CASS
Sentenza 2 maggio 2023
Sentenza 2 maggio 2023
Massime • 1
Integra il reato di cui all'art. 4, comma 4-bis, legge 13 dicembre 1989, n. 401, la condotta dell'operatore straniero ingiustamente discriminato nell'accesso al mercato italiano che non abbia aderito alla procedura di regolarizzazione prevista dall'art. 1, comma 643, legge 23 dicembre 2014, n. 190, e continui a svolgere attività di accettazione e raccolta delle scommesse in assenza del prescritto titolo abilitativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/05/2023, n. 32459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32459 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro nei confronti di AP ME ES, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/02/2023 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NO CC, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udite per l'imputato l'avv. Roberta Feliziarri e l'avv. Daniela Agnello, che hanno concluso riportandosi alla memoria fatta pervenire in cancelleria il 4/4/2023, nella quale si chiedeva il rigetto del ricorso e la conferma dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 3 Num. 32459 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 02/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 14/02/2023, il Tribunale di Catanzaro, in accoglimento dell'appello cautelare proposto nell'interesse di AP ME ES avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro del 21/10/2022, revocava la misura interdittiva del divieto di esercitare l'attività imprenditoriale per mesi 12 applicata al predetto in relazione al reato di cui all'art. 4, comma 4-bis, I 401/1989. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, articolando un unico motivo, con il quale deduce erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale con riferimento all'art. 4, comma 4 bis I 401/1989 e dell'art. 1, commi 643 e 644 I 190/2014. Argomenta che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto non rilevante, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 4 comma 4 -bis I n. 401/1989, la scelta della società ST di non partecipare alla procedura di regolarizzazione di cui alla legge I 190/2014, che le avrebbe consentito di ottenere il rilascio di concessione. La ST non aveva inteso aderire alla procedura di regolarizzazione e, quindi, dall'anno 2015 la sua posizione non era più quella di soggetto ingiustamente discriminato nell'accesso al mercato italiano e, come tale non punibile ai sensi dell'ad 4 legge 401/1989, bensì di soggetto che esercita abusivamente l'attività di accettazione e raccolta di scommesse. La scelta di ST di non aderire alla procedura di regolarizzazione in questione, che le avrebbe consentito di ottenere la licenza ex art. 88 TULPS aveva reso penalmente rilevante una condotta, che non lo era con riferimento al precedente assetto normativo, caratterizzato da diverse normative interne (1999, 2006, 2012) effettivamente discriminatorie sotto il profilo della disciplina eurounitaria;
richiama, poi, la sentenza n. 15089/2022 del TAR Lazio, riportandone passi della motivazione, in linea con le argomentazioni in diritto espresse. Chiede, pertanto, annullarsi senza rinvio l'ordinanza impugnata. La difesa dell'indagato ha chiesto, a norma dell'art. 23, comma 8, d.I n. 137 del 2020, conv. in I. n. 176/2020, la trattazione orale del ricorso. La difesa dell'indagato ha depositato memorie difensive ex art. 611 cod.proc.pen. con allegata documentazione, nelle quali si è concluso chiedendo il rigetto del ricorso del PG. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e va accolto, secondo le argomentazioni che seguono. 2 2. Va, in premessa ricordato che la normativa amministrativa prevede che le attività di raccolta e di gestione delle scommesse siano esercita bili solo da soggetti che abbiano ottenuto al termine di una pubblica gara una delle concessioni, di cui lo Stato fissa il numero complessivo. I medesimi soggetti debbono ottenere anche un'autorizzazione di polizia che, ai sensi dell'art. 88 T.U.L.P.S., «può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organi2:zazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione». La proposta al pubblico di giochi d'azzardo senza concessione o autorizzazione di polizia è sanzionata penalmente ai sensi dell'art. 4, comma 4 bis, L. 401/1989. La questione concernente la compatibilità di tale normativa con gli artt. 49 e 56 TFUE è già stata affrontata e risolta positivamente dalla CGUE, che, interrogata specificatamente sul punto, con la sentenza "Biasci" del 12/09/13, ha espressamente affermato che i principi europei di libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi non ostano a una normativa nazionale, come quella italiana, che, al fine di contrastare la criminalità collegata ai giochi d'azzardo, imponga alle società interessate a esercitare attività collegate ai giochi d'azzardo l'obbligo di ottenere un'autorizzazione di polizia, in aggiunta a una concessione rilasciata dallo Stato al fine di esercitare simili attività, e che limiti il rilascio di siffatta autorizzazione segnatamente ai richiedenti che già sono in possesso di una simile concessione. La Corte di Giustizia è pervenuta a tale conclusione sul rilievo per cui l'obbiettivo perseguito dalla normativa italiana, attinente alla lotta contro la criminalità collegata ai giochi d'azzardo, è idoneo a giustificare restrizioni alle libertà fondamentali, purché tali restrizioni soddisfino il principio di proporzionalità e nella misura in cui i mezzi impiegati siano coerenti e sistematici (punto 23 sentenza Biasci). Ciò posto, rispetto all'obbiettivo perseguito dal legislatore italiano, la CGUE ha ritenuto non sproporzionata in sé la circostanza che un operatore debba disporre sia di una concessione sia di un'autorizzazione di polizia per poter accedere al mercato di cui trattasi (punto 27 sentenza Biasci). Tuttavia - ha proseguito la Corte - poiché le autorizzazioni di polizia sono rilasciate unicamente ai titolari di una concessione, irregolarità commesse nell'ambito della procedura di concessione di queste ultime vizierebbero anche la procedura di rilascio dm autorizzazioni di polizia, perciò la mancanza di autorizzazione di P.S. non potrà essere addebitata a soggetti che non siano riusciti a ottenere tali autorizzazioni per il fatto di non aver potuto conseguire l'attribuzione di una concessione in violazione del diritto dell'Unione (punto 28 sentenza Biasci). La stessa Corte, con un precedente arresto (sentenza 16 febbraio 2012, Costa-Cifone, C-72/10 e C-77/10), ha affermato che 3 quando una società estera svolge attività di gestione e raccolta delle scommesse in Italia esclusivamente attraverso CTD - ossia locali aperti al pubblico gestiti da operatori indipendenti contrattualmente legati alla società estera, nei quali gli scommettitori possono concludere scommesse sportive per via telematica accedendo direttamente al server della società ubicata in un altro Stato membro - grava sul bookmaker comunitario l'obbligo di ottenere una concessione per l'esercizio di attività di raccolta e di gestione delle scommesse in Italia, ciò che permetterebbe ai CTD di esercitare le loro attività. In relazione a tale situazione, la CGUE ha chiarito che, in ossequio agli artt. 43 e 49 CE, non possono essere applicate sanzioni per l'esercizio di un'attività organizzata di raccolta di scommesse senza concessione o autorizzazione di polizia nei confronti di persone legate ad un operatore che era stato escluso da una gara bn violazione del diritto dell'Unione. Allo stesso modo - in analoga vicenda penale concernente la titolare di un CTD contrattualmente legata a ST AL Ltd e con particolare riguardo alla mancata partecipazione di quest'ultima società alla gara successivamente indetta con il c.d. decreto Monti a causa delle discriminatorie condizioni da esso poste ai 8 nuovi concessionari - si è affermato che «gli articoli 49 TFUE e 56 TFUD devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una disposizione nazionale restrittiva, quale quella in questione nel procedimento principale, la quale impone al concessionario di cedere a titolo non oneroso, all'atto della cessazione dell'attività per scadenza del termine della concessione, l'uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco, qualora detta restrizione ecceda quanto è necessario al conseguimento dell'obiettivo effettivamente perseguito da detta disposizione» (Corte Giust., Terza Sez., 28 gennaio 2016, Laezza c. Italia). E costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che l'attività di raccolta delle scommesse, effettuata in Italia da soggetti appartenenti alla rete commerciale di un bookmaker operante nell'ambito dell'Unione europea che sia stato illegittimamente escluso dai bandi di gara attributivi delle concessioni - e che proprio per tale ragione non abbiano ottenuto la licenza ex art. 88 T.u.l.p.s. - e la successiva trasmissione di dette scommesse all'allibratore non possano essere punite ai sensi dell'art. 4, comma 4-bis, I. 401 del 1989, dovendosi disapplicare la disciplina penale nazionale per contrasto con la normativa dell'Unione europea (Sez. 3, n. 2262 del 16/11/2016, dep. 2017, Viozzi e a., Rv. 269054; Sez. 3, n. 43955 del 15/09/2016, Tonnassi, Rv. 267936, relativa a ST;
Sez. 3, n. 27864 del 03/05/2016, De Bernardin, Rv. 267468; e con riguardo a ST: Sez. 3, n. 7223 del 08/10/2019, dep. 2020, Pavone, n.m.; Sez. 3, n. 50012 del 09/10/2019, non massimata;
Sez.3,n. 25439 del 09/07/2020, Rv. 279869 - 01). 4 3. Il Tribunale ha correttamente richiamato i predetti principi di diritto, omettendo, però, di considerare anche, ai fini della compiuta valutazione in merito alla sussistenza del fumus del reato dell'art.idi cui all'ad 4, comma 4 bis I 401/1989 contestato, la rilevanza e l'ambito applicativo dell'art. 1, cornmi 643 e 644 I 190/2014 (e successiva proroga della disciplina dettata dal predetto art. 1, commi 643 e 644, per effetto dell'entrata in vigorelin data 1/01/2016 del disposto dell'art. 1, comma 926 della legge di stabilità 2016), in base al quale, in attesa del riordino dalla materia dei giochi pubblici, ai soggetti che offrono scommesse con vincita di denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, arche esteri, senza essere collegato al Totalizzatore Nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, è consentito regolarizzare la propria posizione. Il Tribunale, nel richiamare tale normativa, ha affermato, in maniera assertiva ed erronea, che essa non sarebbe rilevante nè idonea a rimuovere i meccanismi discriminatori nelle assegnazioni delle concessioni di gioco, omettendo, di conseguenza, di valutare la concreta posizione dell'indagati) rispetto a tale normativa. Va, a tal proposito, evidenziato che questa Corte ha, al contrario, affermato che "la procedura prevista dall'art. 1, comma 643 della legge di stabilità 2014, consente, nel rispetto delle perviste condizioni disciplinate dalla legge, alle società estere che aderiscano alla procedura, di ottenere l'attribuzione di licenze temporanee per l'esercizio di attività che viene sottoposta a rigida regolamentazione amministrativa;
la nuova normativa temporanea, attribuisce a date condizioni titoli provvisori, subordinati a rigidi presupposti E controlli da parte della competente autorità amministrativa, sicchè i soggetti che hanno aderito alla disciplina dell'emersione non esercitano la propria attività a prescindere dall'autorizzazione di P.S., ma la ottengono all'esito del procedimento, se possiedono tutti i requisiti di legge (Cfr Sez,3, n. 6709 del 19/01/2016, Rv.266099 - 01, in motivazione, paragrafo 10 e 10.1.).E si è ritenuto che la normativa introdotta dalla richiamata legge di stabilità 2015 non pone resl:rizioni alle libertà sancite dal Trattato UE per ragioni fiscali, atteso che proprio la legge n. 190 del 2014, incrementando le concessioni provvisorie, rimuove limiti all'esercizio del diritto di stabilimento, subordinandone legittimamente il rilascio all'adesione ad una complessa procedura, volta a verificare in capo al concessionario pro tempore la sussistenza delle condizioni per la tutela dell'ordine pubblico (Cfr Sez.3, n. 6709 del 19/01/2016,.cit.). Questa Corte ha anche precisato che: "la chiara finalità della normativa transitoria dell'art. 1, commi 643 e 644 I 190/2014 (come prorogata dalla legge di stabilità del 2016) è "quella, anzitutto, di porre rimedio, seppure in forma "transitoria" ai presunti effetti discriminatori del cd. bando Monti, ampliando cioè 5 il numero dei soggetti cui è consentito esercitare l'attività di raccolta di scommesse sul territorio nazionale seguendo la procedura indicata dalla legge di stabilità (Sez.3, n. 54522 del 2016, non massimata); in particolare, si è rimarcato che "la ratio dell'art.1, comma 643, della I. n. 190 del 2014, è proprio quella di consentire l'attività ai soggetti che "comunque" offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri fissando un preciso procedimento di regolarizzazione dell'attività in questione, testualmente finalizzato, come chiarito dalla circolare del Ministero dell'Interno del 27 gennaio 2015, al rilascio di titolo abilitativo ai sensi dell'art. 88 T.U.L.P.S. (Sez.3, n. 18498 del 25/01/2017,Rv. 269694 01; Sez.3, n. 131511 del 2019, non massimata) Si è da ultimo affermato che, con riferimento alla speciale procedura di regolarizzazione prevista dal comma 643 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la mancata richiesta della licenza da parte del soggetto che esercitava l'attività di raccolta delle scommesse rende irrilevante qualunque questione relativa ad eventuali discriminazioni che il bookmaker straniero al quale egli è legato da un contratto di servizi possa avere subito in conseguerza della disciplina concessoria nazionale, in quanto tali discriminazioni potrebbero rilevare solo qualora la mancanza di concessione in capo a tale soggetto straniero fosse la causa del diniego della licenza al centro raccolta scommesse italiano (Cfr Sez.3, n. 39968 del 2019, non massimata). 4. Pertanto, l'erronea valutazione da parte del Tribunale circa l'ambito applicativo e la ratio della procedura di regolarizzazione di cui all'art. 1, commi 643 e 644 I 190/2014, in difformità dei principi di diritto suesposti (con conseguente omessa motivazione in ordine alla concreta posizione dell'indagato rispetto a tale normativa) integra il vizio dedotto ed impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod.proc.pen. Così deciso, 02/05/2023
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NO CC, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udite per l'imputato l'avv. Roberta Feliziarri e l'avv. Daniela Agnello, che hanno concluso riportandosi alla memoria fatta pervenire in cancelleria il 4/4/2023, nella quale si chiedeva il rigetto del ricorso e la conferma dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 3 Num. 32459 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 02/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 14/02/2023, il Tribunale di Catanzaro, in accoglimento dell'appello cautelare proposto nell'interesse di AP ME ES avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro del 21/10/2022, revocava la misura interdittiva del divieto di esercitare l'attività imprenditoriale per mesi 12 applicata al predetto in relazione al reato di cui all'art. 4, comma 4-bis, I 401/1989. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, articolando un unico motivo, con il quale deduce erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale con riferimento all'art. 4, comma 4 bis I 401/1989 e dell'art. 1, commi 643 e 644 I 190/2014. Argomenta che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto non rilevante, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 4 comma 4 -bis I n. 401/1989, la scelta della società ST di non partecipare alla procedura di regolarizzazione di cui alla legge I 190/2014, che le avrebbe consentito di ottenere il rilascio di concessione. La ST non aveva inteso aderire alla procedura di regolarizzazione e, quindi, dall'anno 2015 la sua posizione non era più quella di soggetto ingiustamente discriminato nell'accesso al mercato italiano e, come tale non punibile ai sensi dell'ad 4 legge 401/1989, bensì di soggetto che esercita abusivamente l'attività di accettazione e raccolta di scommesse. La scelta di ST di non aderire alla procedura di regolarizzazione in questione, che le avrebbe consentito di ottenere la licenza ex art. 88 TULPS aveva reso penalmente rilevante una condotta, che non lo era con riferimento al precedente assetto normativo, caratterizzato da diverse normative interne (1999, 2006, 2012) effettivamente discriminatorie sotto il profilo della disciplina eurounitaria;
richiama, poi, la sentenza n. 15089/2022 del TAR Lazio, riportandone passi della motivazione, in linea con le argomentazioni in diritto espresse. Chiede, pertanto, annullarsi senza rinvio l'ordinanza impugnata. La difesa dell'indagato ha chiesto, a norma dell'art. 23, comma 8, d.I n. 137 del 2020, conv. in I. n. 176/2020, la trattazione orale del ricorso. La difesa dell'indagato ha depositato memorie difensive ex art. 611 cod.proc.pen. con allegata documentazione, nelle quali si è concluso chiedendo il rigetto del ricorso del PG. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e va accolto, secondo le argomentazioni che seguono. 2 2. Va, in premessa ricordato che la normativa amministrativa prevede che le attività di raccolta e di gestione delle scommesse siano esercita bili solo da soggetti che abbiano ottenuto al termine di una pubblica gara una delle concessioni, di cui lo Stato fissa il numero complessivo. I medesimi soggetti debbono ottenere anche un'autorizzazione di polizia che, ai sensi dell'art. 88 T.U.L.P.S., «può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organi2:zazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione». La proposta al pubblico di giochi d'azzardo senza concessione o autorizzazione di polizia è sanzionata penalmente ai sensi dell'art. 4, comma 4 bis, L. 401/1989. La questione concernente la compatibilità di tale normativa con gli artt. 49 e 56 TFUE è già stata affrontata e risolta positivamente dalla CGUE, che, interrogata specificatamente sul punto, con la sentenza "Biasci" del 12/09/13, ha espressamente affermato che i principi europei di libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi non ostano a una normativa nazionale, come quella italiana, che, al fine di contrastare la criminalità collegata ai giochi d'azzardo, imponga alle società interessate a esercitare attività collegate ai giochi d'azzardo l'obbligo di ottenere un'autorizzazione di polizia, in aggiunta a una concessione rilasciata dallo Stato al fine di esercitare simili attività, e che limiti il rilascio di siffatta autorizzazione segnatamente ai richiedenti che già sono in possesso di una simile concessione. La Corte di Giustizia è pervenuta a tale conclusione sul rilievo per cui l'obbiettivo perseguito dalla normativa italiana, attinente alla lotta contro la criminalità collegata ai giochi d'azzardo, è idoneo a giustificare restrizioni alle libertà fondamentali, purché tali restrizioni soddisfino il principio di proporzionalità e nella misura in cui i mezzi impiegati siano coerenti e sistematici (punto 23 sentenza Biasci). Ciò posto, rispetto all'obbiettivo perseguito dal legislatore italiano, la CGUE ha ritenuto non sproporzionata in sé la circostanza che un operatore debba disporre sia di una concessione sia di un'autorizzazione di polizia per poter accedere al mercato di cui trattasi (punto 27 sentenza Biasci). Tuttavia - ha proseguito la Corte - poiché le autorizzazioni di polizia sono rilasciate unicamente ai titolari di una concessione, irregolarità commesse nell'ambito della procedura di concessione di queste ultime vizierebbero anche la procedura di rilascio dm autorizzazioni di polizia, perciò la mancanza di autorizzazione di P.S. non potrà essere addebitata a soggetti che non siano riusciti a ottenere tali autorizzazioni per il fatto di non aver potuto conseguire l'attribuzione di una concessione in violazione del diritto dell'Unione (punto 28 sentenza Biasci). La stessa Corte, con un precedente arresto (sentenza 16 febbraio 2012, Costa-Cifone, C-72/10 e C-77/10), ha affermato che 3 quando una società estera svolge attività di gestione e raccolta delle scommesse in Italia esclusivamente attraverso CTD - ossia locali aperti al pubblico gestiti da operatori indipendenti contrattualmente legati alla società estera, nei quali gli scommettitori possono concludere scommesse sportive per via telematica accedendo direttamente al server della società ubicata in un altro Stato membro - grava sul bookmaker comunitario l'obbligo di ottenere una concessione per l'esercizio di attività di raccolta e di gestione delle scommesse in Italia, ciò che permetterebbe ai CTD di esercitare le loro attività. In relazione a tale situazione, la CGUE ha chiarito che, in ossequio agli artt. 43 e 49 CE, non possono essere applicate sanzioni per l'esercizio di un'attività organizzata di raccolta di scommesse senza concessione o autorizzazione di polizia nei confronti di persone legate ad un operatore che era stato escluso da una gara bn violazione del diritto dell'Unione. Allo stesso modo - in analoga vicenda penale concernente la titolare di un CTD contrattualmente legata a ST AL Ltd e con particolare riguardo alla mancata partecipazione di quest'ultima società alla gara successivamente indetta con il c.d. decreto Monti a causa delle discriminatorie condizioni da esso poste ai 8 nuovi concessionari - si è affermato che «gli articoli 49 TFUE e 56 TFUD devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una disposizione nazionale restrittiva, quale quella in questione nel procedimento principale, la quale impone al concessionario di cedere a titolo non oneroso, all'atto della cessazione dell'attività per scadenza del termine della concessione, l'uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco, qualora detta restrizione ecceda quanto è necessario al conseguimento dell'obiettivo effettivamente perseguito da detta disposizione» (Corte Giust., Terza Sez., 28 gennaio 2016, Laezza c. Italia). E costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che l'attività di raccolta delle scommesse, effettuata in Italia da soggetti appartenenti alla rete commerciale di un bookmaker operante nell'ambito dell'Unione europea che sia stato illegittimamente escluso dai bandi di gara attributivi delle concessioni - e che proprio per tale ragione non abbiano ottenuto la licenza ex art. 88 T.u.l.p.s. - e la successiva trasmissione di dette scommesse all'allibratore non possano essere punite ai sensi dell'art. 4, comma 4-bis, I. 401 del 1989, dovendosi disapplicare la disciplina penale nazionale per contrasto con la normativa dell'Unione europea (Sez. 3, n. 2262 del 16/11/2016, dep. 2017, Viozzi e a., Rv. 269054; Sez. 3, n. 43955 del 15/09/2016, Tonnassi, Rv. 267936, relativa a ST;
Sez. 3, n. 27864 del 03/05/2016, De Bernardin, Rv. 267468; e con riguardo a ST: Sez. 3, n. 7223 del 08/10/2019, dep. 2020, Pavone, n.m.; Sez. 3, n. 50012 del 09/10/2019, non massimata;
Sez.3,n. 25439 del 09/07/2020, Rv. 279869 - 01). 4 3. Il Tribunale ha correttamente richiamato i predetti principi di diritto, omettendo, però, di considerare anche, ai fini della compiuta valutazione in merito alla sussistenza del fumus del reato dell'art.idi cui all'ad 4, comma 4 bis I 401/1989 contestato, la rilevanza e l'ambito applicativo dell'art. 1, cornmi 643 e 644 I 190/2014 (e successiva proroga della disciplina dettata dal predetto art. 1, commi 643 e 644, per effetto dell'entrata in vigorelin data 1/01/2016 del disposto dell'art. 1, comma 926 della legge di stabilità 2016), in base al quale, in attesa del riordino dalla materia dei giochi pubblici, ai soggetti che offrono scommesse con vincita di denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, arche esteri, senza essere collegato al Totalizzatore Nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, è consentito regolarizzare la propria posizione. Il Tribunale, nel richiamare tale normativa, ha affermato, in maniera assertiva ed erronea, che essa non sarebbe rilevante nè idonea a rimuovere i meccanismi discriminatori nelle assegnazioni delle concessioni di gioco, omettendo, di conseguenza, di valutare la concreta posizione dell'indagati) rispetto a tale normativa. Va, a tal proposito, evidenziato che questa Corte ha, al contrario, affermato che "la procedura prevista dall'art. 1, comma 643 della legge di stabilità 2014, consente, nel rispetto delle perviste condizioni disciplinate dalla legge, alle società estere che aderiscano alla procedura, di ottenere l'attribuzione di licenze temporanee per l'esercizio di attività che viene sottoposta a rigida regolamentazione amministrativa;
la nuova normativa temporanea, attribuisce a date condizioni titoli provvisori, subordinati a rigidi presupposti E controlli da parte della competente autorità amministrativa, sicchè i soggetti che hanno aderito alla disciplina dell'emersione non esercitano la propria attività a prescindere dall'autorizzazione di P.S., ma la ottengono all'esito del procedimento, se possiedono tutti i requisiti di legge (Cfr Sez,3, n. 6709 del 19/01/2016, Rv.266099 - 01, in motivazione, paragrafo 10 e 10.1.).E si è ritenuto che la normativa introdotta dalla richiamata legge di stabilità 2015 non pone resl:rizioni alle libertà sancite dal Trattato UE per ragioni fiscali, atteso che proprio la legge n. 190 del 2014, incrementando le concessioni provvisorie, rimuove limiti all'esercizio del diritto di stabilimento, subordinandone legittimamente il rilascio all'adesione ad una complessa procedura, volta a verificare in capo al concessionario pro tempore la sussistenza delle condizioni per la tutela dell'ordine pubblico (Cfr Sez.3, n. 6709 del 19/01/2016,.cit.). Questa Corte ha anche precisato che: "la chiara finalità della normativa transitoria dell'art. 1, commi 643 e 644 I 190/2014 (come prorogata dalla legge di stabilità del 2016) è "quella, anzitutto, di porre rimedio, seppure in forma "transitoria" ai presunti effetti discriminatori del cd. bando Monti, ampliando cioè 5 il numero dei soggetti cui è consentito esercitare l'attività di raccolta di scommesse sul territorio nazionale seguendo la procedura indicata dalla legge di stabilità (Sez.3, n. 54522 del 2016, non massimata); in particolare, si è rimarcato che "la ratio dell'art.1, comma 643, della I. n. 190 del 2014, è proprio quella di consentire l'attività ai soggetti che "comunque" offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri fissando un preciso procedimento di regolarizzazione dell'attività in questione, testualmente finalizzato, come chiarito dalla circolare del Ministero dell'Interno del 27 gennaio 2015, al rilascio di titolo abilitativo ai sensi dell'art. 88 T.U.L.P.S. (Sez.3, n. 18498 del 25/01/2017,Rv. 269694 01; Sez.3, n. 131511 del 2019, non massimata) Si è da ultimo affermato che, con riferimento alla speciale procedura di regolarizzazione prevista dal comma 643 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la mancata richiesta della licenza da parte del soggetto che esercitava l'attività di raccolta delle scommesse rende irrilevante qualunque questione relativa ad eventuali discriminazioni che il bookmaker straniero al quale egli è legato da un contratto di servizi possa avere subito in conseguerza della disciplina concessoria nazionale, in quanto tali discriminazioni potrebbero rilevare solo qualora la mancanza di concessione in capo a tale soggetto straniero fosse la causa del diniego della licenza al centro raccolta scommesse italiano (Cfr Sez.3, n. 39968 del 2019, non massimata). 4. Pertanto, l'erronea valutazione da parte del Tribunale circa l'ambito applicativo e la ratio della procedura di regolarizzazione di cui all'art. 1, commi 643 e 644 I 190/2014, in difformità dei principi di diritto suesposti (con conseguente omessa motivazione in ordine alla concreta posizione dell'indagato rispetto a tale normativa) integra il vizio dedotto ed impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod.proc.pen. Così deciso, 02/05/2023