Ordinanza cautelare 16 luglio 2025
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00791/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02210/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2210 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato MArosa Suma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Padova 133;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Milano, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento PROT. N. -OMISSIS- del 03/10/2024 e notificato al ricorrente in data 11.06.2025, con il quale il Questore di Milano ha disposto il rigetto dell'istanza -OMISSIS- con la quale si chiedeva la conversione del permesso di soggiorno per affidamento in permesso di lavoro subordinato; nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 la dott.ssa LV CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che
- con il provvedimento impugnato la Questura di Milano ha rigettato l’istanza di conversione del permesso di soggiorno rilasciato al ricorrente per motivi di affidamento, in motivi di lavoro subordinato;
- il provvedimento è stato annullato in autotutela con provvedimento adottato in data 13 agosto 2025;
- poiché le ragioni di parte ricorrente sono state integralmente soddisfatte deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere;
- stante il celere intervento in autotutela dell’amministrazione, motivato con il richiamo a documentazione acquisita solamente nel corso del giudizio, le spese di causa possono essere integralmente compensate tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA DA SS, Presidente
LV CA, Consigliere, Estensore
Valentina Caccamo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LV CA | MA DA SS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.