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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VII, sentenza 15/01/2026, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 539/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI RUBERTO RAFFAELE, Presidente
GARRI GUGLIELMO, TO
CLEMENTE ALESSANDRO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10935/2022 depositato il 01/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso procedure.concorsuali@rm.legalmail.camcom.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Albano Laziale - Piazza Della Costituente 1 00041 Albano Laziale RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@cert.comune.albanolaziale.rm.it Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150039247500 DIRITTO ANNUALE CCIAA
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente ha chiesto la sospensione del giudizio avendo presentato istanza di adesione alla definizione agevolata dando atto di aver corrisposto le rate da ottobre 2023 a luglio 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che deve essere dichiarata l'estinzione del presente giudizio posto che con l'art. 12-bis,
d.l. n. 84 del 2025, inserito in sede di conversione dalla l. n. 108 del 2025, è stato previsto che il secondo periodo, comma 236, dell'art. 1, l. n. 197 del 2022, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, della comunicazione dell'esito alla domanda dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.
L'intervento normativo dà riscontro all'orientamento di questa Corte secondo cui «In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, ex art. 1, commi 231-252, della l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater), il comma 236 prevede una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente il perfezionamento della procedura amministrativa di rottamazione - in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell'Agenzia su numero, ammontare delle rate e relative scadenze - ed il riscontro documentale dei soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta.» (Cass. civ., n.
24428 dell'11 settembre 2024).
Le spese vanno compensate.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio. Spese compensate
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI RUBERTO RAFFAELE, Presidente
GARRI GUGLIELMO, TO
CLEMENTE ALESSANDRO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10935/2022 depositato il 01/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso procedure.concorsuali@rm.legalmail.camcom.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Albano Laziale - Piazza Della Costituente 1 00041 Albano Laziale RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@cert.comune.albanolaziale.rm.it Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150039247500 DIRITTO ANNUALE CCIAA
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente ha chiesto la sospensione del giudizio avendo presentato istanza di adesione alla definizione agevolata dando atto di aver corrisposto le rate da ottobre 2023 a luglio 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che deve essere dichiarata l'estinzione del presente giudizio posto che con l'art. 12-bis,
d.l. n. 84 del 2025, inserito in sede di conversione dalla l. n. 108 del 2025, è stato previsto che il secondo periodo, comma 236, dell'art. 1, l. n. 197 del 2022, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, della comunicazione dell'esito alla domanda dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.
L'intervento normativo dà riscontro all'orientamento di questa Corte secondo cui «In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, ex art. 1, commi 231-252, della l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater), il comma 236 prevede una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente il perfezionamento della procedura amministrativa di rottamazione - in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell'Agenzia su numero, ammontare delle rate e relative scadenze - ed il riscontro documentale dei soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta.» (Cass. civ., n.
24428 dell'11 settembre 2024).
Le spese vanno compensate.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio. Spese compensate