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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 12/12/2025, n. 2688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2688 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Fontana ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MILETO Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MILETO ALESSANDRO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CANEVA Controparte_1 C.F._2
RT, elettivamente domiciliato in VICOLO SAN BERNARDINO, 6/B 37123 VERONA presso il difensore avv. CANEVA RT
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda attorea è fondata e merita di essere accolta.
La rappresentazione dei fatti di causa pienamente rientra entro il perimetro di applicabilità del cd. rito semplificato di cui agli artt. 281 decies e ss. Cpc.
La documentazione dimessa dall'attore dimostra come la controparte si sia obbligata all'ordinativo di un determinato quantitativo di prodotti fornitile nella misura minima di 456 ettolitri nell'arco di 3 anni
(art.
1.4 del contratto 21.2.2019), come la stessa si sia obbligata alla restituzione delle somme ricevute a titolo di sconto premio su consumo di birra e prodotti ed al risarcimento del danno da utile mancante nella somma concordata di €. 8.000,00 (art. 5 del contratto), come sia stata accreditata a tale titolo la somma di €. 15.000,00 (doc. 2 e 3).
A fronte di tale documenta prova la convenuta non fornisce elementi per giustificare il proprio inadempimento al suddetto obbligo contrattuale di rifornimento: quanto alle asserite altrui ripetute
“mancanze ed irregolarità” nell'erogazione della forniture nessuna prova è stata al riguardo offerta (i pagina 1 di 2 capitoli introdotti risultano inammissibili in quanto genericamente formulati); quanto alle ristrettezze nell'esercizio dell'attività commerciale in ragione della pandemia da Covid – 19, ugualmente, nessuna prova è stata al riguardo proposta, prova che avrebbe dovuto essere fornita attesa la ristrettezza – rispetto all'intera durata del contratto (21.2.2019 – 20.2.2023) – delle limitazioni imposte dalla pubblica autorità (9.3.2020 – 18.5.2020, con progressiva attenuazione in ragione del contenimento della diffusione del contagio).
Va quindi accolta la domanda nella misura indicata.
Le spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A) Condanna , nella qualità di titolare del Caffè Zara, al pagamento in favore Controparte_1 Parte di della somma di €. 16.881,58 oltre interessi dalla domanda Parte_3 al saldo;
B) Rigetta la domanda ex art. 96 Cpc formulata dalla convenuta soccombente;
C) Condanna , nella riferita qualità, alla refusione delle spese di lite, liquidate Controparte_1 in €. 2.500,00 oltre accessori se dovuti.
Verona, 12 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Francesco Fontana
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Fontana ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MILETO Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MILETO ALESSANDRO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CANEVA Controparte_1 C.F._2
RT, elettivamente domiciliato in VICOLO SAN BERNARDINO, 6/B 37123 VERONA presso il difensore avv. CANEVA RT
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda attorea è fondata e merita di essere accolta.
La rappresentazione dei fatti di causa pienamente rientra entro il perimetro di applicabilità del cd. rito semplificato di cui agli artt. 281 decies e ss. Cpc.
La documentazione dimessa dall'attore dimostra come la controparte si sia obbligata all'ordinativo di un determinato quantitativo di prodotti fornitile nella misura minima di 456 ettolitri nell'arco di 3 anni
(art.
1.4 del contratto 21.2.2019), come la stessa si sia obbligata alla restituzione delle somme ricevute a titolo di sconto premio su consumo di birra e prodotti ed al risarcimento del danno da utile mancante nella somma concordata di €. 8.000,00 (art. 5 del contratto), come sia stata accreditata a tale titolo la somma di €. 15.000,00 (doc. 2 e 3).
A fronte di tale documenta prova la convenuta non fornisce elementi per giustificare il proprio inadempimento al suddetto obbligo contrattuale di rifornimento: quanto alle asserite altrui ripetute
“mancanze ed irregolarità” nell'erogazione della forniture nessuna prova è stata al riguardo offerta (i pagina 1 di 2 capitoli introdotti risultano inammissibili in quanto genericamente formulati); quanto alle ristrettezze nell'esercizio dell'attività commerciale in ragione della pandemia da Covid – 19, ugualmente, nessuna prova è stata al riguardo proposta, prova che avrebbe dovuto essere fornita attesa la ristrettezza – rispetto all'intera durata del contratto (21.2.2019 – 20.2.2023) – delle limitazioni imposte dalla pubblica autorità (9.3.2020 – 18.5.2020, con progressiva attenuazione in ragione del contenimento della diffusione del contagio).
Va quindi accolta la domanda nella misura indicata.
Le spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A) Condanna , nella qualità di titolare del Caffè Zara, al pagamento in favore Controparte_1 Parte di della somma di €. 16.881,58 oltre interessi dalla domanda Parte_3 al saldo;
B) Rigetta la domanda ex art. 96 Cpc formulata dalla convenuta soccombente;
C) Condanna , nella riferita qualità, alla refusione delle spese di lite, liquidate Controparte_1 in €. 2.500,00 oltre accessori se dovuti.
Verona, 12 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Francesco Fontana
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