivenienti dalla fase monitoria. Nel caso di specie, è evidente che parte creditrice nulla ha provato in ordine all'esistenza del credito, né in ordine all'effettiva fornitura eseguita, contravvenendo al principio di necessaria dimostrazione dei fatti posti a fondamento delle pretese, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2697 c.c.
5.
Devono pertanto porsi le spese a carico dell'appellante soccombente, liquidate le medesime secondo tariffa forense, sui valori minimi dello scaglione tariffario di riferimento (da euro 260.001,00 a € 520.00,00) per la bassa complessità del giudizio, le quattro fasi.
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n.
115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento
(cfr. Cass. n. 26907/2018, Cass. 13055/2018).
pag. 10/11
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 922/2019, emessa Parte_1 il 17.7.2019 dal Tribunale di Crotone, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese sostenute dall'appellato nel presente grado di giudizio, liquidati i compensi in euro 10.060,00 oltre rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Francesco Falcone, dichiaratosi antistatario;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Così deciso nella camera di consiglio del 9.12.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte, in composizione collegiale, così composta:
Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore
Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1976 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili dell'anno 2019 avente ad oggetto factoring e vertente tra
(già Parte_1 Parte_1
) (P.I. , in persona del Dirigente, Vice
[...] P.IVA_1
President Operations, responsabile del Dipartimento
Operations, Avv. Roberto Castiglioni, in forza di procura con autentica 27/07/12 a Notaio Dott. CP_1 Persona_1 ora in forza di procura con autentica 1/06/18 a CP_1
Notaio Dott. con sede in Persona_2
Milano, Via Domenichino n. 5, elettivamente domiciliata in
Milano, Via S. Barnaba n. 30, presso lo studio e la persona dell'Avv. Monica Fazio ( C.F. che la C.F._1 assiste difende e rappresenta in virtù di procura allegata al ricorso per ingiunzione;
- appellante contro
P. IVA , con Controparte_2 P.IVA_2 sede in Corso Umberto I, n. 31, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, (C.F. Controparte_3
), nato a [...] il [...] e C.F._2 residente in [...], CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Falcone (C.F.
), del Foro di Catanzaro, in virtù della C.F._3 procura alle liti già allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 24.4.2018. L'avv. Francesco Falcone dichiara di eleggere, unitamente all'Ente, domicilio presso e nello studio dell'avv. Giuseppe Placanica
( ), sito in Catanzaro alla via A. Turco n. C.F._4
39;
- appellato
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Richiamando, quindi, i motivi di appello come svolti, (P.I. , come sopra Parte_2 P.IVA_1 rappresentata, difesa ed assistita, confida nell'accoglimento delle rassegnate conclusioni”.
Per l'appellato: “Le osservazioni che precedono impongono - previo l'espresso rinnovo, per scrupolo difensivo, di tutte le
pag. 2/11 eccezioni preliminari e di merito di improcedibilità della domanda avanzata dalla predetta Parte_1 con il ricorso per Decreto ingiuntivo impugnato e di quella dell'infondatezza della domanda per insussistenza del debito del nei confronti della cedente ( Controparte_2 [...]
e di conseguenza nei confronti della cessionaria CP_4
( la richiesta dell'integrale rigetto dell'impugnazione CP_5 ex adverso proposta, con conferma del Provvedimento impugnato, ovvero della sentenza n. 922 /2019 pubblicata il 17 luglio 2019 (Repertorio 1204/2019; R.G. 997/2018) del
Tribunale di Crotone.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto Avvocato antistatario che ne ha già fatto richiesta conformemente alle previsioni di cui all'art. 93 CPC”.
pag. 3/11 PRINCIPALI FATTI DI CAUSA
1.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il
[...]
, in persona del Sindaco p.t., proponeva Controparte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 125/2018, con cui il Tribunale di Crotone aveva ingiunto, in favore di
[...]
(cessionaria del credito), il pagamento Parte_1 della somma di euro 482.596,00 oltre interessi e spese del monitorio, per il mancato pagamento di fatture relative alla fornitura di energia elettrica effettuata per il da CP_2
(cedente del credito). Controparte_4
L'opponente, a sostegno della ritenuta invalidità dell'opposto decreto ingiuntivo, eccepiva preliminarmente quanto segue:
- la nullità ai sensi dell'art. 1264 c.c. della notifica dell'atto di cessione del credito e il conseguente difetto di legittimazione attiva in capo alla cessionaria;
- il difetto di legittimazione passiva in capo al e, CP_2 comunque, la non dovutezza delle somme richieste in pagamento, in quanto, a seguito di propria Delibera Consiliare
n. 13 del 14 agosto 2015 avente ad oggetto la dichiarazione del dissesto finanziario ed il successivo insediarsi della
Commissione Straordinaria di liquidazione, ai sensi degli artt.
244 e ss. del D. Lgs. n.267/2000 – TUEL, tutte le richieste di pagamento, ivi comprese quelle concernenti la fornitura di energia elettrica, riferite all'anno precedente alla dichiarazione del dissesto, dovevano essere rivolte direttamente al predetto
Organismo di Liquidazione, al quale risultava già attribuita pag. 4/11 l'attività relativa alla gestione autonoma di tali richieste di pagamento;
- scorrettezza della condotta assunta dalla banca nel proporre ricorso monitorio poiché, già nel 2016, aveva presentato formale istanza di ammissione al passivo per le stesse fatture direttamente al predetto Organismo di
Liquidazione, dal medesimo riscontrata con relativa comunicazione di avvio della procedura per la verifica dell'ammissibilità del credito de quo.
Nel merito, il Comune deduceva:
- l'insussistenza del debito, stante la nullità del contratto di fornitura sottoscritto in data 24.6.2009 per violazione dell'art. 1, comma 7 e 8 della L. 135/2012 e ss. mm. e ii.;
- l'illegittimità della pretesa creditoria in quanto, nel periodo di riferimento (2014), trovandosi in regime di salvaguardia per effetto della dichiarazione di dissesto finanziario, il aveva indetto una gara pubblica per CP_2 garantire la continuità della fornitura di energia elettrica, aggiudicata, per il biennio 2014/2016, da;
Controparte_6
- l'infondatezza della pretesa creditoria avversaria, stante la notoria inefficacia sul piano probatorio delle fatture commerciali, nell'ambito dei procedimenti a cognizione piena.
Si costituiva in giudizio , Parte_1 contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito e chiedendo, previa declaratoria della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto integrale dell'avversaria opposizione.
pag. 5/11 Con provvedimento del 20.11.2018 il Giudice rigettava l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
In assenza di attività istruttoria, all'udienza del
17.07.2019 la causa veniva discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con contestuale deposito della sentenza.
2.
Il Tribunale rigettava le eccezioni preliminari formulate dal opponente, riteneva meritevole di accoglimento CP_2
l'opposizione nel merito, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
compensava le spese di lite per il 30% e condannava al pagamento del Parte_1 restante 70% delle spese sostenute dall'opponente.
3.
Avverso la pronuncia di primo grado, ha proposto ritualmente appello , affidandolo ad Parte_1 un unico motivo, in ordine al mancato riconoscimento della sussistenza della prova del credito azionato monitoriamente, deducendo di aver fornito tutta la documentazione – contratto sottoscritto dalle originarie parti e fatture – idonea a fondare la propria domanda.
Ritualmente costituito, il si è Controparte_2 opposto a tutto quanto ex adverso dedotto e ha formulato le conclusioni sopra riportate.
All'udienza dell'8.7.2025, tenuta nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno precisato le proprie conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate nei propri pag. 6/11 atti e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4.
Preliminarmente, occorre respingere l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. sollevata dall'appellato.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha affermato, con orientamento ormai consolidato, che “essendo
l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto a ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi - previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure” (Cass., sez. II, Ord. n. 2320/2023).
L'appello, tuttavia, è nel merito infondato.
Con l'unico motivo di gravame, l'appellante afferma che la domanda di condanna al pagamento delle somme portate dalle fatture azionate monitoriamente è stata rigettata ritenendosi, con ragionamento da censurarsi, che l'esistenza pag. 7/11 di un altro contratto con un altro operatore (ovvero
[...]
escludesse l'operatività del contratto, pur CP_6 intervenuto, con la società . Sostiene, Controparte_4 altresì, che la documentazione prodotta in giudizio a fondamento della sua domanda - ovvero il contratto sottoscritto dalla società cedente e dal Controparte_4
e le fatture azionate monitoriamente Controparte_2
- costituisca prova sufficiente a dimostrare la pretesa creditoria azionata. Tale tesi, però, non trova riscontro nel principio enunciato nella giurisprudenza della Cassazione, ormai salda sul punto, che pone una limitazione funzionale all'attività contrattuale posta in essere dal soggetto pubblico, consistente nella necessaria attestazione, a pena di nullità del contratto, di una copertura finanziaria sottesa alla relativa stipulazione.
Nello specifico, “In generale il credito pecuniario vantato nei confronti della P.A. non può ritenersi liquido ed esigibile, e quindi non può produrre interessi corrispettivi, fino a quando la stessa amministrazione non abbia emesso il titolo di spesa, in conformità a quanto previsto dall'art. 270 del r.d. n. 827 del
1924 (v. Cass. Sez. 1 n. 13859-02, Cass. Sez. 1 n. 17909-04,
Cass. Sez. 1 n. 6203-09). Questo principio si applica non solo allo Stato, ma anche agli enti pubblici, ove i pagamenti debbano seguire la procedura contabile disciplinata dal r.d. n. 827 del
1924”. E prosegue: “(…) ove venga in questione il rapporto con la pubblica amministrazione, la nozione di “liquidità” del credito va intesa in un'accezione peculiare, essendo effetto del completamento del procedimento amministrativo di liquidazione, lontana, dunque, dalla nozione comune desumibile dall'art. 1282 cod. civ.” (Cass., Ord. n. 118/2023 - Rv. 666644
pag. 8/11 - 01). Principio ribadito nelle pronunce successive: ex multis,
Cass., Ord. n. 17197/2024, secondo cui “Costituisce, quindi, principio saldamente invalso nella giurisprudenza di questa
Corte (tra le tante, Cass., sez. 1, 13/06/2018, n. 15410) che gli atti degli enti locali importanti un obbligo contrattuale in capo ai medesimi siano validi e vincolanti nei loro confronti a condizione che siano accompagnati dal relativo impegno di spesa, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che ne autorizza il compimento quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione (Cass., sez. 1, 18/11/2011, n.
24303; Cass., sez. 1, 28/12/2010, n. 26202; Cass., Sez. 1,
26/05/2010, n. 12880)”. Ne consegue, pertanto, che in difetto di tale delibera qualsiasi credito è insuscettibile di ingenerare un'obbligazione direttamente imputabile all'ente comunale. Avendo contrattato con un ente pubblico, CP_4 dunque, avrebbe dovuto Parte_1 dimostrare non soltanto l'esistenza di un valido contratto, ma anche il requisito formale del relativo impegno di spesa assunto da parte del comune di . CP_2
4.1.
In ogni caso, la produzione delle sole fatture non consente di ritenere provato il credito. Se il documento contabile è idoneo in fase monitoria per ottenere ingiunzione di pagamento, una volta trascorsi alla fase di merito, è onere del creditore dimostrare che al fatturato corrisponde l'effettiva erogazione del bene o servizio per il quale si denuncia il mancato pagamento, onere della prova al quale
(e per essa non appare aver CP_4 Parte_1
pag. 9/11 adempiuto. Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice è chiamato a valutare non solo la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma anche e piuttosto la fondatezza della pretesa creditoria, in relazione alle prove offerte, con l'evidente conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito dovrà colmare le eventuali insufficienze probatorie rivenienti dalla fase monitoria. Nel caso di specie, è evidente che parte creditrice nulla ha provato in ordine all'esistenza del credito, né in ordine all'effettiva fornitura eseguita, contravvenendo al principio di necessaria dimostrazione dei fatti posti a fondamento delle pretese, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2697 c.c.
5.
Devono pertanto porsi le spese a carico dell'appellante soccombente, liquidate le medesime secondo tariffa forense, sui valori minimi dello scaglione tariffario di riferimento (da euro 260.001,00 a € 520.00,00) per la bassa complessità del giudizio, le quattro fasi.
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n.
115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento
(cfr. Cass. n. 26907/2018, Cass. 13055/2018).
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 922/2019, emessa Parte_1 il 17.7.2019 dal Tribunale di Crotone, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese sostenute dall'appellato nel presente grado di giudizio, liquidati i compensi in euro 10.060,00 oltre rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Francesco Falcone, dichiaratosi antistatario;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Così deciso nella camera di consiglio del 9.12.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo
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