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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIX, sentenza 23/01/2026, n. 993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 993 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 993/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ALVINO FEDERICO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8457/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Rappresentante_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Napoli - Via S.aspreno 2 80055 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071.2024.904941224 CAMERA DI COMME 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22430/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 07.04.2025 il ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n.
0712024904941224/000 notificata in data 24.02.2025 e le cartelle di pagamento sottostanti e i relativi ruoli.
In particolare, eccepisce:
1. Prescrizione quinquennale del diritto camerale;
2. Illegittimità dell'intimazione;
3. Violazione del principio di motivazione. Conclude chiedendo dichiararsi la nullità e/o illegittimità dell'avviso di intimazione e delle cartelle di pagamento e di ogni altro ad essa prodromico o successivo, vinte le spese di lite.
Risulta costituita la Camera di Commercio, che contesta le avverse deduzioni e chiede dichiararsi la propria carenza di legittimazione passiva per le attività di competenza di Agenzia delle Entrate - Riscossione.
Non risulta costituita Agenzia delle Entrate - Riscossione.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.
Il contribuente in data 24/02/2025 ha ricevuto dalla Agenzia Delle Entrate - Riscossione l'intimazione di pagamento n° 071.2024.904941224/000 afferente la cartella n. 071.2014.0024325147.001, asseritamente notificata il 23/09/2014, relativa al diritto annuale Camera di Commercio, anno 2011. A fronte della mancata prova in giudizio della regolare notifica della predetta cartella di pagamento n. 071.2014.0024325147.001,
o di qualsivoglia altro atto intermedio precentemente alla notifica della intimazione di pagamento n°
071.2024.904941224/000, deve essere dichiarato prescritta la pretesa tributaria relativa al diritto camerale per l'anno 2011.
Ed infatti, ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c., si prescrive in cinque anni il diritto relativo a contributi periodici, come il diritto camerale, che deve essere corrisposto annualmente alla competente Camera di Commercio.
Tale termine prescrizionale decorre, nel caso in esame, dall'anno successivo a quello di riferimento del contributo, ossia dal 1° gennaio 2012. La cartella esattoriale sarebbe stata notificata, secondo quanto indicato nell'intimazione, in data 23 settembre 2014, e pertanto il termine quinquennale di prescrizione si sarebbe interrotto unicamente in presenza di validi e tempestivi atti interruttivi notificati al contribuente. Tuttavia, non risulta che, successivamente alla predetta notifica, siano stati notificati ulteriori atti di riscossione, idonei a interrompere la prescrizione. L'intimazione di pagamento è stata notificata in data 24 febbraio 2024, quindi ben oltre il termine quinquennale decorrente dalla data di notifica della cartella e in difetto di qualsivoglia atto interruttivo, con conseguente estinzione del diritto di credito per intervenuta prescrizione, in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità per il quale il diritto annuale camerale si prescrive in 5 anni (Cfr: Cass. Civ. Sez. V ord. 25/05/2021 n.14244; Cass. Civ. Sez. V ord. 21/07/2022
n.22897, Cass. Civ. Sez. V ord. 13/12/2023 n.34890, Cass. SS.UU. 17/11/2016 n.23397).
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando accoglie il ricorso, condannando alle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna Agenzia delle Entrate - Riscossione al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 250,00, oltre accessori di legge e contributo unificato, da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ALVINO FEDERICO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8457/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Rappresentante_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Napoli - Via S.aspreno 2 80055 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071.2024.904941224 CAMERA DI COMME 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22430/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 07.04.2025 il ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n.
0712024904941224/000 notificata in data 24.02.2025 e le cartelle di pagamento sottostanti e i relativi ruoli.
In particolare, eccepisce:
1. Prescrizione quinquennale del diritto camerale;
2. Illegittimità dell'intimazione;
3. Violazione del principio di motivazione. Conclude chiedendo dichiararsi la nullità e/o illegittimità dell'avviso di intimazione e delle cartelle di pagamento e di ogni altro ad essa prodromico o successivo, vinte le spese di lite.
Risulta costituita la Camera di Commercio, che contesta le avverse deduzioni e chiede dichiararsi la propria carenza di legittimazione passiva per le attività di competenza di Agenzia delle Entrate - Riscossione.
Non risulta costituita Agenzia delle Entrate - Riscossione.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.
Il contribuente in data 24/02/2025 ha ricevuto dalla Agenzia Delle Entrate - Riscossione l'intimazione di pagamento n° 071.2024.904941224/000 afferente la cartella n. 071.2014.0024325147.001, asseritamente notificata il 23/09/2014, relativa al diritto annuale Camera di Commercio, anno 2011. A fronte della mancata prova in giudizio della regolare notifica della predetta cartella di pagamento n. 071.2014.0024325147.001,
o di qualsivoglia altro atto intermedio precentemente alla notifica della intimazione di pagamento n°
071.2024.904941224/000, deve essere dichiarato prescritta la pretesa tributaria relativa al diritto camerale per l'anno 2011.
Ed infatti, ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c., si prescrive in cinque anni il diritto relativo a contributi periodici, come il diritto camerale, che deve essere corrisposto annualmente alla competente Camera di Commercio.
Tale termine prescrizionale decorre, nel caso in esame, dall'anno successivo a quello di riferimento del contributo, ossia dal 1° gennaio 2012. La cartella esattoriale sarebbe stata notificata, secondo quanto indicato nell'intimazione, in data 23 settembre 2014, e pertanto il termine quinquennale di prescrizione si sarebbe interrotto unicamente in presenza di validi e tempestivi atti interruttivi notificati al contribuente. Tuttavia, non risulta che, successivamente alla predetta notifica, siano stati notificati ulteriori atti di riscossione, idonei a interrompere la prescrizione. L'intimazione di pagamento è stata notificata in data 24 febbraio 2024, quindi ben oltre il termine quinquennale decorrente dalla data di notifica della cartella e in difetto di qualsivoglia atto interruttivo, con conseguente estinzione del diritto di credito per intervenuta prescrizione, in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità per il quale il diritto annuale camerale si prescrive in 5 anni (Cfr: Cass. Civ. Sez. V ord. 25/05/2021 n.14244; Cass. Civ. Sez. V ord. 21/07/2022
n.22897, Cass. Civ. Sez. V ord. 13/12/2023 n.34890, Cass. SS.UU. 17/11/2016 n.23397).
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando accoglie il ricorso, condannando alle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna Agenzia delle Entrate - Riscossione al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 250,00, oltre accessori di legge e contributo unificato, da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario.