Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VII, sentenza 29/01/2026, n. 376
CGT1
Sentenza 29 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Impugnazione avviso di intimazione

    La Corte ritiene che l'avviso di intimazione, regolarmente notificato, contenga tutte le cartelle impugnate, ad eccezione di una non ricompresa nell'intimazione stessa. La mancata impugnazione dell'intimazione comporta la cristallizzazione della pretesa e l'impossibilità di contestare i carichi in essa indicati. Per la cartella non ricompresa nell'intimazione, la notifica è avvenuta nei termini di legge, considerando anche la sospensione dei termini dovuta alla normativa post covid.

  • Rigettato
    Vizi delle cartelle di pagamento

    La Corte ritiene che la mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento, che riporta le cartelle, renda inammissibile la contestazione delle cartelle stesse. Per la cartella non ricompresa nell'intimazione, la notifica è stata ritenuta tempestiva considerando i termini di legge e le sospensioni applicabili.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VII, sentenza 29/01/2026, n. 376
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta
    Numero : 376
    Data del deposito : 29 gennaio 2026

    Testo completo