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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 933 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 933/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:01 in composizione monocratica:
BONANZINGA FRANCESCA, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3800/2025 depositato il 17/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Comune di Valdina - . 98040 Valdina ME
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 24775369 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6795/2025 depositato il
21/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente adiva in giudizio il Comune di Valdina e AREA srl società Unipersonal, impugnando il provvedimento di fermo amministrativo n. 24775369 del 26.03.2025 relativo al pagamento di tributi dovuti all'ente per un importo di complessivi €. 1261,25 notificata il 23.5.2025.
Il ricorrente, in particolare, rilevava: 1) l'illegittimità ed insussistenza della pretesa creditoria litispendenza determinata, genericamente, dalla circostanza che nell'atto impugnato non veniva indicato a che titolo erano dovute le somme richieste. 2)carenza della sottoscrizione e violazione dell'art. 7 della legge 212/2000 atteso che nell'atto non vi era alcuna motivazione, non viene indicato il responsabile del procedimento, se non per nome - Nominativo_1 - ma non viene indicato il ruolo, la mail, la pec o l'ufficio presso cui rivolgersi per un contatto, ed infine la cartella non veniva sottoscritta, cosi come prescrive la legge;
3) l'intervenuto decorso del termine di prescrizione dovute a titolo di IMU 2018 in quanto gli atti propedeutici non risultavano notificati entro i termini di legge e la procedura era iniziata oltre un anno dalla consegna del ruolo, risultando cosi i tributi richiesti, inesigibili per avvenuta decadenza, oltre a essere prescritti trattandosi di tasse automobilistiche con prescrizione triennale;
4) la nullità dell'atto impugnato a seguito della sentenza n. 449 del Tribunale di Torino nella quale veniva dichiarato che non è possibile pignorare un mezzo di famiglia, in quanto si mette a rischio il proprio lavoro.
Si costituiva il Comune di Valdina rilevando, per quanto concerne la notifica dell'atto presupposto, che in data 14.12.2023 veniva notificato l'avviso di accertamento esecutivo a mezzo raccomandata a.r. inviata per il tramite di Banca_1, consegnata direttamente al destinatario che ha firmato per accettazione (-all. 2 e all. 3 della memoria di costituzione) e per il resto l'infondatezza dei motivi atteso che il termine di prescrizione non risultava pertanto decorso e la motivazione era esaustiva e in linea con la natura dell'atto impugnato.
Si costituiva la società AREA srl. Si tratta di una società abilitata all'accertamento ed alla riscossione dei tributi e di tutte le entrate patrimoniali degli enti pubblici locali, la quale, in qualità di mandataria aveva ricevuto dal Comune (Mandante) l'incarico relativo alla riscossione coattiva di tutte le entrate dell'Ente. In assenza di comunicazione da part edel creditore – mandante di fatti estintivi del credito, correttamente, emetteva e notificava in data 08/05/2024altresì il sollecito di pagamento ai sensi della legge 160/2019 n. 21496545
(docc. 5-6). In mancanza di adempimento Area Srl emetteva e notificava in data 09/01/2025 il preavviso di fermo n. 23864464 (docc. 7-8) al quale seguiva l'iscrizione del fermo amministrativo n. 24775369. (doc. 9)
e in data 18/04/2025 e notificava alla controparte l'intimazione ex art. 50 DPR 602/1973 n. 24998351. (docc.
10-11)
All'udienza del 13.11.2025, in presenza esclusivamente del difensore del Comune di Valdina che esibiva l'originale della notifica dell'atto presupposto e insisteva nel rigetto con condanna alle spese, la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare infondato, pertanto, va rigettato.
Con riferimento alla mancata notifica dell'atto presupposto le parti resistenti, costituitesi regolarmente in giudizio, fornivano prova della regolarità della notifica. In particolare, risulta in atti che in data 14.12.2023
l'avviso di accertamento esecutivo era stato notificato a mezzo raccomandata a.r. inviata per il tramite di
Banca_1, consegnata direttamente al destinatario che ha firmato per accettazione (-all. 2 e all. 3 della memoria di costituzione). Non essendo tale atto stato impugnato nei termini di legge esso diveniva definitivo.
Per quanto concerne l'eccezione di difetto di motivazione, è principio consolidato quello per cui la valutazione circa l'adeguatezza della motivazione dipende dalla natura dell'atto.
Come correttamente rilevato dall'ente l'avviso di accertamento ha carattere di provoca-tio ad opponendum e soddisfa l'obbligo di motivazione, ai sensi dell'art. 42 del DPR n. 600/1973, ogni volta che l'Amministrazione ponga il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'an e il quantum debeatur.
Nel caso di specie, si ritiene che il contribuente sia stato posto nella condizione di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali grazie alla scheda allegata all'avviso contenente una chiara ed agevole descrizione degli immobili di proprietà della stessa assoggettati ad IMU;
immobili ampiamente individuabili attraverso la dettagliata indicazione degli identificativi catastali, dell'ubicazione, del valore, della quota e dei mesi di possesso.
Parimenti infondata risulta l'eccezione sollevata dal ricorrente in merito alla intervenuta prescrizione quinquennale in quanto, contrariamente a quanto asserito dallo stesso ricorrente l'avviso di accertamento prodromico era stato correttamente notificato in data 14.12.2023 a mani dello stesso interrompendo, in tal modo, il termine di prescrizione quinquennale previsto dalla legge.
Infine, del tutto generica e priva di alcuna allegazione prbatoriamente rilevante, risulta l'eccezione dell'essenzialità del bene oggetto del provvedimento di fermo con le "esigenze di famiglia".
Il ricorso va, dunque, rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese in favore delle parti costituite che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese in favore del Comune di Valdina
e di Area srl società unipersonale che si liquidano in euro 950,00 ciascuno oltre accessori.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:01 in composizione monocratica:
BONANZINGA FRANCESCA, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3800/2025 depositato il 17/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Comune di Valdina - . 98040 Valdina ME
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 24775369 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6795/2025 depositato il
21/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente adiva in giudizio il Comune di Valdina e AREA srl società Unipersonal, impugnando il provvedimento di fermo amministrativo n. 24775369 del 26.03.2025 relativo al pagamento di tributi dovuti all'ente per un importo di complessivi €. 1261,25 notificata il 23.5.2025.
Il ricorrente, in particolare, rilevava: 1) l'illegittimità ed insussistenza della pretesa creditoria litispendenza determinata, genericamente, dalla circostanza che nell'atto impugnato non veniva indicato a che titolo erano dovute le somme richieste. 2)carenza della sottoscrizione e violazione dell'art. 7 della legge 212/2000 atteso che nell'atto non vi era alcuna motivazione, non viene indicato il responsabile del procedimento, se non per nome - Nominativo_1 - ma non viene indicato il ruolo, la mail, la pec o l'ufficio presso cui rivolgersi per un contatto, ed infine la cartella non veniva sottoscritta, cosi come prescrive la legge;
3) l'intervenuto decorso del termine di prescrizione dovute a titolo di IMU 2018 in quanto gli atti propedeutici non risultavano notificati entro i termini di legge e la procedura era iniziata oltre un anno dalla consegna del ruolo, risultando cosi i tributi richiesti, inesigibili per avvenuta decadenza, oltre a essere prescritti trattandosi di tasse automobilistiche con prescrizione triennale;
4) la nullità dell'atto impugnato a seguito della sentenza n. 449 del Tribunale di Torino nella quale veniva dichiarato che non è possibile pignorare un mezzo di famiglia, in quanto si mette a rischio il proprio lavoro.
Si costituiva il Comune di Valdina rilevando, per quanto concerne la notifica dell'atto presupposto, che in data 14.12.2023 veniva notificato l'avviso di accertamento esecutivo a mezzo raccomandata a.r. inviata per il tramite di Banca_1, consegnata direttamente al destinatario che ha firmato per accettazione (-all. 2 e all. 3 della memoria di costituzione) e per il resto l'infondatezza dei motivi atteso che il termine di prescrizione non risultava pertanto decorso e la motivazione era esaustiva e in linea con la natura dell'atto impugnato.
Si costituiva la società AREA srl. Si tratta di una società abilitata all'accertamento ed alla riscossione dei tributi e di tutte le entrate patrimoniali degli enti pubblici locali, la quale, in qualità di mandataria aveva ricevuto dal Comune (Mandante) l'incarico relativo alla riscossione coattiva di tutte le entrate dell'Ente. In assenza di comunicazione da part edel creditore – mandante di fatti estintivi del credito, correttamente, emetteva e notificava in data 08/05/2024altresì il sollecito di pagamento ai sensi della legge 160/2019 n. 21496545
(docc. 5-6). In mancanza di adempimento Area Srl emetteva e notificava in data 09/01/2025 il preavviso di fermo n. 23864464 (docc. 7-8) al quale seguiva l'iscrizione del fermo amministrativo n. 24775369. (doc. 9)
e in data 18/04/2025 e notificava alla controparte l'intimazione ex art. 50 DPR 602/1973 n. 24998351. (docc.
10-11)
All'udienza del 13.11.2025, in presenza esclusivamente del difensore del Comune di Valdina che esibiva l'originale della notifica dell'atto presupposto e insisteva nel rigetto con condanna alle spese, la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare infondato, pertanto, va rigettato.
Con riferimento alla mancata notifica dell'atto presupposto le parti resistenti, costituitesi regolarmente in giudizio, fornivano prova della regolarità della notifica. In particolare, risulta in atti che in data 14.12.2023
l'avviso di accertamento esecutivo era stato notificato a mezzo raccomandata a.r. inviata per il tramite di
Banca_1, consegnata direttamente al destinatario che ha firmato per accettazione (-all. 2 e all. 3 della memoria di costituzione). Non essendo tale atto stato impugnato nei termini di legge esso diveniva definitivo.
Per quanto concerne l'eccezione di difetto di motivazione, è principio consolidato quello per cui la valutazione circa l'adeguatezza della motivazione dipende dalla natura dell'atto.
Come correttamente rilevato dall'ente l'avviso di accertamento ha carattere di provoca-tio ad opponendum e soddisfa l'obbligo di motivazione, ai sensi dell'art. 42 del DPR n. 600/1973, ogni volta che l'Amministrazione ponga il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'an e il quantum debeatur.
Nel caso di specie, si ritiene che il contribuente sia stato posto nella condizione di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali grazie alla scheda allegata all'avviso contenente una chiara ed agevole descrizione degli immobili di proprietà della stessa assoggettati ad IMU;
immobili ampiamente individuabili attraverso la dettagliata indicazione degli identificativi catastali, dell'ubicazione, del valore, della quota e dei mesi di possesso.
Parimenti infondata risulta l'eccezione sollevata dal ricorrente in merito alla intervenuta prescrizione quinquennale in quanto, contrariamente a quanto asserito dallo stesso ricorrente l'avviso di accertamento prodromico era stato correttamente notificato in data 14.12.2023 a mani dello stesso interrompendo, in tal modo, il termine di prescrizione quinquennale previsto dalla legge.
Infine, del tutto generica e priva di alcuna allegazione prbatoriamente rilevante, risulta l'eccezione dell'essenzialità del bene oggetto del provvedimento di fermo con le "esigenze di famiglia".
Il ricorso va, dunque, rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese in favore delle parti costituite che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese in favore del Comune di Valdina
e di Area srl società unipersonale che si liquidano in euro 950,00 ciascuno oltre accessori.