CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Macerata, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Macerata |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 97/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MACERATA Sezione 2, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
POLCI LEIDE, Presidente
TR AR, Relatore
UC AR IS, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 597/2024 depositato il 15/07/2024
proposto da
Ricorrente_1'' - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Marche
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Macerata
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06320249003071587000 VARI VEDI CART
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320160006440264000 RADIODIFFUSIONI 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320160006440264000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320170005815329000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320180003423790000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320180009358107000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320180009358107000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320180009358107000 IRPEF-ALIQUOTE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320180009358107000 IVA-ALIQUOTE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320190007496062000 IVA-ALIQUOTE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320200001874401000 IVA-ALIQUOTE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320210000891008000 IVA-ALIQUOTE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320220003648134000 RIT FONTE 2017
- sul ricorso n. 771/2024 depositato il 29/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Macerata
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COMUN PREV IPOT n. 06376202400000727000 VARI VEDI CART
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320160006440264000 RADIODIFFUSIONI 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320160006440264000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320170005815329000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320180003423790000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320180009358107000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320180009358107000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320180009358107000 IRPEF-ALIQUOTE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320180009358107000 IVA-ALIQUOTE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320190007496062000 IVA-ALIQUOTE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320200001874401000 IVA-ALIQUOTE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320210000891008000 IVA-ALIQUOTE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320220003648134000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320230002979123000 IVA-ALIQUOTE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320230005106290000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320230005106290000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320230005106290000 IRPEF-ALIQUOTE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 37/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Il ricorrente si riporta agli atti e richiede il rinvio per l'adesione alla rottamazione quinquies
Resistente: Gli Uffici si riportano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1 Con ricorso datato 08.07.2024 e notificato in pari data (n° 597/2024 R.G.) la sig.ra Ricorrente_1 di Potenza Picena, avvocato ma rappresentata dal Difensore_1 di Savona, ha impugnato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, e poi anche nei confronti di Agenzia delle Entrate e di
Regione Marche a seguito di chiamata in causa, la intimazione di pagamento n.06320249003071587000 notificata il 18.06.2024, nonché n.8 cartelle di pagamento sottese aventi natura tributaria (sulle n.18 cartelle totali sottese) per controvalore di Euro 42.214,61 , contrassegnate dalle seguenti numerazioni :
1) 06320160006440264000
2) 06320170005815329000
3) 06320180003423790000
4) 06320180009358107000
5) 06320190007496062000
6) 06320200007502416000
7) 06320210000891008000
8) 06320220003648134000.
1.2 Con altro ricorso datato 05.11.2024 e notificato in pari data (n° 771/2024 R.G.) la sig.ra Ricorrente_1
di Potenza Picena, avvocato ma rappresentata dal Difensore_1 di Savona, ha impugnato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.06376202400000727000, nonché le 10 cartelle di pagamento sottese aventi natura tributaria (su 15 totali) per controvalore di E. 46.058,93, sette delle quali coincidenti con quelle già impugnate ed elencate al punto che precede (tutte, esclusa la n.6 dell'elenco); si aggiungono alle sette cartelle citate altre tre così numerate
: 9) 06320200001874401000
10) 06320230002979123000
11) 06320230005106290000.
1.3 Stante la connessione soggettiva ed oggettiva tra i due giudizi, il n.771/2024 è stato riunito a quello rubricato al n.597/2024.
2.1 Parte ricorrente invoca la nullità della notifica degli atti principali impugnati poiché la notifica a mezzo
PEC proverrebbe da indirizzo non inserito in IPA, e contesta che sia stato usato come indirizzo di destinazione la PEC professionale della contribuente;
invoca nullità di essi atti per mancanza del protocollo informatico, nonché per mancata indicazione del responsabile del procedimento e della CGT presso cui impugnare;
invoca nullità del calcolo degli interessi poiché non esplicitate le modalità. Con riguardo alle cartelle di pagamento sottese ai due atti principali, la difesa attrice sostiene che esse non siano mai state notificate alla ricorrente, analogamente alle comunicazioni bonarie ancora antecedenti : invoca la prescrizione, e chiede comunque la riduzione delle sanzioni poiché sproporzionate. Limitatamente al ricorso n.771/2024
RG, la difesa attrice invoca nullità per violazione della sospensione della riscossione a seguito di presentazione di istanza ex L.228/2012, art.1, commi da 537 a 542; invoca nullità del preavviso d'ipoteca per mancata indicazione dei beni da colpire. Chiede conclusivamente l'annullamento di tutti gli atti gravati, con il carico delle spese.
3.1 Si è costituita nei due giudizi l'Agenzia delle Entrate-Riscossione delle Marche rilevando l'infondatezza dei rilievi formali a carico dei due atti principali impugnati. Con riguardo alle cartelle di pagamento ha sostenuto e documentato l'avvenuta notifica delle stesse, aggiungendo che la parte ha anche riconosciuto di conoscere da tempo le predette cartelle avendo presentato numerose richieste di rateizzazione al riguardo. Ha infine sottolineato come la parte abbia presentato e perfezionato la c.d. Rottamazione quater, cosicchè chiede l'estinzione dei giudizi con riguardo a tutte le 8 cartelle del ricorso n.597/2024 ed alla cartella n.9 (v.punto
1.2 che precede) del ricorso n.771/2024 : ciò in applicazione della disposizione di cui all'art.12-bis del D.L.
n.84/2025, conv. In L.108/2025. Conclude per il rigetto dei ricorsi con il carico delle spese.
3.2 Si è costituita nel ricorso n.597/2024 anche l'Agenzia delle Entrate di Macerata evidenziando in particolare come sia tardiva ed inammissibile l'impugnazione delle cartelle di pagamento, poiché regolarmente notificate all'epoca e comunque conosciute dalla parte sin da epoca remota. Nello stesso ricorso si è costituita anche la Regione Marche per le cartelle relative ai bolli automobilistici, evidenziando anch'essa la regolarità delle notifiche e l'inammissibilità dell'impugnazione poiché tardiva. Detti Uffici hanno chiesto il rigetto dei ricorsi con il carico delle spese.
4.1 Le cause sono state riunite e discusse all'udienza del 30.01.2026. In tale sede la Corte non ha accolto la richiesta di parte ricorrente di ulteriore rinvio, al fine di valutare l'accesso alla c.d. Rottamazione quinquies, atteso che la disciplina di riferimento (D.Lgs.199/2025, art.1, commi da 82 a 101) non prevede la sospensione dei giudizi pendenti, né tantomeno la pendenza dei giudizi costituisce condizione di accesso alla rottamazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5.1 I ricorsi riuniti non meritano accoglimento. Risultano innanzitutto infondate tutte le contestazioni inerenti i due atti principali impugnati. Le notifiche a mezzo PEC provengono dall'indirizzo Email_5 che è regolarmente pubblicato su IPA, nella sezione delle articolazioni territoriali di Agenzia delle Entrate-Riscossione. E' certamente legittimo l'invio delle notifiche alla PEC professionale della contribuente, nessuna norma prevedendo il contrario. Il responsabile del procedimento è chiaramente indicato in entrambi gli atti principali gravati. Nessuna norma sanziona di nullità la mancanza del c.d.
“protocollo informatico”, previsto unicamente da un manuale tecnico. Le indicazioni circa l'impugnabilità degli atti sono regolarmente presenti, ed in ogni caso la parte ha correttamente individuato il giudice competente. Il calcolo degli interessi è oggetto di una eccezione generica, non essendo indicato quale calcolo sarebbe errato, né quale sarebbe il calcolo corretto, il tutto a fronte di una situazione in cui i tassi sono determinati ex lege e le decorrenze anche. Infine nessuna norma prescrive, tanto meno a pena di nullità, che il preavviso di ipoteca debba contenere l'individuazione dei beni immobili su cui l'AdER intenda procedere.
6.1 Infondate tutte le contestazioni a carico degli atti principali, vanno esaminate le questioni inerenti gli atti sottesi, quindi le otto cartelle di pagamento di cui al ricorso n.597/2024 e le 10 cartelle di cui al ricorso n.771/2024 (di cui sette in comune ai due ricorsi). Va innanzitutto disposta l'estinzione integrale del giudizio n.597/2024 e parziale di quello n.771/2024 in applicazione della nuova disciplina sugli effetti della
Rottamazione quater, invocata dall'AdER. A fronte della disciplina originaria di cui al comma 236 dell'art.1 della L.197/2022, che prevedeva per i carichi iscritti a ruolo l'estinzione del giudizio solo a seguito dell'avvenuto pagamento di tutte le rate della Rottamazione quater, il legislatore è intervenuto con l'art.12- bis del D.L. 84/2025 conv. in L.108/2025 denominato “Norma di interpretazione autentica…” : questo prevede invece che l'estinzione del giudizio sia dichiarata dal Giudice in conseguenza del perfezionamento della
Rottamazione quater a mezzo del pagamento della sola prima rata (stessa modalità prevista per la definizione agevolata delle cause pendenti – v.art.1, comma 198).
6.2 L'AdER ha allegato e documentato che la contribuente ha perfezionato la Rottamazione quater effettuando il pagamento della prima rata in data 05.08.2025, quindi dopo l'entrata in vigore dell'art.12-bis citato (introdotto con la legge di conversione n.108 del 30.07.2025, in G.U. 01.08.2025 n.177 ed in vigore dal 02.08.2025) : la nuova norma si applica quindi sicuramente al caso di specie, senza bisogno di indagare sulla effettiva natura della disposizione e sulla sua efficacia retroattiva.
6.3 Dalla documentazione prodotta da AdER si ricava inoltre che la contribuente ha inserito nella
Rottamazione quater tutte le 8 cartelle di cui al ricorso n.597/2024 (sopra numerate da 1 a 8 – v.punto 1.1), nonché la cartella del ricorso n.771/2024 sopra numerata come -9- (v.punto 1.2). Di conseguenza, in applicazione del dettato di cui all'art.12-bis del D.L. 84/2025, va dichiarato interamente estinto il giudizio n.597/2024, mentre va dichiarato parzialmente estinto il giudizio n.771/2024 con riferimento ad otto delle dieci cartelle sottese (quelle sopra numerate come 1-2-3-4-5-7-8-9).
6.4 Residua a questo punto di determinare la sorte delle ultime due cartelle del ricorso n.771/2025, quelle sopra indicate ai nn. 10 e 11 (v.punto 1.2). L'AdER ha documentato che per entrambe queste cartelle parte ricorrente ha presentato in data 08.08.2023 una istanza di rateazione, che risulta accolta da AdER il giorno seguente con comunicazione del piano di ammortamento in n.72 rate. Ciò dimostra che parte ricorrente conosceva le due cartelle di pagamento almeno sin dal 08.08.2023, cosicchè la loro eventuale impugnazione andava proposta al più nei 60 giorni successivi : discende quindi che il ricorso introduttivo del R.G. 771/2024
è tardivo poiché proposto il 05.11.2024, dunque dopo lo scadere del termine anzidetto di 60 giorni, per cui il ricorso 771/2024 va rigettato in parte qua.
6.5 Rimangono assorbite le ulteriori contestazioni aventi ad oggetto le cartelle di pagamento. Anche
l'eccezione di prescrizione non può che essere rigettata con riguardo alle cartelle di pagamento indicate sopra con i nn.10 e 11, atteso che esse sono state emesse entrambe nel 2023, per cui al momento del ricorso giurisdizionale (05.11.2024) non poteva essere maturata alcuna prescrizione. Va rigettata infine l'eccezione di cui al ricorso n.771/2024 inerente la presunta violazione da parte di AdER della sospensione prevista dall'art.1, comma 537, della L.228/2012 : nel caso di specie infatti non sussiste neanche uno dei presupposti dell'attivazione di quella procedura, come tassativamente elencati al comma 538 dell'art.1 della
L.228/2012, tantomeno quello della documentata prescrizione dei crediti ante esecutività del ruolo.
7.1 Per quanto precede, le spese di lite vanno compensate tra le parti con riguardo alla causa n.597/2024, atteso che parte ricorrente ha provocato la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio fruendo di uno strumento deflattivo che la P.A. ha messo a sua disposizione, senza prevedere oneri in relazione agli eventuali giudizi pendenti. Per lo stesso motivo vanno compensate le spese della causa n.771/2024 in riferimento alle 8 cartelle sulle quali è scesa la cessazione della materia del contendere e l'estinzione parziale del giudizio, mentre per la porzione residua le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio rubricato al n.597/2024 a seguito del perfezionamento della c.d.
Rottamazione quater con riguardo a tutte le otto cartelle esattoriali sottese all'atto impugnato, a mente del combinato disposto dell'art.1, comma 236, della L.197/2022 e dell'art.12 bis del D.L. 84/2025 conv.in
L.108/2025;
dichiara parzialmente estinto il giudizio rubricato al n.771/2024 a seguito del perfezionamento della c.d.
Rottamazione quater con riguardo ad otto delle dieci cartelle esattoriali sottese all'atto impugnato (le stesse di cui al R.G. 597/2024), a mente del combinato disposto dell'art.1, comma 236, della L.197/2022
e dell'art.12 bis del D.L. 84/2025 conv.in L.108/2025;
respinge per la parte residua il ricorso rubricato al n.771/2024;
compensa le spese di lite per la parte di contenzioso in relazione al quale è stata dichiarata l'estinzione a seguito di rottamazione, stante la cessazione della materia del contendere;
condanna, con riguardo alle questioni del ricorso rubricato al n.771/2024 decise nel merito, la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che si liquidano in E. 3.500,00 salvi accessori ove dovuti.
Macerata li 30.01.2026
Il relatore Carlo Strinati il Presidente Leide Polci
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MACERATA Sezione 2, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
POLCI LEIDE, Presidente
TR AR, Relatore
UC AR IS, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 597/2024 depositato il 15/07/2024
proposto da
Ricorrente_1'' - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Marche
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Macerata
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06320249003071587000 VARI VEDI CART
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320160006440264000 RADIODIFFUSIONI 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320160006440264000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320170005815329000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320180003423790000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320180009358107000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320180009358107000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320180009358107000 IRPEF-ALIQUOTE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320180009358107000 IVA-ALIQUOTE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320190007496062000 IVA-ALIQUOTE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320200001874401000 IVA-ALIQUOTE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320210000891008000 IVA-ALIQUOTE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320220003648134000 RIT FONTE 2017
- sul ricorso n. 771/2024 depositato il 29/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Macerata
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COMUN PREV IPOT n. 06376202400000727000 VARI VEDI CART
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320160006440264000 RADIODIFFUSIONI 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320160006440264000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320170005815329000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320180003423790000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320180009358107000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320180009358107000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320180009358107000 IRPEF-ALIQUOTE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320180009358107000 IVA-ALIQUOTE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320190007496062000 IVA-ALIQUOTE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320200001874401000 IVA-ALIQUOTE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320210000891008000 IVA-ALIQUOTE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320220003648134000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320230002979123000 IVA-ALIQUOTE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320230005106290000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320230005106290000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320230005106290000 IRPEF-ALIQUOTE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 37/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Il ricorrente si riporta agli atti e richiede il rinvio per l'adesione alla rottamazione quinquies
Resistente: Gli Uffici si riportano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1 Con ricorso datato 08.07.2024 e notificato in pari data (n° 597/2024 R.G.) la sig.ra Ricorrente_1 di Potenza Picena, avvocato ma rappresentata dal Difensore_1 di Savona, ha impugnato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, e poi anche nei confronti di Agenzia delle Entrate e di
Regione Marche a seguito di chiamata in causa, la intimazione di pagamento n.06320249003071587000 notificata il 18.06.2024, nonché n.8 cartelle di pagamento sottese aventi natura tributaria (sulle n.18 cartelle totali sottese) per controvalore di Euro 42.214,61 , contrassegnate dalle seguenti numerazioni :
1) 06320160006440264000
2) 06320170005815329000
3) 06320180003423790000
4) 06320180009358107000
5) 06320190007496062000
6) 06320200007502416000
7) 06320210000891008000
8) 06320220003648134000.
1.2 Con altro ricorso datato 05.11.2024 e notificato in pari data (n° 771/2024 R.G.) la sig.ra Ricorrente_1
di Potenza Picena, avvocato ma rappresentata dal Difensore_1 di Savona, ha impugnato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.06376202400000727000, nonché le 10 cartelle di pagamento sottese aventi natura tributaria (su 15 totali) per controvalore di E. 46.058,93, sette delle quali coincidenti con quelle già impugnate ed elencate al punto che precede (tutte, esclusa la n.6 dell'elenco); si aggiungono alle sette cartelle citate altre tre così numerate
: 9) 06320200001874401000
10) 06320230002979123000
11) 06320230005106290000.
1.3 Stante la connessione soggettiva ed oggettiva tra i due giudizi, il n.771/2024 è stato riunito a quello rubricato al n.597/2024.
2.1 Parte ricorrente invoca la nullità della notifica degli atti principali impugnati poiché la notifica a mezzo
PEC proverrebbe da indirizzo non inserito in IPA, e contesta che sia stato usato come indirizzo di destinazione la PEC professionale della contribuente;
invoca nullità di essi atti per mancanza del protocollo informatico, nonché per mancata indicazione del responsabile del procedimento e della CGT presso cui impugnare;
invoca nullità del calcolo degli interessi poiché non esplicitate le modalità. Con riguardo alle cartelle di pagamento sottese ai due atti principali, la difesa attrice sostiene che esse non siano mai state notificate alla ricorrente, analogamente alle comunicazioni bonarie ancora antecedenti : invoca la prescrizione, e chiede comunque la riduzione delle sanzioni poiché sproporzionate. Limitatamente al ricorso n.771/2024
RG, la difesa attrice invoca nullità per violazione della sospensione della riscossione a seguito di presentazione di istanza ex L.228/2012, art.1, commi da 537 a 542; invoca nullità del preavviso d'ipoteca per mancata indicazione dei beni da colpire. Chiede conclusivamente l'annullamento di tutti gli atti gravati, con il carico delle spese.
3.1 Si è costituita nei due giudizi l'Agenzia delle Entrate-Riscossione delle Marche rilevando l'infondatezza dei rilievi formali a carico dei due atti principali impugnati. Con riguardo alle cartelle di pagamento ha sostenuto e documentato l'avvenuta notifica delle stesse, aggiungendo che la parte ha anche riconosciuto di conoscere da tempo le predette cartelle avendo presentato numerose richieste di rateizzazione al riguardo. Ha infine sottolineato come la parte abbia presentato e perfezionato la c.d. Rottamazione quater, cosicchè chiede l'estinzione dei giudizi con riguardo a tutte le 8 cartelle del ricorso n.597/2024 ed alla cartella n.9 (v.punto
1.2 che precede) del ricorso n.771/2024 : ciò in applicazione della disposizione di cui all'art.12-bis del D.L.
n.84/2025, conv. In L.108/2025. Conclude per il rigetto dei ricorsi con il carico delle spese.
3.2 Si è costituita nel ricorso n.597/2024 anche l'Agenzia delle Entrate di Macerata evidenziando in particolare come sia tardiva ed inammissibile l'impugnazione delle cartelle di pagamento, poiché regolarmente notificate all'epoca e comunque conosciute dalla parte sin da epoca remota. Nello stesso ricorso si è costituita anche la Regione Marche per le cartelle relative ai bolli automobilistici, evidenziando anch'essa la regolarità delle notifiche e l'inammissibilità dell'impugnazione poiché tardiva. Detti Uffici hanno chiesto il rigetto dei ricorsi con il carico delle spese.
4.1 Le cause sono state riunite e discusse all'udienza del 30.01.2026. In tale sede la Corte non ha accolto la richiesta di parte ricorrente di ulteriore rinvio, al fine di valutare l'accesso alla c.d. Rottamazione quinquies, atteso che la disciplina di riferimento (D.Lgs.199/2025, art.1, commi da 82 a 101) non prevede la sospensione dei giudizi pendenti, né tantomeno la pendenza dei giudizi costituisce condizione di accesso alla rottamazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5.1 I ricorsi riuniti non meritano accoglimento. Risultano innanzitutto infondate tutte le contestazioni inerenti i due atti principali impugnati. Le notifiche a mezzo PEC provengono dall'indirizzo Email_5 che è regolarmente pubblicato su IPA, nella sezione delle articolazioni territoriali di Agenzia delle Entrate-Riscossione. E' certamente legittimo l'invio delle notifiche alla PEC professionale della contribuente, nessuna norma prevedendo il contrario. Il responsabile del procedimento è chiaramente indicato in entrambi gli atti principali gravati. Nessuna norma sanziona di nullità la mancanza del c.d.
“protocollo informatico”, previsto unicamente da un manuale tecnico. Le indicazioni circa l'impugnabilità degli atti sono regolarmente presenti, ed in ogni caso la parte ha correttamente individuato il giudice competente. Il calcolo degli interessi è oggetto di una eccezione generica, non essendo indicato quale calcolo sarebbe errato, né quale sarebbe il calcolo corretto, il tutto a fronte di una situazione in cui i tassi sono determinati ex lege e le decorrenze anche. Infine nessuna norma prescrive, tanto meno a pena di nullità, che il preavviso di ipoteca debba contenere l'individuazione dei beni immobili su cui l'AdER intenda procedere.
6.1 Infondate tutte le contestazioni a carico degli atti principali, vanno esaminate le questioni inerenti gli atti sottesi, quindi le otto cartelle di pagamento di cui al ricorso n.597/2024 e le 10 cartelle di cui al ricorso n.771/2024 (di cui sette in comune ai due ricorsi). Va innanzitutto disposta l'estinzione integrale del giudizio n.597/2024 e parziale di quello n.771/2024 in applicazione della nuova disciplina sugli effetti della
Rottamazione quater, invocata dall'AdER. A fronte della disciplina originaria di cui al comma 236 dell'art.1 della L.197/2022, che prevedeva per i carichi iscritti a ruolo l'estinzione del giudizio solo a seguito dell'avvenuto pagamento di tutte le rate della Rottamazione quater, il legislatore è intervenuto con l'art.12- bis del D.L. 84/2025 conv. in L.108/2025 denominato “Norma di interpretazione autentica…” : questo prevede invece che l'estinzione del giudizio sia dichiarata dal Giudice in conseguenza del perfezionamento della
Rottamazione quater a mezzo del pagamento della sola prima rata (stessa modalità prevista per la definizione agevolata delle cause pendenti – v.art.1, comma 198).
6.2 L'AdER ha allegato e documentato che la contribuente ha perfezionato la Rottamazione quater effettuando il pagamento della prima rata in data 05.08.2025, quindi dopo l'entrata in vigore dell'art.12-bis citato (introdotto con la legge di conversione n.108 del 30.07.2025, in G.U. 01.08.2025 n.177 ed in vigore dal 02.08.2025) : la nuova norma si applica quindi sicuramente al caso di specie, senza bisogno di indagare sulla effettiva natura della disposizione e sulla sua efficacia retroattiva.
6.3 Dalla documentazione prodotta da AdER si ricava inoltre che la contribuente ha inserito nella
Rottamazione quater tutte le 8 cartelle di cui al ricorso n.597/2024 (sopra numerate da 1 a 8 – v.punto 1.1), nonché la cartella del ricorso n.771/2024 sopra numerata come -9- (v.punto 1.2). Di conseguenza, in applicazione del dettato di cui all'art.12-bis del D.L. 84/2025, va dichiarato interamente estinto il giudizio n.597/2024, mentre va dichiarato parzialmente estinto il giudizio n.771/2024 con riferimento ad otto delle dieci cartelle sottese (quelle sopra numerate come 1-2-3-4-5-7-8-9).
6.4 Residua a questo punto di determinare la sorte delle ultime due cartelle del ricorso n.771/2025, quelle sopra indicate ai nn. 10 e 11 (v.punto 1.2). L'AdER ha documentato che per entrambe queste cartelle parte ricorrente ha presentato in data 08.08.2023 una istanza di rateazione, che risulta accolta da AdER il giorno seguente con comunicazione del piano di ammortamento in n.72 rate. Ciò dimostra che parte ricorrente conosceva le due cartelle di pagamento almeno sin dal 08.08.2023, cosicchè la loro eventuale impugnazione andava proposta al più nei 60 giorni successivi : discende quindi che il ricorso introduttivo del R.G. 771/2024
è tardivo poiché proposto il 05.11.2024, dunque dopo lo scadere del termine anzidetto di 60 giorni, per cui il ricorso 771/2024 va rigettato in parte qua.
6.5 Rimangono assorbite le ulteriori contestazioni aventi ad oggetto le cartelle di pagamento. Anche
l'eccezione di prescrizione non può che essere rigettata con riguardo alle cartelle di pagamento indicate sopra con i nn.10 e 11, atteso che esse sono state emesse entrambe nel 2023, per cui al momento del ricorso giurisdizionale (05.11.2024) non poteva essere maturata alcuna prescrizione. Va rigettata infine l'eccezione di cui al ricorso n.771/2024 inerente la presunta violazione da parte di AdER della sospensione prevista dall'art.1, comma 537, della L.228/2012 : nel caso di specie infatti non sussiste neanche uno dei presupposti dell'attivazione di quella procedura, come tassativamente elencati al comma 538 dell'art.1 della
L.228/2012, tantomeno quello della documentata prescrizione dei crediti ante esecutività del ruolo.
7.1 Per quanto precede, le spese di lite vanno compensate tra le parti con riguardo alla causa n.597/2024, atteso che parte ricorrente ha provocato la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio fruendo di uno strumento deflattivo che la P.A. ha messo a sua disposizione, senza prevedere oneri in relazione agli eventuali giudizi pendenti. Per lo stesso motivo vanno compensate le spese della causa n.771/2024 in riferimento alle 8 cartelle sulle quali è scesa la cessazione della materia del contendere e l'estinzione parziale del giudizio, mentre per la porzione residua le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio rubricato al n.597/2024 a seguito del perfezionamento della c.d.
Rottamazione quater con riguardo a tutte le otto cartelle esattoriali sottese all'atto impugnato, a mente del combinato disposto dell'art.1, comma 236, della L.197/2022 e dell'art.12 bis del D.L. 84/2025 conv.in
L.108/2025;
dichiara parzialmente estinto il giudizio rubricato al n.771/2024 a seguito del perfezionamento della c.d.
Rottamazione quater con riguardo ad otto delle dieci cartelle esattoriali sottese all'atto impugnato (le stesse di cui al R.G. 597/2024), a mente del combinato disposto dell'art.1, comma 236, della L.197/2022
e dell'art.12 bis del D.L. 84/2025 conv.in L.108/2025;
respinge per la parte residua il ricorso rubricato al n.771/2024;
compensa le spese di lite per la parte di contenzioso in relazione al quale è stata dichiarata l'estinzione a seguito di rottamazione, stante la cessazione della materia del contendere;
condanna, con riguardo alle questioni del ricorso rubricato al n.771/2024 decise nel merito, la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che si liquidano in E. 3.500,00 salvi accessori ove dovuti.
Macerata li 30.01.2026
Il relatore Carlo Strinati il Presidente Leide Polci