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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
Commentario • 1
- 1. Il reato continuato richiede un disegno criminoso unitario, non semplice contiguità temporale (Cass. Pen. n. 7078/2025)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 marzo 2025
Con la sentenza n. 7078/2025, la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha affermato, in materia di reato continuato, che la mera contiguità temporale o la somiglianza tra reati non basta a configurare un disegno criminoso unitario. La pronuncia chiarisce i criteri per l'applicazione della continuazione, escludendo che la diversità dei correi, il lungo arco temporale e il contesto criminale differente possano essere superati da una presunta strategia comune dell'imputato. Il caso: richiesta di applicazione della continuazione tra reati Il ricorrente aveva chiesto l'applicazione della continuazione tra più condanne ricevute per ricettazione e riciclaggio (artt. 648 e 648-bis …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/02/2025, n. 7078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7078 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano PRIMA SEZIONE PENALE - Presidente - FILIPPO CASA AR CA NC EL PU - Relatore - SENTENZA sul ricorso proposto da: AS GE nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 22/10/2024 della Corte d'appello di Ancona udita la relazione del Consigliere Carmine Russo;
lette le conclusioni del PG, Marco Dall’Olio, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 22 ottobre 2024 la Corte d’appello di Ancona, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza di GE AS di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto delle seguenti sentenze di condanna emesse nei suoi confronti:
1. sentenza del 19 dicembre 2013 della Corte d’appello di Ancona, per reato di cui all’art. 648 cod. pen. commesso tra il 8 agosto 2007 e il 20 agosto 2007; 2. sentenza del 25 novembre 2015 della Corte d’appello di Napoli, per reato di cui all’art. 648- bis cod. pen. commesso il 21 settembre 2007; 3. sentenza del 26 settembre 2022 della Corte d’appello di Ancona, per plurimi reati di cui agli artt. 648 e 648-bis cod. pen. commessi nel corso del 2012. In particolare, nel respingere l’istanza, il giudice dell’esecuzione ha ritenuto non vi fossero elementi che potessero deporre per la programmazione unitaria dei reati, evidenziando in particolare che i reati oggetto della sentenza n. 3 erano stati commessi a distanza di molto tempo dagli altri, quelli oggetto delle sentenze nn. 1 e 2 erano vicini temporalmente ma il primo era commesso in contesto di associazione criminale tra persone albanesi, mentre il secondo consiste nel riciclaggio di un'autovettura mediante apposizione di targa diversa da quella reale, commesso con un altro soggetto non coinvolto nell’associazione e, peraltro, non albanese, ma italiano;
in definitiva, non si rinviene tra essi alcun filo conduttore comune. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione per essere stata respinta l’istanza nonostante che la programmazione unitaria dei reati fosse desumibile dalla Penale Sent. Sez. 1 Num. 7078 Anno 2025 Presidente: DE AR GI Relatore: RU CA Data Udienza: 12/02/2025 circostanza che i reati delle sentenze nn. 1 e 2 presentano analoghe modalità di azione, che sono sintomatiche di un programma delinquenziale generale, che è stato poi adattato ai singoli contesti operativi;
anche i reati di cui alla sentenza n. 3, pur se commessi a notevole distanza, sono legati da un filo comune, la istanza è stata respinta per la commissione con correi diversi, ma si tratta di un criterio non corretto proprio perché la persona del correo dipende dal contesto operativo e non dice nulla sulla programmazione unitaria. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Marco Dall’Olio, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. Per ciò che riguarda il rapporto tra i reati delle sentenze n. 1 e 2, la ordinanza impugnata ha respinto l’istanza, perché i correi sono diversi e le modalità di azione anche, perché il primo reato è commesso in contesto di criminalità organizzata con soggetti di origine albanese ed il secondo con un correo diverso, estraneo all’associazione, e di nazionalità italiana. Il ricorso deduce che i reati sono della stessa tipologia e sono commessi ad un mese di distanza l’uno dall’altro, e che la diversità dei correi è irrilevante perché dipende dal contesto operativo. L’argomento è infondato. L’ordinanza impugnata ha evidenziato correttamente con una motivazione scevra da tratti di manifesta illogicità che l’essere stato commesso uno dei reati in un contesto criminale organizzato, in cui il ricorrente non agiva da solo ma all’interno di una rete più o meno strutturata di soggetti dediti al furto ed alla successiva ricettazione dei beni di volta in volta rubati, e l’altro reato in un contesto, almeno all’apparenza, privo di evidenze associative, è indice della inesistenza di una volizione criminale unitaria tra essi, perché il reato commesso in un contesto criminale più strutturato è conseguenza anche della espressione della volontà criminale da parte di soggetti diversi dal ricorrente, e quindi da una volizione criminale autonoma da quella che ha ispirato un reato privo all’evidenza di un substrato criminale organizzato. Inoltre, anche l’argomento speso dall’ordinanza impugnata sulla diversità dei correi è privo di tratti di manifesta illogicità, perché nella giurisprudenza di questa Corte la identità o diversità dei correi è, in effetti, uno degli indici di valutazione della esistenza o meno di un disegno criminoso unitario (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01). Peraltro, l’onere della allegazione dell’esistenza del “medesimo disegno criminoso”, in conformità alle regole generali, grava su chi la afferma, e quindi, in definitiva, sul condannato, se questi è l’istante che ha determinato l’apertura dell’incidente di esecuzione (cfr. Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D’Amico: Rv. 267580 – 01: in tema di esecuzione, grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti), e nel caso in esame il ricorso si limita ad osservazioni di tipo generale, ma nulla dice sulle caratteristiche in concreto di questi due reati e sul filo rosso che asseritamente li dovrebbe unire. Per quanto riguarda i reati della sentenza n. 3, l’ordinanza ha respinto l’istanza evidenziando che i reati in esame sono commessi a cinque anni di distanza dai precedenti e con diversi correi. Il ricorso ripropone l’argomento secondo cui la differenza del correo non è rilevante, ma non attacca la deduzione sulla elevata distanza temporale (che l’ordinanza aveva, invece, evidenziato 2 affermando che “l'elevato arco temporale non può che corroborare il giudizio sopra espresso”), che è uno dei criteri da cui ricavare la inesistenza di una volizione criminale unitaria (cfr. pronuncia Gargiulo già sopra citata). E’ del tutto consolidato, infatti, l’orientamento della giurisprudenza di legittimità che ritiene che “quanto più ampio è il lasso di tempo fra le violazioni, tanto più deve ritenersi improbabile l'esistenza di una programmazione unitaria predeterminata almeno nelle linee fondamentali (Sez. 4, n. 34756 del 17/05/2012, Madonia e altri, Rv. 253664). Su tale punto, pertanto, il ricorso è affetto dal vizio di aspecificità dei motivi (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), non confrontandosi con il contenuto del provvedimento impugnato. 2. Il ricorso è, nel complesso, infondato. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 12/02/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente CA RU GI DE AR 3
lette le conclusioni del PG, Marco Dall’Olio, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 22 ottobre 2024 la Corte d’appello di Ancona, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza di GE AS di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto delle seguenti sentenze di condanna emesse nei suoi confronti:
1. sentenza del 19 dicembre 2013 della Corte d’appello di Ancona, per reato di cui all’art. 648 cod. pen. commesso tra il 8 agosto 2007 e il 20 agosto 2007; 2. sentenza del 25 novembre 2015 della Corte d’appello di Napoli, per reato di cui all’art. 648- bis cod. pen. commesso il 21 settembre 2007; 3. sentenza del 26 settembre 2022 della Corte d’appello di Ancona, per plurimi reati di cui agli artt. 648 e 648-bis cod. pen. commessi nel corso del 2012. In particolare, nel respingere l’istanza, il giudice dell’esecuzione ha ritenuto non vi fossero elementi che potessero deporre per la programmazione unitaria dei reati, evidenziando in particolare che i reati oggetto della sentenza n. 3 erano stati commessi a distanza di molto tempo dagli altri, quelli oggetto delle sentenze nn. 1 e 2 erano vicini temporalmente ma il primo era commesso in contesto di associazione criminale tra persone albanesi, mentre il secondo consiste nel riciclaggio di un'autovettura mediante apposizione di targa diversa da quella reale, commesso con un altro soggetto non coinvolto nell’associazione e, peraltro, non albanese, ma italiano;
in definitiva, non si rinviene tra essi alcun filo conduttore comune. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione per essere stata respinta l’istanza nonostante che la programmazione unitaria dei reati fosse desumibile dalla Penale Sent. Sez. 1 Num. 7078 Anno 2025 Presidente: DE AR GI Relatore: RU CA Data Udienza: 12/02/2025 circostanza che i reati delle sentenze nn. 1 e 2 presentano analoghe modalità di azione, che sono sintomatiche di un programma delinquenziale generale, che è stato poi adattato ai singoli contesti operativi;
anche i reati di cui alla sentenza n. 3, pur se commessi a notevole distanza, sono legati da un filo comune, la istanza è stata respinta per la commissione con correi diversi, ma si tratta di un criterio non corretto proprio perché la persona del correo dipende dal contesto operativo e non dice nulla sulla programmazione unitaria. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Marco Dall’Olio, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. Per ciò che riguarda il rapporto tra i reati delle sentenze n. 1 e 2, la ordinanza impugnata ha respinto l’istanza, perché i correi sono diversi e le modalità di azione anche, perché il primo reato è commesso in contesto di criminalità organizzata con soggetti di origine albanese ed il secondo con un correo diverso, estraneo all’associazione, e di nazionalità italiana. Il ricorso deduce che i reati sono della stessa tipologia e sono commessi ad un mese di distanza l’uno dall’altro, e che la diversità dei correi è irrilevante perché dipende dal contesto operativo. L’argomento è infondato. L’ordinanza impugnata ha evidenziato correttamente con una motivazione scevra da tratti di manifesta illogicità che l’essere stato commesso uno dei reati in un contesto criminale organizzato, in cui il ricorrente non agiva da solo ma all’interno di una rete più o meno strutturata di soggetti dediti al furto ed alla successiva ricettazione dei beni di volta in volta rubati, e l’altro reato in un contesto, almeno all’apparenza, privo di evidenze associative, è indice della inesistenza di una volizione criminale unitaria tra essi, perché il reato commesso in un contesto criminale più strutturato è conseguenza anche della espressione della volontà criminale da parte di soggetti diversi dal ricorrente, e quindi da una volizione criminale autonoma da quella che ha ispirato un reato privo all’evidenza di un substrato criminale organizzato. Inoltre, anche l’argomento speso dall’ordinanza impugnata sulla diversità dei correi è privo di tratti di manifesta illogicità, perché nella giurisprudenza di questa Corte la identità o diversità dei correi è, in effetti, uno degli indici di valutazione della esistenza o meno di un disegno criminoso unitario (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01). Peraltro, l’onere della allegazione dell’esistenza del “medesimo disegno criminoso”, in conformità alle regole generali, grava su chi la afferma, e quindi, in definitiva, sul condannato, se questi è l’istante che ha determinato l’apertura dell’incidente di esecuzione (cfr. Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D’Amico: Rv. 267580 – 01: in tema di esecuzione, grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti), e nel caso in esame il ricorso si limita ad osservazioni di tipo generale, ma nulla dice sulle caratteristiche in concreto di questi due reati e sul filo rosso che asseritamente li dovrebbe unire. Per quanto riguarda i reati della sentenza n. 3, l’ordinanza ha respinto l’istanza evidenziando che i reati in esame sono commessi a cinque anni di distanza dai precedenti e con diversi correi. Il ricorso ripropone l’argomento secondo cui la differenza del correo non è rilevante, ma non attacca la deduzione sulla elevata distanza temporale (che l’ordinanza aveva, invece, evidenziato 2 affermando che “l'elevato arco temporale non può che corroborare il giudizio sopra espresso”), che è uno dei criteri da cui ricavare la inesistenza di una volizione criminale unitaria (cfr. pronuncia Gargiulo già sopra citata). E’ del tutto consolidato, infatti, l’orientamento della giurisprudenza di legittimità che ritiene che “quanto più ampio è il lasso di tempo fra le violazioni, tanto più deve ritenersi improbabile l'esistenza di una programmazione unitaria predeterminata almeno nelle linee fondamentali (Sez. 4, n. 34756 del 17/05/2012, Madonia e altri, Rv. 253664). Su tale punto, pertanto, il ricorso è affetto dal vizio di aspecificità dei motivi (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), non confrontandosi con il contenuto del provvedimento impugnato. 2. Il ricorso è, nel complesso, infondato. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 12/02/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente CA RU GI DE AR 3