Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione ed al protocollo indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformita' all'articolo XI della convenzione e all'articolo 3 del protocollo.
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione ed al protocollo indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformita' all'articolo XI della convenzione e all'articolo 3 del protocollo.