Articolo 297 del Codice della navigazione
Articolo 296Articolo 298
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21 aprile 1942
Art. 297.
(Doveri del comandante prima della partenza).

Prima della partenza il comandante, oltre a promuovere la visita nei modi previsti dal presente codice, deve di persona accertarsi che la nave sia idonea al viaggio da intraprendere, bene armata ed equipaggiata. Deve altresi' accertarsi che la nave sia convenientemente caricata e stivata.

Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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