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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Campobasso, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Campobasso |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 49/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAMPOBASSO Sezione 1, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FR IU, Presidente
OS AR, AT
D'IMPERIO CARMINE, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 234/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Campobasso
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02720259001345052000 CATASTO-ALTRO 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02720259001345052000 REGISTRO 2020
proposto da Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02776202500000450000 CATASTO-ALTRO 2020
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02776202500000450000 REGISTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, la Ricorrente_1 P, rappresentata da Nominativo_1. impugnava LA COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI ISCRIZIONE IPOTECARIA N. 0277620250000045000 (fascicolo
2025/3094), NOTIFICATA A MEZZO PEC IL 02/04/2025. e l'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N.
02720259001345052000, NOTIFICATA A MEZZO PEC IL 17/04/2025.
Le cartelle di pagamento sottostanti agli atti oggi impugnati, emessi dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, per un importo pari ad € 108.902,50, si riferiscono a contributi INPS, somme dovute all'Ispettorato del Lavoro di Campobasso e somme dovute all'amministrazione finanziaria.
Il ricorrente, nei motivi di ricorso, eccepisce che:
1. LA COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI ISCRIZIONE IPOTECARIA DEVE SOTTOSTARE AD UN
TERMINE MASSIMO DI EFFICACIA CHE, STANTE IL SILENZIO DEL LEGISLATORE “POTREBBE
INDIVIDUARSI, PER ANALOGIA, NEL TERMINE DI UN ANNO”;
2. LA COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI ISCRIZIONE IPOTECARIA È CARENTE DELL'INDICAZIONE
DEL BENE SU CUI IPOTECA VERREBBE ISCRITTA;
3. LA NOTIFICA DELLE CARTELLE AVVENUTA TRAMITE SERVIZIO POSTALE È NULLA, NON ESSENDO LA RELATA CORRETTAMENTE COMPILATA E SOTTOSCRITTA DAL NOTIFICATORE, CON RICHIESTA
DELLE CARTELLE E DELLE RELATE IN ORIGINALE;
4. LA NOTIFICA DELLE CARTELLE È NULLA PER MANCANZA DELLA DATA IN CUI È AVVENUTA E IN
QUANTO APPOSTA NEL FRONTESPIZIO DELL'ATTO E NON IN CALCE;
5. LA NOTIFICAZIONE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO È INESISTENTE POICHE' LE STESSE SONO
STATE INOLTRATE DA PARTE DI EQUITALIA SENZA IL TRAMITE DI SOGGETTI LEGITTIMATI
ESPRESSAMENTE INDIVIDUATI DALL'ART. 26 DEL d.p.r. 602/73;
6. IL CREDITO RISULTA PRESCRITTO;
7. LE CARTELLE NON RISULTANO MOTIVATE;
8. MANCA IL COMPUTO ANALITICO DEGLI INTERESSI;
9. L'AVVISO DI ADDEBITO DELL'INPS (3272022000020220000968565000) È ILLEGITTIMO E NULLO;
10. LE CARTELLE SONO NULLE POICHE' FIRMATE DA FALSI DIRIGENTI SPROVVISTI DI EFFETTIVA
QUALIFICA;
11. IL PASSAGGIO DEL PERSONALE EQUITALIA AD AD È AFFETTO DA ILLEGITTIMITA'
COSTITUZIONALE.
Conclude chiedendo di annullare gli atti impugnati con vittoria delle spese di giudizio.
Costituendosi in giudizio la AD di Campobasso si opponeva, assumendo, in via preliminare l'inammissibilità del ricorso poiché il ricorrente ha mancato di precisare – in modo inequivoco – l'atto oggetto del ricorso, precisando i contorni delle doglianze che avverso questo ha inteso far valutare al Collegio. Infatti indica, come atto opposto, l'intimazione di pagamento n. 02720259001345052000 presentando però molteplici eccezioni per un preavviso di iscrizione ipotecaria (n. 0277620250000045000 di cui al fascicolo n, 2025/3094).
Sempre preliminarmente rileva il difetto di giurisdizione dell'adito giudice per i seguenti atti sottostanti: l'avviso di addebito (INPS)n. 3272022000020220000968565000; - la cartella n. 02720240002699138 001, notificata a mezzo Pec il 12/06/2024 (ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO); - cartella n. 02720240002699239
001, notificata a mezzo Pec il 12/06/2024 (ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO); - la cartella n.
02720220003504535001 notificata mezzo Pec il giorno 20/12/2022 (ISPETTORATO NAZIONALE DEL
LAVORO); - cartella n. 02720220003504737001, notificata a mezzo Pec il 20/12/2022 (ISPETTORATO
NAZIONALE DEL LAVORO).
Sempre in via preliminare eccepisce l'inammissibilità del ricorso come ex adverso formulato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 primo comma D. Lgs. n.546/1992, poiché tardivo.
Difatti, l'atto impugnato è stato preceduto dalla corretta e tempestiva notifica degli atti presupposti (come si evince dalla documentazione depositata in atti).
In merito ai primi due motivi di ricorso osserva come nessuna norma prescriva che la comunicazione preventiva di ipoteca debba contenere l'indicazione degli immobili che saranno oggetto di iscrizione ipotecaria e non comprende l'altro motivo ( procedimento sine die) di ricorso visto che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 0277620250000045000 è stata notificata a mezzo Pec, come si evince dalla documentazione allegata, in data 02/04/2025. In merito alle eccezioni sollevate da controparte d'inesistenza della notifica delle cartelle sottese all'intimazione di pagamento impugnata n. 02720259001345052000, e alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 0277620250000045000 (di cui al fascicolo n, 2025/3094), si sottolinea che dette notifiche sono avvenute tutte a mezzo PEC e non con raccomandata, per cui non si comprende a cosa si riferisca il ricorrente quando parla di difetto nella relata di data della notificazione, di mancanza di sottoscrizione del notificante, di notifica avvenuta tramite soggetti non legittimati e di richiesta di atti (allegati alle pec) in originale.
Per quanto riguarda la lamentata prescrizione osserva che, anteriormente alla notifica dell'intimazione di pagamento impugnata n. 02720259001345052000, notificata il 17/04/2025, e alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 0277620250000045000 (di cui al fascicolo n, 2025/3094), notificata il 02/04/2025, sono state notificate al ricorrente tutti gli atti sosttostanti. Osserva che la disciplina dettata in materia di motivazione riguarda precipuamente gli atti della Pubblica Amministrazione e non quelli dell'Ente della riscossione.
Per quanto riguarda gli interessi di mora previsti dall'art. 30 del D.P.R. n. 602 del 1973 ed esposti nell'avviso contestato, evidenzia come gli stessi siano stati stati calcolati nel rispetto della previsione in richiamo. Sulla nullità e illegittimità dell'avviso di addebito INPS ribadisce la tardività dell'eccezione e il difetto di legittimazione della AD.
Per quanto riguarda le eccezioni relative alle qualifiche dirigenziali in quanto riferibile ad un soggetto, la cui nomina si pretenderebbe illegittima perché non avvenuta per il tramite di concorso pubblico, smentisce l'assunto secondo il quale i dipendenti dell'AD, sarebbero stati assunti dal nuovo ente per “chiamata diretta”; ribadisce come le professionalità dei dipendenti, che già prestavano la propria attività lavorativa presso le estinte società del Società_1 , siano pervenute all'ente stesso per diretta volontà del Legislatore,
Conclude chiedendo - in via preliminare, di accertare e dichiarare la inammissibilità del ricorso per carenza di giurisdizione della Corte Tributaria in favore dell'A.G.O.; di accertare e dichiarare la inammissibilità del ricorso a seguito del riconoscimento del debito derivante dalla presentazione delle istanze di adesione alla definizione agevolata;
di accertare e dichiarare la inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992. Nel merito di dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'Agente della Riscossione
e respingere le domande di parte ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto. Il tutto con condanna alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio - anche ex art. 96 c.p.c. -, nella somma indicata in seno all'allegata nota-spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte evidenzia che, l'intimazione di pagamento n. 02720259001345052000, notificata il 17/04/2025, e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 0277620250000045000 (di cui al fascicolo n, 2025/3094), non contengono gli stessi atti sottostanti ma, l'intimazione di pagamento n.
02720259001345052000, pur avendo i medesimi atti sottostanti la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, contiene anche altre cartelle e avvisi di addebito sottostanti. Ambedue, però, presentano atti sottostanti riferibili a contributi INPS per un totale di € 18.533,66,due cartelle di pagamento per somme dovute all'ispettorato del Lavoro di Campobasso rispettivamente per € 41.014,09 e € 41.021,29.
La Corte, per questi atti sottostanti, rileva il proprio difetto di giurisdizione, in favore dell'A.G.O. ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 D.lgs. 546/1992 “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
L'elencazione di cui all'articolo in parola, oltre ad avere ovviamente natura tassativa, parte comunque da un imprescindibile presupposto di fatto che caratterizza le specifiche ipotesi considerate dal legislatore speciale,
e cioè la natura tributaria delle entrate sottoponibili al vaglio delle Corti di Giustizia Tributaria.
Caratteristica, questa, che invece non è certamente ravvisabile in tema di contributi previdenziali INPS e cartelle dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro come nel caso che ci occupa.
Per quanto riguarda l'unico atto sottostante l'impugnato avviso di intimazione N. 02720259001345052000
e cioè la cartella di pagamento n° 02770220003300541001 ( relativa all'imposta di registro, ipotecaria e catastale per l'anno 2020), si evidenzia che la stessa risulta notificata il giorno 01/12/2022 tramite PEC all'indirizzo Email_4 (come risulta dalla ricevuta di avvenuta consegna depositata in atti) e non risulta opposta dal ricorrente.
Per quanto riguarda la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria N. 0277620250000045000
(fascicolo 2025/3094) la medesima, oltre gli atti sottostanti indicati nell'intimazione N.
02720259001345052000, contiene, per quanto di competenza di questa Corte di Giustizia, la sola cartella di pagamento n° 02720190003077400000 ( relativa a ritenute retributive a conguaglio anno 2015 ); si evidenzia che la stessa risulta notificata il giorno 06/05/2029 tramite PEC all'indirizzo Email_4. IT (come risulta dalla ricevuta di avvenuta consegna depositata in atti) e non risulta opposta dal ricorrente.
La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria N. 0277620250000045000 (fascicolo 2025/3094) indica anche altre n° 2 cartelle di pagamento relative a spese di lite giudiziarie con ruolo emesso dall'Ispettorato del lavoro di Campobasso- Isernia-CB.
Da quanto emerge appare del tutto evidente come il ricorrente, che ha lasciato scadere i termini per l'impugnazione delle cartelle di pagamento propedeutiche agli atti oggi impugnati, non è legittimato a far valere eventuali vizi di tali atti attraverso l'impugnazione del successivo avviso di intimazione.
Quest'ultima, infatti, può essere impugnata esclusivamente per vizi propri. (Corte di cassazione sentenza n. 2743 del 4 febbraio 2025).
La Corte, di conseguenza, ritiene privi di fondamento i motivi di ricorso n° 3, n°4, n°5, n°6 , n° 7 e n° 9 del ricorso introduttivo.
Per quanto riguarda gli interessi di mora previsti dall'art. 30 del D.P.R. n. 602 del 1973 ed esposti nell'avviso contestato, la Corte evidenzia come gli stessi siano stati stati calcolati nel rispetto della previsione in richiamo.
Anche il motivo di ricorso n° 9 è infondato.
Con riferimento al primo motivo di ricorso, anch'esso infondato, la Corte osserva che, dopo l'avviso di intimazione, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha 30 giorni per emettere l'iscrizione ipotecaria, ma deve prima inviare una comunicazione preventiva che intima il pagamento entro 5 giorni. Risulta agli atti che le cartelle di pagamento sottostanti l'intimazione di pagamento n. 02720259001345052000 siano state regolarmente notificate al ricorrente e, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ha notificato legittimamente l'intimazione di pagamento e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Anche il secondo motivo di ricorso risulta infondato poiché l'art. 77, ultimo comma, D.P.R. n. 602/1973, prevede che l'agente della riscossione, prima di procedere all'iscrizione dell'ipoteca, debba inviare al debitore una comunicazione, avvisandolo che nel caso di mancato pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni, provvederà all'iscrizione di un'ipoteca sui suoi beni immobili.
La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 25456/2025, del 17 settembre 2025, è stata chiamata a valutare la legittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, inviata dall'agente della riscossione, priva di alcuna indicazione sul bene immobile del contribuente che sarebbe stato colpito dalla misura di garanzia erariale.
Il Supremo Collegio, partendo dall'analisi ermeneutica del citato art. 77, D.P.R. n. 602/1973, ha chiarito che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non deve contenere l'indicazione del bene immobile su cui sarà iscritto il gravame, in quanto l'unico contenuto obbligatorio consta dell'avvertimento al debitore che nel caso di persistente morosità protratta per i successivi 30 giorni, sarà iscritta ipoteca.
Parimenti, da una prospettiva sistematica, il Collegio ha escluso che la previsione normativa, che impone in capo all'agente della riscossione di notificare il predetto avviso al “proprietario dell'immobile”, possa far propendere a favore di una interpretazione difforme, dal momento che detta ultima specificazione va intesa come finalizzata esclusivamente a individuare il destinatario della notifica, ma non anche il contenuto dell'atto recapitato.
Riguardo gli ultimo due motivi di ricorso, anch'essi infondati, il Consiglio di Stato (sentenza n. 346/2021) ha respinto le tesi di illegittimità relative al trasferimento del personale da Equitalia all'Agenzia delle Entrate-
Riscossione (AD), confermando la legittimità del passaggio in blocco.
Si tratta di un trasferimento da soggetti privati a un ente pubblico economico, che non viola le regole sul pubblico concorso poiché il personale mantiene un inquadramento privatistico.
Il ricorso è infondato e le spese seguono la soccombenza che vengono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia e del pregio dell'opera difensiva prestata.
P.Q.M.
La Corte, Sezione I, così provvede: - dichiara il proprio difetto di giurisdizione con riferimento alle cartelle di pagamento relative a sanzioni amministrative non tributarie ed a premi INPS - assegna il termine di mesi tre per la riassunzione del giudizio davanti al competente giudice ordinario;
- rigetta, nel resto, il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, delle spese di causa liquidate in € 4.070,00, oltre rimborso forfettario delle spese (15%).
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAMPOBASSO Sezione 1, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FR IU, Presidente
OS AR, AT
D'IMPERIO CARMINE, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 234/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Campobasso
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02720259001345052000 CATASTO-ALTRO 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02720259001345052000 REGISTRO 2020
proposto da Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02776202500000450000 CATASTO-ALTRO 2020
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02776202500000450000 REGISTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, la Ricorrente_1 P, rappresentata da Nominativo_1. impugnava LA COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI ISCRIZIONE IPOTECARIA N. 0277620250000045000 (fascicolo
2025/3094), NOTIFICATA A MEZZO PEC IL 02/04/2025. e l'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N.
02720259001345052000, NOTIFICATA A MEZZO PEC IL 17/04/2025.
Le cartelle di pagamento sottostanti agli atti oggi impugnati, emessi dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, per un importo pari ad € 108.902,50, si riferiscono a contributi INPS, somme dovute all'Ispettorato del Lavoro di Campobasso e somme dovute all'amministrazione finanziaria.
Il ricorrente, nei motivi di ricorso, eccepisce che:
1. LA COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI ISCRIZIONE IPOTECARIA DEVE SOTTOSTARE AD UN
TERMINE MASSIMO DI EFFICACIA CHE, STANTE IL SILENZIO DEL LEGISLATORE “POTREBBE
INDIVIDUARSI, PER ANALOGIA, NEL TERMINE DI UN ANNO”;
2. LA COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI ISCRIZIONE IPOTECARIA È CARENTE DELL'INDICAZIONE
DEL BENE SU CUI IPOTECA VERREBBE ISCRITTA;
3. LA NOTIFICA DELLE CARTELLE AVVENUTA TRAMITE SERVIZIO POSTALE È NULLA, NON ESSENDO LA RELATA CORRETTAMENTE COMPILATA E SOTTOSCRITTA DAL NOTIFICATORE, CON RICHIESTA
DELLE CARTELLE E DELLE RELATE IN ORIGINALE;
4. LA NOTIFICA DELLE CARTELLE È NULLA PER MANCANZA DELLA DATA IN CUI È AVVENUTA E IN
QUANTO APPOSTA NEL FRONTESPIZIO DELL'ATTO E NON IN CALCE;
5. LA NOTIFICAZIONE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO È INESISTENTE POICHE' LE STESSE SONO
STATE INOLTRATE DA PARTE DI EQUITALIA SENZA IL TRAMITE DI SOGGETTI LEGITTIMATI
ESPRESSAMENTE INDIVIDUATI DALL'ART. 26 DEL d.p.r. 602/73;
6. IL CREDITO RISULTA PRESCRITTO;
7. LE CARTELLE NON RISULTANO MOTIVATE;
8. MANCA IL COMPUTO ANALITICO DEGLI INTERESSI;
9. L'AVVISO DI ADDEBITO DELL'INPS (3272022000020220000968565000) È ILLEGITTIMO E NULLO;
10. LE CARTELLE SONO NULLE POICHE' FIRMATE DA FALSI DIRIGENTI SPROVVISTI DI EFFETTIVA
QUALIFICA;
11. IL PASSAGGIO DEL PERSONALE EQUITALIA AD AD È AFFETTO DA ILLEGITTIMITA'
COSTITUZIONALE.
Conclude chiedendo di annullare gli atti impugnati con vittoria delle spese di giudizio.
Costituendosi in giudizio la AD di Campobasso si opponeva, assumendo, in via preliminare l'inammissibilità del ricorso poiché il ricorrente ha mancato di precisare – in modo inequivoco – l'atto oggetto del ricorso, precisando i contorni delle doglianze che avverso questo ha inteso far valutare al Collegio. Infatti indica, come atto opposto, l'intimazione di pagamento n. 02720259001345052000 presentando però molteplici eccezioni per un preavviso di iscrizione ipotecaria (n. 0277620250000045000 di cui al fascicolo n, 2025/3094).
Sempre preliminarmente rileva il difetto di giurisdizione dell'adito giudice per i seguenti atti sottostanti: l'avviso di addebito (INPS)n. 3272022000020220000968565000; - la cartella n. 02720240002699138 001, notificata a mezzo Pec il 12/06/2024 (ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO); - cartella n. 02720240002699239
001, notificata a mezzo Pec il 12/06/2024 (ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO); - la cartella n.
02720220003504535001 notificata mezzo Pec il giorno 20/12/2022 (ISPETTORATO NAZIONALE DEL
LAVORO); - cartella n. 02720220003504737001, notificata a mezzo Pec il 20/12/2022 (ISPETTORATO
NAZIONALE DEL LAVORO).
Sempre in via preliminare eccepisce l'inammissibilità del ricorso come ex adverso formulato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 primo comma D. Lgs. n.546/1992, poiché tardivo.
Difatti, l'atto impugnato è stato preceduto dalla corretta e tempestiva notifica degli atti presupposti (come si evince dalla documentazione depositata in atti).
In merito ai primi due motivi di ricorso osserva come nessuna norma prescriva che la comunicazione preventiva di ipoteca debba contenere l'indicazione degli immobili che saranno oggetto di iscrizione ipotecaria e non comprende l'altro motivo ( procedimento sine die) di ricorso visto che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 0277620250000045000 è stata notificata a mezzo Pec, come si evince dalla documentazione allegata, in data 02/04/2025. In merito alle eccezioni sollevate da controparte d'inesistenza della notifica delle cartelle sottese all'intimazione di pagamento impugnata n. 02720259001345052000, e alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 0277620250000045000 (di cui al fascicolo n, 2025/3094), si sottolinea che dette notifiche sono avvenute tutte a mezzo PEC e non con raccomandata, per cui non si comprende a cosa si riferisca il ricorrente quando parla di difetto nella relata di data della notificazione, di mancanza di sottoscrizione del notificante, di notifica avvenuta tramite soggetti non legittimati e di richiesta di atti (allegati alle pec) in originale.
Per quanto riguarda la lamentata prescrizione osserva che, anteriormente alla notifica dell'intimazione di pagamento impugnata n. 02720259001345052000, notificata il 17/04/2025, e alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 0277620250000045000 (di cui al fascicolo n, 2025/3094), notificata il 02/04/2025, sono state notificate al ricorrente tutti gli atti sosttostanti. Osserva che la disciplina dettata in materia di motivazione riguarda precipuamente gli atti della Pubblica Amministrazione e non quelli dell'Ente della riscossione.
Per quanto riguarda gli interessi di mora previsti dall'art. 30 del D.P.R. n. 602 del 1973 ed esposti nell'avviso contestato, evidenzia come gli stessi siano stati stati calcolati nel rispetto della previsione in richiamo. Sulla nullità e illegittimità dell'avviso di addebito INPS ribadisce la tardività dell'eccezione e il difetto di legittimazione della AD.
Per quanto riguarda le eccezioni relative alle qualifiche dirigenziali in quanto riferibile ad un soggetto, la cui nomina si pretenderebbe illegittima perché non avvenuta per il tramite di concorso pubblico, smentisce l'assunto secondo il quale i dipendenti dell'AD, sarebbero stati assunti dal nuovo ente per “chiamata diretta”; ribadisce come le professionalità dei dipendenti, che già prestavano la propria attività lavorativa presso le estinte società del Società_1 , siano pervenute all'ente stesso per diretta volontà del Legislatore,
Conclude chiedendo - in via preliminare, di accertare e dichiarare la inammissibilità del ricorso per carenza di giurisdizione della Corte Tributaria in favore dell'A.G.O.; di accertare e dichiarare la inammissibilità del ricorso a seguito del riconoscimento del debito derivante dalla presentazione delle istanze di adesione alla definizione agevolata;
di accertare e dichiarare la inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992. Nel merito di dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'Agente della Riscossione
e respingere le domande di parte ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto. Il tutto con condanna alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio - anche ex art. 96 c.p.c. -, nella somma indicata in seno all'allegata nota-spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte evidenzia che, l'intimazione di pagamento n. 02720259001345052000, notificata il 17/04/2025, e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 0277620250000045000 (di cui al fascicolo n, 2025/3094), non contengono gli stessi atti sottostanti ma, l'intimazione di pagamento n.
02720259001345052000, pur avendo i medesimi atti sottostanti la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, contiene anche altre cartelle e avvisi di addebito sottostanti. Ambedue, però, presentano atti sottostanti riferibili a contributi INPS per un totale di € 18.533,66,due cartelle di pagamento per somme dovute all'ispettorato del Lavoro di Campobasso rispettivamente per € 41.014,09 e € 41.021,29.
La Corte, per questi atti sottostanti, rileva il proprio difetto di giurisdizione, in favore dell'A.G.O. ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 D.lgs. 546/1992 “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
L'elencazione di cui all'articolo in parola, oltre ad avere ovviamente natura tassativa, parte comunque da un imprescindibile presupposto di fatto che caratterizza le specifiche ipotesi considerate dal legislatore speciale,
e cioè la natura tributaria delle entrate sottoponibili al vaglio delle Corti di Giustizia Tributaria.
Caratteristica, questa, che invece non è certamente ravvisabile in tema di contributi previdenziali INPS e cartelle dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro come nel caso che ci occupa.
Per quanto riguarda l'unico atto sottostante l'impugnato avviso di intimazione N. 02720259001345052000
e cioè la cartella di pagamento n° 02770220003300541001 ( relativa all'imposta di registro, ipotecaria e catastale per l'anno 2020), si evidenzia che la stessa risulta notificata il giorno 01/12/2022 tramite PEC all'indirizzo Email_4 (come risulta dalla ricevuta di avvenuta consegna depositata in atti) e non risulta opposta dal ricorrente.
Per quanto riguarda la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria N. 0277620250000045000
(fascicolo 2025/3094) la medesima, oltre gli atti sottostanti indicati nell'intimazione N.
02720259001345052000, contiene, per quanto di competenza di questa Corte di Giustizia, la sola cartella di pagamento n° 02720190003077400000 ( relativa a ritenute retributive a conguaglio anno 2015 ); si evidenzia che la stessa risulta notificata il giorno 06/05/2029 tramite PEC all'indirizzo Email_4. IT (come risulta dalla ricevuta di avvenuta consegna depositata in atti) e non risulta opposta dal ricorrente.
La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria N. 0277620250000045000 (fascicolo 2025/3094) indica anche altre n° 2 cartelle di pagamento relative a spese di lite giudiziarie con ruolo emesso dall'Ispettorato del lavoro di Campobasso- Isernia-CB.
Da quanto emerge appare del tutto evidente come il ricorrente, che ha lasciato scadere i termini per l'impugnazione delle cartelle di pagamento propedeutiche agli atti oggi impugnati, non è legittimato a far valere eventuali vizi di tali atti attraverso l'impugnazione del successivo avviso di intimazione.
Quest'ultima, infatti, può essere impugnata esclusivamente per vizi propri. (Corte di cassazione sentenza n. 2743 del 4 febbraio 2025).
La Corte, di conseguenza, ritiene privi di fondamento i motivi di ricorso n° 3, n°4, n°5, n°6 , n° 7 e n° 9 del ricorso introduttivo.
Per quanto riguarda gli interessi di mora previsti dall'art. 30 del D.P.R. n. 602 del 1973 ed esposti nell'avviso contestato, la Corte evidenzia come gli stessi siano stati stati calcolati nel rispetto della previsione in richiamo.
Anche il motivo di ricorso n° 9 è infondato.
Con riferimento al primo motivo di ricorso, anch'esso infondato, la Corte osserva che, dopo l'avviso di intimazione, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha 30 giorni per emettere l'iscrizione ipotecaria, ma deve prima inviare una comunicazione preventiva che intima il pagamento entro 5 giorni. Risulta agli atti che le cartelle di pagamento sottostanti l'intimazione di pagamento n. 02720259001345052000 siano state regolarmente notificate al ricorrente e, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ha notificato legittimamente l'intimazione di pagamento e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Anche il secondo motivo di ricorso risulta infondato poiché l'art. 77, ultimo comma, D.P.R. n. 602/1973, prevede che l'agente della riscossione, prima di procedere all'iscrizione dell'ipoteca, debba inviare al debitore una comunicazione, avvisandolo che nel caso di mancato pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni, provvederà all'iscrizione di un'ipoteca sui suoi beni immobili.
La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 25456/2025, del 17 settembre 2025, è stata chiamata a valutare la legittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, inviata dall'agente della riscossione, priva di alcuna indicazione sul bene immobile del contribuente che sarebbe stato colpito dalla misura di garanzia erariale.
Il Supremo Collegio, partendo dall'analisi ermeneutica del citato art. 77, D.P.R. n. 602/1973, ha chiarito che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non deve contenere l'indicazione del bene immobile su cui sarà iscritto il gravame, in quanto l'unico contenuto obbligatorio consta dell'avvertimento al debitore che nel caso di persistente morosità protratta per i successivi 30 giorni, sarà iscritta ipoteca.
Parimenti, da una prospettiva sistematica, il Collegio ha escluso che la previsione normativa, che impone in capo all'agente della riscossione di notificare il predetto avviso al “proprietario dell'immobile”, possa far propendere a favore di una interpretazione difforme, dal momento che detta ultima specificazione va intesa come finalizzata esclusivamente a individuare il destinatario della notifica, ma non anche il contenuto dell'atto recapitato.
Riguardo gli ultimo due motivi di ricorso, anch'essi infondati, il Consiglio di Stato (sentenza n. 346/2021) ha respinto le tesi di illegittimità relative al trasferimento del personale da Equitalia all'Agenzia delle Entrate-
Riscossione (AD), confermando la legittimità del passaggio in blocco.
Si tratta di un trasferimento da soggetti privati a un ente pubblico economico, che non viola le regole sul pubblico concorso poiché il personale mantiene un inquadramento privatistico.
Il ricorso è infondato e le spese seguono la soccombenza che vengono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia e del pregio dell'opera difensiva prestata.
P.Q.M.
La Corte, Sezione I, così provvede: - dichiara il proprio difetto di giurisdizione con riferimento alle cartelle di pagamento relative a sanzioni amministrative non tributarie ed a premi INPS - assegna il termine di mesi tre per la riassunzione del giudizio davanti al competente giudice ordinario;
- rigetta, nel resto, il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, delle spese di causa liquidate in € 4.070,00, oltre rimborso forfettario delle spese (15%).