Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 18/12/2025, n. 1360
CA
Sentenza 18 dicembre 2025

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La Corte d'Appello di Catanzaro, in composizione collegiale, si è pronunciata sull'appello proposto da una società cessionaria di credito avverso la sentenza del Tribunale di Crotone che aveva revocato un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un Comune. Il Comune, convenuto in opposizione, aveva eccepito preliminarmente la nullità della notifica dell'atto di cessione del credito per difetto di legittimazione attiva della cessionaria, nonché il difetto di legittimazione passiva e la non dovutezza delle somme richieste, deducendo che, a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario e dell'insediamento di una commissione straordinaria di liquidazione, tutte le richieste di pagamento relative all'anno precedente al dissesto dovessero essere indirizzate a tale organismo. Inoltre, il Comune lamentava la scorrettezza della condotta della società cedente, che aveva già presentato istanza di ammissione al passivo per le medesime fatture. Nel merito, il Comune contestava l'insussistenza del debito, deducendo la nullità del contratto di fornitura per violazione di legge e l'illegittimità della pretesa creditoria, poiché nel periodo di riferimento si trovava in regime di salvaguardia e aveva indetto una gara pubblica per la fornitura di energia elettrica. La società cedente, costituendosi in giudizio, aveva contestato le eccezioni e le difese del Comune, chiedendo il rigetto dell'opposizione. Il Tribunale di primo grado aveva rigettato le eccezioni preliminari, accolto l'opposizione nel merito, revocato il decreto ingiuntivo e compensato parzialmente le spese.

La Corte d'Appello ha preliminarmente respinto l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellato, ritenendo che i motivi di gravame fossero sufficientemente specifici ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Nel merito, tuttavia, la Corte ha ritenuto l'appello infondato, confermando la sentenza di primo grado. L'appellante aveva dedotto l'erroneità del ragionamento del Tribunale nel ritenere che l'esistenza di un altro contratto di fornitura escludesse l'operatività del proprio, e che la documentazione prodotta costituisse prova sufficiente del credito. La Corte ha invece ribadito il principio giurisprudenziale consolidato secondo cui gli atti degli enti locali che comportano un obbligo contrattuale sono validi ed efficaci solo se accompagnati dal relativo impegno di spesa, pena la nullità. In assenza di tale delibera di impegno di spesa da parte del Comune, il credito vantato dalla società cessionaria era considerato insuscettibile di ingenerare un'obbligazione direttamente imputabile all'ente. Inoltre, la Corte ha sottolineato che la produzione delle sole fatture non è sufficiente a provare il credito in sede di merito, essendo onere del creditore dimostrare l'effettiva erogazione del bene o servizio, adempimento che la società appellante non aveva assolto, violando l'art. 2697 c.c. Pertanto, la Corte ha rigettato l'appello, confermato la sentenza impugnata, condannato l'appellante al pagamento delle spese processuali e dichiarato la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 18/12/2025, n. 1360
    Giurisdizione : Corte d'Appello Catanzaro
    Numero : 1360
    Data del deposito : 18 dicembre 2025

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