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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VII, sentenza 29/01/2026, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 376/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 7, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZANNINI CARLO, Presidente e TO
FO EL, TO
PERNA DANIELE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3034/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249010139641000 TARI
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820110035086330000 IVA-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120032612311000 I.C.I. 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0282012000037428592000 TARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0282012000037428592000 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820150024377712000 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820170016901076000 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820180024813541000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120026525255000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820140029755048000
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 217/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente : il difensore si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento.
Resistente : l'ufficio si riporta alle controdeduzioni e chiede il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento in epigrafe emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, notificata 16.4.2025, riferita a più cartelle di pagamento delle quali impugnate solo quelle per IVA, diritti camerali, TARSU ed ICI come dettagliate in ricorso così escluse quelle per tributi non di competenza dell'intestata Corte.
Deduceva: la carenza di soggettività passiva;
la prescrizione delle pretese;
la violazione dell'art. 72, commi
4 e 5, d.lgs 15 novembre 1993 n. 507, dell'art. 24 cost.., dell'art. 7, 16 e 17 della l. 212/2000 (c.d. statuto del contribuente), nonché dell'art. 8 del d.lgs 32/2001; l'omessa e/o irregolare notifica delle cartelle;
necessitare l'esibizione da parte del Concessionario delle cartelle notificate;
la decadenza dal credito;
la mancata specificazione ed indicazione della normativa applicata per la determinazione delle sanzioni;
la violazione del art. 24 cost. nonché violazione delle disposizioni in materia di trasparenza amministrativa;
la nullità dell'intimazione per difetto di forma, contenuto e sottoscrizione;
la mancata sanatoria per difetto di opposizione.
Allegava documentazione e l'atto impugnato concludendo per l'annullamento dell'intimazione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione deducendo: il proprio corretto comportamento;
la regolare notifica delle cartelle presupposto dell'atto impugnato;
la notificazione di plurimi atti interruttivi della prescrizione;
non ricorrere l'invocata prescrizione;
la propria estraneità agli atti di competenza dell'Ente creditore.
Allegava documentazione e concludeva per il rigetto del ricorso.
Il ricorrente depositava memorie illustrative contestando l'assunto dell'Ufficio circa la valida notificazione degli atti prodotti. All'udienza pubblica del 21.1.2026, presenti le parti di cui al processo verbale, il ricorso era deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il Concessionario versa in giudizio l'intimazione di pagamento n. 02820219001046522/00 notificata a mezzo messo in data 23.10.2021 con consegna a mani del destinatario Ricorrente_1.
Tale risultanza notificatoria è contestabile solo con querela di falso.
Detta intimazione contiene tutte le cartelle impugnate dal ricorrente quali presupposto della stessa ad eccezione di quella n. 02820180024813541000 relativa a TARI anni 2014 e 2015 a favore del Comune di
Pietramelara.
La mancata impugnazione di un'intimazione di pagamento comporta la cristallizzazione della pretesa di talché i carichi di cui alle cartelle ivi indicati non sono più contestabili (Cass. n. 6436/2025; Cass. n.
23346/2024; Cass. n. 29594/2025).
Se ne ha che per tale assorbente motivo il ricorso relativamente a tali pretese è infondato e ciò indipendentemente dalla regolare notifica delle cartelle esattoriali.
Per i tributi di cui alle menzionate cartelle la prescrizione è pacificamente decennale e/o quinquennale, termini questi non decorsi alla data di notifica dell'atto impugnato del 14.4.2025 rispetto alla notifica di detta intimazione avvenuta in data 23.10.2021 e ciò a prescindere dalla sospensione dei termini di prescrizione derivante dalla normativa post covid.
Quanto alla cartella n. 02820180024813541000, non ricompresa in detta intimazione, questa viene indicata nell'atto impugnato come notificata il 5.6.2019.
Dall'esame degli atti la stessa risulta notificata per irreperibilità assoluta in data 13.5.2019 e deposito presso la casa comunale in data 4.6.2019 come da elenco prodotto.
Tali risultanze notificatorie sono impugnabili solo con querela di falso.
In difetto di atti interruttivi quanto alla stessa poiché non rinvenuti la prescrizione della pretesa maturava il
13.5.2024.
Per effetto dell'art. 68 del D.L. 18/20 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché art. 12 del D.L.vo
159/2015, secondo comma, come richiamato, i termini per cui è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si è verificata la sospensione sono prorogati, in deroga alle disposizioni dello Statuto del contribuente, di giorni 542.
Aggiungendo detti 542 alla data del 13.05.2024 l'intimazione risulta notificata tempestivamente dal che nessuna decadenza o prescrizione si è verificata con riferimento alla pretesa portata dall'atto impugnato sulla scorta della presupposta e richiamata ingiunzione.
Difatti effettuando gli opportuni calcoli il concessionario aveva tempo per notificare l'atto opposto fino al
7.1.2026. Va, pertanto, il ricorso rigettato, assorbito ogni altro motivo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle
Entrate Riscossione che si liquidano in euro 400,00 oltre accessori di legge per spese forfettizzate, IVA e
CPA, se dovuti Caserta lì 21.01.2026 Il V. Presidente TO dott. Carlo Zannini
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 7, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZANNINI CARLO, Presidente e TO
FO EL, TO
PERNA DANIELE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3034/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249010139641000 TARI
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820110035086330000 IVA-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120032612311000 I.C.I. 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0282012000037428592000 TARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0282012000037428592000 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820150024377712000 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820170016901076000 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820180024813541000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120026525255000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820140029755048000
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 217/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente : il difensore si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento.
Resistente : l'ufficio si riporta alle controdeduzioni e chiede il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento in epigrafe emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, notificata 16.4.2025, riferita a più cartelle di pagamento delle quali impugnate solo quelle per IVA, diritti camerali, TARSU ed ICI come dettagliate in ricorso così escluse quelle per tributi non di competenza dell'intestata Corte.
Deduceva: la carenza di soggettività passiva;
la prescrizione delle pretese;
la violazione dell'art. 72, commi
4 e 5, d.lgs 15 novembre 1993 n. 507, dell'art. 24 cost.., dell'art. 7, 16 e 17 della l. 212/2000 (c.d. statuto del contribuente), nonché dell'art. 8 del d.lgs 32/2001; l'omessa e/o irregolare notifica delle cartelle;
necessitare l'esibizione da parte del Concessionario delle cartelle notificate;
la decadenza dal credito;
la mancata specificazione ed indicazione della normativa applicata per la determinazione delle sanzioni;
la violazione del art. 24 cost. nonché violazione delle disposizioni in materia di trasparenza amministrativa;
la nullità dell'intimazione per difetto di forma, contenuto e sottoscrizione;
la mancata sanatoria per difetto di opposizione.
Allegava documentazione e l'atto impugnato concludendo per l'annullamento dell'intimazione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione deducendo: il proprio corretto comportamento;
la regolare notifica delle cartelle presupposto dell'atto impugnato;
la notificazione di plurimi atti interruttivi della prescrizione;
non ricorrere l'invocata prescrizione;
la propria estraneità agli atti di competenza dell'Ente creditore.
Allegava documentazione e concludeva per il rigetto del ricorso.
Il ricorrente depositava memorie illustrative contestando l'assunto dell'Ufficio circa la valida notificazione degli atti prodotti. All'udienza pubblica del 21.1.2026, presenti le parti di cui al processo verbale, il ricorso era deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il Concessionario versa in giudizio l'intimazione di pagamento n. 02820219001046522/00 notificata a mezzo messo in data 23.10.2021 con consegna a mani del destinatario Ricorrente_1.
Tale risultanza notificatoria è contestabile solo con querela di falso.
Detta intimazione contiene tutte le cartelle impugnate dal ricorrente quali presupposto della stessa ad eccezione di quella n. 02820180024813541000 relativa a TARI anni 2014 e 2015 a favore del Comune di
Pietramelara.
La mancata impugnazione di un'intimazione di pagamento comporta la cristallizzazione della pretesa di talché i carichi di cui alle cartelle ivi indicati non sono più contestabili (Cass. n. 6436/2025; Cass. n.
23346/2024; Cass. n. 29594/2025).
Se ne ha che per tale assorbente motivo il ricorso relativamente a tali pretese è infondato e ciò indipendentemente dalla regolare notifica delle cartelle esattoriali.
Per i tributi di cui alle menzionate cartelle la prescrizione è pacificamente decennale e/o quinquennale, termini questi non decorsi alla data di notifica dell'atto impugnato del 14.4.2025 rispetto alla notifica di detta intimazione avvenuta in data 23.10.2021 e ciò a prescindere dalla sospensione dei termini di prescrizione derivante dalla normativa post covid.
Quanto alla cartella n. 02820180024813541000, non ricompresa in detta intimazione, questa viene indicata nell'atto impugnato come notificata il 5.6.2019.
Dall'esame degli atti la stessa risulta notificata per irreperibilità assoluta in data 13.5.2019 e deposito presso la casa comunale in data 4.6.2019 come da elenco prodotto.
Tali risultanze notificatorie sono impugnabili solo con querela di falso.
In difetto di atti interruttivi quanto alla stessa poiché non rinvenuti la prescrizione della pretesa maturava il
13.5.2024.
Per effetto dell'art. 68 del D.L. 18/20 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché art. 12 del D.L.vo
159/2015, secondo comma, come richiamato, i termini per cui è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si è verificata la sospensione sono prorogati, in deroga alle disposizioni dello Statuto del contribuente, di giorni 542.
Aggiungendo detti 542 alla data del 13.05.2024 l'intimazione risulta notificata tempestivamente dal che nessuna decadenza o prescrizione si è verificata con riferimento alla pretesa portata dall'atto impugnato sulla scorta della presupposta e richiamata ingiunzione.
Difatti effettuando gli opportuni calcoli il concessionario aveva tempo per notificare l'atto opposto fino al
7.1.2026. Va, pertanto, il ricorso rigettato, assorbito ogni altro motivo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle
Entrate Riscossione che si liquidano in euro 400,00 oltre accessori di legge per spese forfettizzate, IVA e
CPA, se dovuti Caserta lì 21.01.2026 Il V. Presidente TO dott. Carlo Zannini