TAR Catania, sez. I, sentenza 04/03/2026, n. 714
TAR
Sentenza 4 marzo 2026

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  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio ha ritenuto che il meccanismo di adeguamento automatico del prezzo previsto dall'art. 26 del D.L. n. 50/2022, essendo un atto pienamente paritetico e privo di discrezionalità in capo alla P.A., non rientri nella giurisdizione del giudice amministrativo, ma appartenga a quella del giudice ordinario. L'azione avverso il silenzio-inadempimento è esperibile solo se sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine al rapporto sostanziale.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Poiché la giurisdizione in ordine al rapporto sostanziale è del giudice ordinario, anche l'azione avverso il silenzio-inadempimento è inammissibile davanti al giudice amministrativo.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio ha ritenuto che il meccanismo di adeguamento automatico del prezzo previsto dall'art. 26 del D.L. n. 50/2022, essendo un atto pienamente paritetico e privo di discrezionalità in capo alla P.A., non rientri nella giurisdizione del giudice amministrativo, ma appartenga a quella del giudice ordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. I, sentenza 04/03/2026, n. 714
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 714
    Data del deposito : 4 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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