CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. IX, sentenza 27/01/2026, n. 1171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1171 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1171/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GL IT PP, Presidente
CIRILLO MA IO LUIGI, Relatore
RISPOLI ELISABETTA, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17569/2024 depositato il 27/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Ricorrente_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo N. 48 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRAP 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 558/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbale Resistente/Appellato: come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27/11/24 l'associazione professionale Ricorrente_1
Ricorrente_2 impugnava il silenzio-rifiuto formatosi in relazione all'istanza presentata l'11 giugno 2024 per il rimborso dell'IRAP versata nell'anno d'imposta 2022, chiedendo la condanna dell'Amministrazione finanziaria al pagamento della somma di € 196.178,00 oltre interessi.
Assumeva la ricorrente che:
- l'IRAP pari ad € 196.178,00, proporzionale al valore dichiarato di produzione pari a € 4.132.110,00, era stata corrisposta nel 2022 sul presupposto che l'associazione fosse assoggettata a tassazione per l'esercizio di attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, prevedendo l'art. 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 446/1997 che fossero soggetti passivi dell'IRAP le società semplici e quelle ad esse equiparate, e assimilando l'art. 5 comma 3 lettera c) del D.P.R. 917 del
1996, ai fini dell'imposta sui redditi, le società semplici alle associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni;
- l'art. 1, comma 8 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (c.d. Legge di Bilancio 2022), entrata in vigore il 1° gennaio 2022, aveva escluso dall'ambito di applicazione dell'IRAP le persone fisiche esercenti in forma individuale arti e professioni di cui all'articolo 53, comma 1, del TUIR, tra cui gli avvocati;
- la norma non esclude dal perimetro di applicazione l'associazione ricorrente, in quanto formata da persone fisiche esercenti in forma associata la professione, e, l'IRAP corrisposta sarebbe stata indebitamente pagata, per l'incostituzionalità dell'art. 1, comma 8 l. n. 234/2021 che avrebbe violato gli artt. 3, 41 e 53 cost., nella parte in cui non prevede l'esclusione dall'applicazione dell'imposta delle associazioni professionali esercenti attività forense;
- più segnatamente, la norma sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost. poiché avrebbe irragionevolmente escluso dal suo campo di applicazione situazioni sostanzialmente identiche a quelle che ne formano oggetto,
e con l'art. 41 Cost. in quanto avrebbe determinato una compressione della libertà di iniziativa economica privata dei professionisti esercenti l'attività forense con disincentivo dell'esercizio in forma associata.
Resisteva l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma eccependo che per la giurisprudenza di legittimità l'esercizio della professione in forma societaria costituisce "ex lege" presupposto dell'imposta regionale sulle attività produttive, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un'autonoma organizzazione, non potendo neppure sottrarsi all'imposta le associazioni professionali che dovessero dimostrare di mancare in concreto di tale autonoma organizzazione. Sfuggirebbe al tributo la sola associazione che dovesse provare l'insussistenza dell'esercizio in forma associata della stessa attività, prova che l'associazione professionale ricorrente non aveva fornito.
L'associazione ricorrente depositava memorie illustrative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
L'IRAP colpisce il valore aggiunto prodotto dall'attività professionale autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio ovvero alla prestazione di servizi.
L'esercizio abituale di tale attività autonomamente organizzata va normalmente accertato, non però nel caso di attività esercitata da un'associazione di professionisti. Le Sezioni unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7291 del 2016, hanno, infatti, stabilito che quando l'attività è esercitata dalle società e dagli enti, che siano soggetti passivi dell'imposta a norma dell'art. 3 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, comprese quindi le società semplici e "le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni", di cui all'art. 5, coma 3, lettera c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, essa attività, in quanto esercitata da soggetti strutturalmente organizzati per la forma nella quale l'attività è svolta, costituisce ex lege, in ogni caso, presupposto d'imposta, dovendosi perciò escludere la necessità di ogni accertamento in ordine alla sussistenza dell'autonoma organizzazione.
In altre parole, se dei professionisti costituiscono un'associazioni deve postularsi l'esistenza di un'autonoma organizzazione, mentre l'esercizio individuale della professione può prescindere da essa.
Tanto vale anche nella dicotomia tra associazione professionale di avvocati e studio professionale condotto individualmente, potendo lo studio conseguire maggior reddito inciso dall'IRAP solo in ipotesi di dotazione di autonoma organizzazione, mentre per l'associazione il reddito è per definizione derivante e potenziato dall'insieme dei mezzi e delle strutture, normalmente superiori a quelle del singolo studio.
L'oggettiva insistenza dell'autonoma organizzazione e il soggettivo intendimento di associarsi onde beneficiare delle sinergie derivanti dalla reciproca collaborazione e dalle reciproche competenze, nonché dalla sostituibilità degli avvocati, pur nella misura in cui sia normativamente consentita nell'adempimento delle incombenze, rendono l'associazione professionale sostanzialmente diversa dal singolo studio.
Ecco, allora, che, con l'art. 1, comma 8 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il legislatore ha differenziato l'assoggettamento ad IRAP non irragionevolmente, ma avuto riguardo a condizioni di produzione di reddito dall'autonoma organizzazione sostanzialmente diverse.
Non è predicabile l'eccesso di potere legislativo a fronte del dato fenomenologico per cui lo studio individuale può prescindere dall'autonoma organizzazione, mentre l'associazione professionale se ne giova per definizione.
La scelta legislativa di collocare fuori dal perimetro del tributo il singolo ma non l'associazione è coerente con forme di esercizio della professione che presentano attitudini differenziate alla produzione del reddito, sicchè, per un verso, rispetta il principio di uguaglianza sostanziale, per altro verso, tiene conto e fa giustizia di una differente capacità contributiva, e, per altro verso ancora, non disincentiva l'esercizio in forma associata, che ben può continuare a presentare margini di convenienza rispetto all'esercizio individuale della professione.
Tali considerazioni restano ferme nonostante la CGT di Firenze abbia ritenuto non manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità della legge nella parte in cui non ha escluso dalla tassazione le associazioni di notai.
E' vero, infatti, che lo stesso giudice remittente sottolinea la specificità della professione del notaio, pur esercitata nel contesto associativo, che non tollererebbe alcuna spersonalizzazione nella struttura collettiva.
Ne discende che non possa sollevarsi l'eccezione di incostituzionalità della norma e che debba respingersi la richiesta di condanna dell'Amministrazione finanziaria alla restituzione somma di € 196.178,00.
Spese compensate avuto riguardo alla novità della questione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Roma, 21/1/2026 L'Estensore Nominativo_1 Il Presidente Giuseppe Corigliano Campoliti
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GL IT PP, Presidente
CIRILLO MA IO LUIGI, Relatore
RISPOLI ELISABETTA, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17569/2024 depositato il 27/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Ricorrente_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo N. 48 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRAP 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 558/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbale Resistente/Appellato: come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27/11/24 l'associazione professionale Ricorrente_1
Ricorrente_2 impugnava il silenzio-rifiuto formatosi in relazione all'istanza presentata l'11 giugno 2024 per il rimborso dell'IRAP versata nell'anno d'imposta 2022, chiedendo la condanna dell'Amministrazione finanziaria al pagamento della somma di € 196.178,00 oltre interessi.
Assumeva la ricorrente che:
- l'IRAP pari ad € 196.178,00, proporzionale al valore dichiarato di produzione pari a € 4.132.110,00, era stata corrisposta nel 2022 sul presupposto che l'associazione fosse assoggettata a tassazione per l'esercizio di attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, prevedendo l'art. 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 446/1997 che fossero soggetti passivi dell'IRAP le società semplici e quelle ad esse equiparate, e assimilando l'art. 5 comma 3 lettera c) del D.P.R. 917 del
1996, ai fini dell'imposta sui redditi, le società semplici alle associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni;
- l'art. 1, comma 8 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (c.d. Legge di Bilancio 2022), entrata in vigore il 1° gennaio 2022, aveva escluso dall'ambito di applicazione dell'IRAP le persone fisiche esercenti in forma individuale arti e professioni di cui all'articolo 53, comma 1, del TUIR, tra cui gli avvocati;
- la norma non esclude dal perimetro di applicazione l'associazione ricorrente, in quanto formata da persone fisiche esercenti in forma associata la professione, e, l'IRAP corrisposta sarebbe stata indebitamente pagata, per l'incostituzionalità dell'art. 1, comma 8 l. n. 234/2021 che avrebbe violato gli artt. 3, 41 e 53 cost., nella parte in cui non prevede l'esclusione dall'applicazione dell'imposta delle associazioni professionali esercenti attività forense;
- più segnatamente, la norma sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost. poiché avrebbe irragionevolmente escluso dal suo campo di applicazione situazioni sostanzialmente identiche a quelle che ne formano oggetto,
e con l'art. 41 Cost. in quanto avrebbe determinato una compressione della libertà di iniziativa economica privata dei professionisti esercenti l'attività forense con disincentivo dell'esercizio in forma associata.
Resisteva l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma eccependo che per la giurisprudenza di legittimità l'esercizio della professione in forma societaria costituisce "ex lege" presupposto dell'imposta regionale sulle attività produttive, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un'autonoma organizzazione, non potendo neppure sottrarsi all'imposta le associazioni professionali che dovessero dimostrare di mancare in concreto di tale autonoma organizzazione. Sfuggirebbe al tributo la sola associazione che dovesse provare l'insussistenza dell'esercizio in forma associata della stessa attività, prova che l'associazione professionale ricorrente non aveva fornito.
L'associazione ricorrente depositava memorie illustrative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
L'IRAP colpisce il valore aggiunto prodotto dall'attività professionale autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio ovvero alla prestazione di servizi.
L'esercizio abituale di tale attività autonomamente organizzata va normalmente accertato, non però nel caso di attività esercitata da un'associazione di professionisti. Le Sezioni unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7291 del 2016, hanno, infatti, stabilito che quando l'attività è esercitata dalle società e dagli enti, che siano soggetti passivi dell'imposta a norma dell'art. 3 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, comprese quindi le società semplici e "le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni", di cui all'art. 5, coma 3, lettera c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, essa attività, in quanto esercitata da soggetti strutturalmente organizzati per la forma nella quale l'attività è svolta, costituisce ex lege, in ogni caso, presupposto d'imposta, dovendosi perciò escludere la necessità di ogni accertamento in ordine alla sussistenza dell'autonoma organizzazione.
In altre parole, se dei professionisti costituiscono un'associazioni deve postularsi l'esistenza di un'autonoma organizzazione, mentre l'esercizio individuale della professione può prescindere da essa.
Tanto vale anche nella dicotomia tra associazione professionale di avvocati e studio professionale condotto individualmente, potendo lo studio conseguire maggior reddito inciso dall'IRAP solo in ipotesi di dotazione di autonoma organizzazione, mentre per l'associazione il reddito è per definizione derivante e potenziato dall'insieme dei mezzi e delle strutture, normalmente superiori a quelle del singolo studio.
L'oggettiva insistenza dell'autonoma organizzazione e il soggettivo intendimento di associarsi onde beneficiare delle sinergie derivanti dalla reciproca collaborazione e dalle reciproche competenze, nonché dalla sostituibilità degli avvocati, pur nella misura in cui sia normativamente consentita nell'adempimento delle incombenze, rendono l'associazione professionale sostanzialmente diversa dal singolo studio.
Ecco, allora, che, con l'art. 1, comma 8 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il legislatore ha differenziato l'assoggettamento ad IRAP non irragionevolmente, ma avuto riguardo a condizioni di produzione di reddito dall'autonoma organizzazione sostanzialmente diverse.
Non è predicabile l'eccesso di potere legislativo a fronte del dato fenomenologico per cui lo studio individuale può prescindere dall'autonoma organizzazione, mentre l'associazione professionale se ne giova per definizione.
La scelta legislativa di collocare fuori dal perimetro del tributo il singolo ma non l'associazione è coerente con forme di esercizio della professione che presentano attitudini differenziate alla produzione del reddito, sicchè, per un verso, rispetta il principio di uguaglianza sostanziale, per altro verso, tiene conto e fa giustizia di una differente capacità contributiva, e, per altro verso ancora, non disincentiva l'esercizio in forma associata, che ben può continuare a presentare margini di convenienza rispetto all'esercizio individuale della professione.
Tali considerazioni restano ferme nonostante la CGT di Firenze abbia ritenuto non manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità della legge nella parte in cui non ha escluso dalla tassazione le associazioni di notai.
E' vero, infatti, che lo stesso giudice remittente sottolinea la specificità della professione del notaio, pur esercitata nel contesto associativo, che non tollererebbe alcuna spersonalizzazione nella struttura collettiva.
Ne discende che non possa sollevarsi l'eccezione di incostituzionalità della norma e che debba respingersi la richiesta di condanna dell'Amministrazione finanziaria alla restituzione somma di € 196.178,00.
Spese compensate avuto riguardo alla novità della questione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Roma, 21/1/2026 L'Estensore Nominativo_1 Il Presidente Giuseppe Corigliano Campoliti