CGT2
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 09/02/2026, n. 1194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1194 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1194/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LOMBARDO LUIGI, Presidente NO ANDREA, Relatore COSTANZO MASSIMO RICCARDO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 2605/2024 depositato il 27/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Indirizzo_1Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa -
elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 10191/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 13 e pubblicata il 13/05/2021
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 2008018281 IRPEF-ALTRO a seguito di discussione in camera di consiglio
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrente_1, difeso dai dott. Difensore_1 e Difensore_2, ha adito questa Corte per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza indicata in intestazione, emessa dalla
Commissione Tributaria Regionale Sicilia, sez. staccata di Catania, tesa a riconoscere ex art. 9 comma 17, Legge 27.12.2002 n. 289, il rimborso del 90% delle somme pagate per imposte dirette in relazione al triennio 1990 – 1992, oltre alle spese di lite. Parte ricorrente ha rappresentato di non aver ricevuto l'integrale rimborso ed ha insistito, pertanto, affinché fosse corrisposta l'intera somma determinata in fase di merito.
L'Agenzia delle Entrate, nel corso del giudizio, ha allegato e documentato di aver provveduto alla convalida integrale del rimborso.
All'esito della camera di consiglio odierna, è stata assunta la decisione.
Orbene, a fronte dell'integrale erogazione del rimborso richiesto, non può che dichiararsi cessata la materia del contendere.
Le spese del giudizio vanno compensate tra le parti. Nella valutazione del ritardo nell'erogazione del rimborso deve tenersi conto delle notevolissime, se non “eccezionali”
(nell'accezione di cui all'art. 15 co. 2 D.lgs. 546/92), difficoltà riscontrate dagli uffici provinciali competenti, nel gestire una enorme mole di rimborsi, riconosciuti ai sensi della normativa sopra richiamata, in virtù del mero fatto di essere residenti in uno dei comuni interessati dall'evento calamitoso anzidetto.
Va peraltro osservato che la giurisprudenza, sia di legittimità, sia di questa Corte tributaria di II grado, sulle questioni affrontate, non era affatto attestata sulle attuali posizioni, univocamente favorevoli al contribuente, sulla questione relativa alla
“dimidiazione” del rimborso riconosciuto dal giudice di merito, in caso di incapienza dei fondi, ai sensi dell'art. 1, comma 665, legge n. 190 del 2014 (v., sul punto, Cass. civ. ord. n.
8380 del 2021 e tutta la giurisprudenza, favorevole all'ufficio, ivi richiamata). Soltanto a partire dal 2022 ha iniziato a farsi strada il contrario orientamento, oggi consolidato (Cass., sent.: n. 16289 del 2022, n. 16290 del 2022, n. 23379 del 2022 e n. 13280 del 2022), secondo il quale “nel giudizio tributario di ottemperanza di cui all'art. 70 d.lg. n. 546 del 1992, il giudice dell'ottemperanza, adito dal contribuente per l'esecuzione del giudicato scaturente da decisione ricognitiva del diritto al rimborso d'imposte per effetto di benefici fiscali accordati in conseguenza di eventi calamitosi, deve accertare la disponibilità degli appositi fondi stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 665, legge n. 190 del 2014 - come modificato dall'art. 16-octies d.l. n. 91 del 2017 e dall'art. 29
d.l. n. 162 del 2019- e, in caso di verificata incapienza, deve attivare, con determinazioni specifiche anche tramite la nomina di un commissario ad acta, le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare completa esecuzione alla decisione del giudice di merito, compresa
l'emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso, non essendo desumibile dalla normativa di riferimento, interpretata alla luce dei principi costituzionali e convenzionali, alcuna possibile falcidia di diritti patrimoniali del contribuente giudizialmente accertati”.
Ciò ha finito, nell'ultimo periodo, per aggravare ulteriormente le difficoltà operative degli uffici provinciali coinvolti (D.P. di Catania, Ragusa e Siracusa), nella gestione dei rimborsi in oggetto, sì da indurre a ritenere giustificabile il ritardo in argomento, nell'ottica della delineazione del riparto delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catania, il 3 febbraio 2026
Il giudice relatore Il Presidente
RE AN GI BA
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LOMBARDO LUIGI, Presidente NO ANDREA, Relatore COSTANZO MASSIMO RICCARDO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 2605/2024 depositato il 27/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Indirizzo_1Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa -
elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 10191/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 13 e pubblicata il 13/05/2021
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 2008018281 IRPEF-ALTRO a seguito di discussione in camera di consiglio
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrente_1, difeso dai dott. Difensore_1 e Difensore_2, ha adito questa Corte per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza indicata in intestazione, emessa dalla
Commissione Tributaria Regionale Sicilia, sez. staccata di Catania, tesa a riconoscere ex art. 9 comma 17, Legge 27.12.2002 n. 289, il rimborso del 90% delle somme pagate per imposte dirette in relazione al triennio 1990 – 1992, oltre alle spese di lite. Parte ricorrente ha rappresentato di non aver ricevuto l'integrale rimborso ed ha insistito, pertanto, affinché fosse corrisposta l'intera somma determinata in fase di merito.
L'Agenzia delle Entrate, nel corso del giudizio, ha allegato e documentato di aver provveduto alla convalida integrale del rimborso.
All'esito della camera di consiglio odierna, è stata assunta la decisione.
Orbene, a fronte dell'integrale erogazione del rimborso richiesto, non può che dichiararsi cessata la materia del contendere.
Le spese del giudizio vanno compensate tra le parti. Nella valutazione del ritardo nell'erogazione del rimborso deve tenersi conto delle notevolissime, se non “eccezionali”
(nell'accezione di cui all'art. 15 co. 2 D.lgs. 546/92), difficoltà riscontrate dagli uffici provinciali competenti, nel gestire una enorme mole di rimborsi, riconosciuti ai sensi della normativa sopra richiamata, in virtù del mero fatto di essere residenti in uno dei comuni interessati dall'evento calamitoso anzidetto.
Va peraltro osservato che la giurisprudenza, sia di legittimità, sia di questa Corte tributaria di II grado, sulle questioni affrontate, non era affatto attestata sulle attuali posizioni, univocamente favorevoli al contribuente, sulla questione relativa alla
“dimidiazione” del rimborso riconosciuto dal giudice di merito, in caso di incapienza dei fondi, ai sensi dell'art. 1, comma 665, legge n. 190 del 2014 (v., sul punto, Cass. civ. ord. n.
8380 del 2021 e tutta la giurisprudenza, favorevole all'ufficio, ivi richiamata). Soltanto a partire dal 2022 ha iniziato a farsi strada il contrario orientamento, oggi consolidato (Cass., sent.: n. 16289 del 2022, n. 16290 del 2022, n. 23379 del 2022 e n. 13280 del 2022), secondo il quale “nel giudizio tributario di ottemperanza di cui all'art. 70 d.lg. n. 546 del 1992, il giudice dell'ottemperanza, adito dal contribuente per l'esecuzione del giudicato scaturente da decisione ricognitiva del diritto al rimborso d'imposte per effetto di benefici fiscali accordati in conseguenza di eventi calamitosi, deve accertare la disponibilità degli appositi fondi stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 665, legge n. 190 del 2014 - come modificato dall'art. 16-octies d.l. n. 91 del 2017 e dall'art. 29
d.l. n. 162 del 2019- e, in caso di verificata incapienza, deve attivare, con determinazioni specifiche anche tramite la nomina di un commissario ad acta, le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare completa esecuzione alla decisione del giudice di merito, compresa
l'emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso, non essendo desumibile dalla normativa di riferimento, interpretata alla luce dei principi costituzionali e convenzionali, alcuna possibile falcidia di diritti patrimoniali del contribuente giudizialmente accertati”.
Ciò ha finito, nell'ultimo periodo, per aggravare ulteriormente le difficoltà operative degli uffici provinciali coinvolti (D.P. di Catania, Ragusa e Siracusa), nella gestione dei rimborsi in oggetto, sì da indurre a ritenere giustificabile il ritardo in argomento, nell'ottica della delineazione del riparto delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catania, il 3 febbraio 2026
Il giudice relatore Il Presidente
RE AN GI BA