Art. 1. IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
Visti gli articoli 72 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 , e 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778 , ratificato dalla legge 20 ottobre 1951, n. 1349 ;
Visto il regolamento giuridico ed economico del personale del
consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, approvato con decreto ministeriale 7 settembre 1968, e successive modificazioni;
Esaminate le due deliberazioni adottate il 19 dicembre 1985 dal
comitato esecutivo del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti;
Decreta:
Sono approvate le due deliberazioni adottate il 19 dicembre 1985
dal comitato esecutivo del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, concernenti:
1) l'estensione al dipendente personale della disciplina economica
prevista per i dipendenti civili dello Stato dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344 , ivi compresa quella concernente i compensi incentivanti la produttivita';
2) la modificazione, nel regolamento giuridico ed economico del
personale del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 20, e dell'allegata tabella A, nonche' l'inserimento degli articoli 13-bis, 17-bis, 17-ter, 17-quater, 17-quinquies, 29-bis, 29-ter, e l'abrogazione nel regolamento medesimo degli articoli 11, 12, 17, 19, 23, 32 e della tabella B, ivi annessa, come da testo allegato.
Note alle premesse del decreto:
- L' art. 72 della legge n. 69/1963 (Ordinamento della professione di giornalista) e' cosi' formulato:
"Art. 72 (Personale degli ordini e del consiglio nazionale). - Per la disciplina giuridica ed economica del personale degli ordini e del consiglio nazionale si osservano le disposizioni contenute dall' art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 5 agosto 1947, n. 778 , ratificato dalla legge 20 ottobre 1951, n. 1349 .
Il personale dipendente dalla commissione unica, in servizio all'atto della cessazione d'attivita' della stessa, sara' assunto dal consiglio nazionale, con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma precedente".
- L' art. 11 del D.L.L. n.778/1947 (Aggiornamento del trattamento economico dei dipendenti dalle amministrazioni statali, dagli enti locali ed, in genere, dagli enti di diritto pubblico) cosi' recita:
"Art. 11. - I regolamenti organici concernenti la determinazione della consistenza numerica e la disciplina giuridica ed economica dei personali degli enti ed istituti contemplati dal precedente art. 10 devono essere approvati mediante provvedimenti da emanare dal Ministero competente di concerto con il Ministro per il tesoro.
Il precedente comma si applica anche agli enti ed istituti suindicati, i cui personali siano tuttora disciplinati da regolamenti non approvati ai sensi del comma medesimo".
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
Visti gli articoli 72 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 , e 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778 , ratificato dalla legge 20 ottobre 1951, n. 1349 ;
Visto il regolamento giuridico ed economico del personale del
consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, approvato con decreto ministeriale 7 settembre 1968, e successive modificazioni;
Esaminate le due deliberazioni adottate il 19 dicembre 1985 dal
comitato esecutivo del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti;
Decreta:
Sono approvate le due deliberazioni adottate il 19 dicembre 1985
dal comitato esecutivo del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, concernenti:
1) l'estensione al dipendente personale della disciplina economica
prevista per i dipendenti civili dello Stato dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344 , ivi compresa quella concernente i compensi incentivanti la produttivita';
2) la modificazione, nel regolamento giuridico ed economico del
personale del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 20, e dell'allegata tabella A, nonche' l'inserimento degli articoli 13-bis, 17-bis, 17-ter, 17-quater, 17-quinquies, 29-bis, 29-ter, e l'abrogazione nel regolamento medesimo degli articoli 11, 12, 17, 19, 23, 32 e della tabella B, ivi annessa, come da testo allegato.
Note alle premesse del decreto:
- L' art. 72 della legge n. 69/1963 (Ordinamento della professione di giornalista) e' cosi' formulato:
"Art. 72 (Personale degli ordini e del consiglio nazionale). - Per la disciplina giuridica ed economica del personale degli ordini e del consiglio nazionale si osservano le disposizioni contenute dall' art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 5 agosto 1947, n. 778 , ratificato dalla legge 20 ottobre 1951, n. 1349 .
Il personale dipendente dalla commissione unica, in servizio all'atto della cessazione d'attivita' della stessa, sara' assunto dal consiglio nazionale, con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma precedente".
- L' art. 11 del D.L.L. n.778/1947 (Aggiornamento del trattamento economico dei dipendenti dalle amministrazioni statali, dagli enti locali ed, in genere, dagli enti di diritto pubblico) cosi' recita:
"Art. 11. - I regolamenti organici concernenti la determinazione della consistenza numerica e la disciplina giuridica ed economica dei personali degli enti ed istituti contemplati dal precedente art. 10 devono essere approvati mediante provvedimenti da emanare dal Ministero competente di concerto con il Ministro per il tesoro.
Il precedente comma si applica anche agli enti ed istituti suindicati, i cui personali siano tuttora disciplinati da regolamenti non approvati ai sensi del comma medesimo".