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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Varese, sez. II, sentenza 02/01/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Varese |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 2, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
TA CARMELO, Giudice monocratico in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 284/2024 depositato il 23/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cislago
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 192 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 322/2025 depositato il
20/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: “Voglia l'Onorevole Corte adìta, in accoglimento del ricorso, annullare l'atto impugnato ponendo altresì a carico dell'Ufficio tutte le spese del giudizio.”
Resistente non costituita
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 10 aprile 2024, Ricorrente_1 proponeva ricorso nei confronti dell'Amministrazione Comunale di Cislago impugnando l'avviso di accertamento numero 192/2023 notificatole il 19 dicembre 2023 riguardante l' IMU relativa all'anno 2018, riferibile ad un terreno, per complessivi 834,00 Euro.
In particolare, la ricorrente deduceva la mancanza di una deliberazione della Giunta Comunale “relativa alla determinazione del valore delle aree edificabili ai fini IMU per il 2018…”; rilevava che in sede di interlocuzione si faceva riferimento ai “valori minimi di riferimento per le aree fabbricabili approvati…” nel
2012; deduceva, infine, che l'effettivo valore del terreno era molto più basso di quello preso a base dell'imposta da parte dell'Amministrazione Comunale.
Quest'ultima non si è costituita in giudizio.
Ad esito dell'udienza del 10 novembre 2025 la causa veniva decisa come da dispositivo riportato in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il terreno per cui è causa (di cui la ricorrente è comproprietaria) è stato qualificato come agricolo sino a quando l'Amministrazione Comunale, con variante al Piano di Gestione del Territorio non ne ha modificato, nel 2016, la destinazione consentendone l'utilizzo per la “realizzazione di insediamenti produttivi”.
Nel “verbale di accertamento con adesione” in copia agli atti (che ha avuto esito genericamente e vagamente interlocutorio) si fa espresso riferimento alla deliberazione della Giunta Comunale di Cislago numero 143 del 29 giugno 2017 che riguarda la “definizione dei valori minimi di riferimento delle aree fabbricabili”. Tale deliberazione, anch'essa in copia agli atti, indica in 78,00 Euro per metro quadrato il “prezzo di acquisizione” delle aree destinate ad insediamenti produttivi. Tale cifra, quindi, può costituire legittimo e congruo criterio di determinazione del valore del terreno oggetto del presente giudizio trattandosi del prezzo di acquisizione, di per sé inferiore al prezzo di cessione (ad aziende produttive) e quindi di una sorta di “prezzo di mercato” valutato nella sua quantificazione più bassa.
Tale giudizio di congruità del valore del bene preso a base dell'imposizione fiscale comporta il rigetto del ricorso senza alcuna statuizione sulle spese processuali stante la mancata costituzione in giudizio dell'ente impositore.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Varese in composizione monocratica respinge il ricorso .
Così deciso in Varese il 10 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Carmelo Leotta
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 2, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
TA CARMELO, Giudice monocratico in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 284/2024 depositato il 23/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cislago
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 192 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 322/2025 depositato il
20/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: “Voglia l'Onorevole Corte adìta, in accoglimento del ricorso, annullare l'atto impugnato ponendo altresì a carico dell'Ufficio tutte le spese del giudizio.”
Resistente non costituita
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 10 aprile 2024, Ricorrente_1 proponeva ricorso nei confronti dell'Amministrazione Comunale di Cislago impugnando l'avviso di accertamento numero 192/2023 notificatole il 19 dicembre 2023 riguardante l' IMU relativa all'anno 2018, riferibile ad un terreno, per complessivi 834,00 Euro.
In particolare, la ricorrente deduceva la mancanza di una deliberazione della Giunta Comunale “relativa alla determinazione del valore delle aree edificabili ai fini IMU per il 2018…”; rilevava che in sede di interlocuzione si faceva riferimento ai “valori minimi di riferimento per le aree fabbricabili approvati…” nel
2012; deduceva, infine, che l'effettivo valore del terreno era molto più basso di quello preso a base dell'imposta da parte dell'Amministrazione Comunale.
Quest'ultima non si è costituita in giudizio.
Ad esito dell'udienza del 10 novembre 2025 la causa veniva decisa come da dispositivo riportato in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il terreno per cui è causa (di cui la ricorrente è comproprietaria) è stato qualificato come agricolo sino a quando l'Amministrazione Comunale, con variante al Piano di Gestione del Territorio non ne ha modificato, nel 2016, la destinazione consentendone l'utilizzo per la “realizzazione di insediamenti produttivi”.
Nel “verbale di accertamento con adesione” in copia agli atti (che ha avuto esito genericamente e vagamente interlocutorio) si fa espresso riferimento alla deliberazione della Giunta Comunale di Cislago numero 143 del 29 giugno 2017 che riguarda la “definizione dei valori minimi di riferimento delle aree fabbricabili”. Tale deliberazione, anch'essa in copia agli atti, indica in 78,00 Euro per metro quadrato il “prezzo di acquisizione” delle aree destinate ad insediamenti produttivi. Tale cifra, quindi, può costituire legittimo e congruo criterio di determinazione del valore del terreno oggetto del presente giudizio trattandosi del prezzo di acquisizione, di per sé inferiore al prezzo di cessione (ad aziende produttive) e quindi di una sorta di “prezzo di mercato” valutato nella sua quantificazione più bassa.
Tale giudizio di congruità del valore del bene preso a base dell'imposizione fiscale comporta il rigetto del ricorso senza alcuna statuizione sulle spese processuali stante la mancata costituzione in giudizio dell'ente impositore.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Varese in composizione monocratica respinge il ricorso .
Così deciso in Varese il 10 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Carmelo Leotta