Sentenza 22 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/02/2002, n. 2607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2607 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2002 |
Testo completo
| Aula 'A' IN NON02 607 /02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto -- - SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA - Presidente - R.G.N. 9917/99 Dott. Camillo FILADORO Consigliere Cron.6254 Dott. Giuseppe CELLERINO Rel. Consigliere Rep. Dott. Maura LA TERZA Consigliere Ud. 03/12/01 Dott. Raffaele DI LELLA Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: AV IM, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALBERICO II 33, presso lo studio dell'avvocato COSSU che lo rappresenta e difende, giusta delega in BRUNO, atti;
ricorrente -
contro
S PA SI. RAM yiel SPA, in persona del legale rappresentante pro SIGEST elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE tempore, ZEBIO 37, presso lo studio dell'avvocato AMENTA PIERO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
controricorrente 2001 avverso la sentenza n. 9634/98 del Tribunale di ROMA, 4677 -1- depositata il 22/05/98 R.G.N. 30838/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/01 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito l'Avvocato COSSU;
udito l'Avvocato AMENTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- R.G. n. 9917/99 Svolgimento del processo Il sig. SS AV affida a quattro motivi di ricorso per cassazione, integrati da memoria ex art 378, cod. proc. civ., l'impugnazione della sentenza del Tribuna- le di Roma che, confermando la decisione del locale Pretore, ha ritenuto legittimo il licenziamento inflittogli dalla spa Sigest per assenza ingiustificata dal 13 set- tembre al 1° ottobre 93, non avendo documentato la prosecuzione della malattia per il periodo 13 - 19 settembre 93 e non essendo risultato che avesse concordato con l'azienda un periodo di ferie a decorrere dal 20 settembre. Il Tribunale di Roma ha osservato che, contrariamente a quanto sostenuto dall'ap- pellante AV, la società gli aveva contestato esplicitamente la mancata ripresa del lavoro e non solo la mancata prova della sua assenza;
oltretutto l'art. 19 del ccnl applicabile, prevedendo l'obbligo di comunicare entro due giorni lo stato di malattia ed entro tre giorni di trasmettere il certificato medico relativo, sicché, pur in assenza d'una disciplina diversificata degli obblighi del lavoratore in relazione all'inizio della malattia, rispetto a quelli previsti in caso di prosecuzione, risultava comunque censurabile il suo comportamento, avendo i testi CH e RA negato d'aver ricevuto alcuna comunicazione in merito. Post ed suoD'altra parte, il Tribunale, in merito all'accordo che sarebbe intervenuto con il superiore Menichelli, d'utilizzare un periodo di ferie dal 20 settembre, evidenzia- va che non erano stati allegati i fogli di presenza mensili indicati dall'AV a so- stegno della tesi della puntuazione delle ferie, avendo, per contro, il Menichelli deposto che "ancor prima del trasferimento dell'AV dalla centrale termica del Policlinico all'officina di via del Portonaccio (6.9.93), il piano ferie, pattuito a fine agosto in relazione al precedente posto di lavoro, era stato sospeso, dovendo, a quel punto, essere concordato con il responsabile del nuovo posto di lavoro, tal CH, che aveva negato ogni intesa, essendosi un altro teste (RA) limitato a ri- ferire che, se l'Amministrazione era d'accordo, "tutto era a posto". Più in dettaglio, a proposito del diritto di godimento delle ferie, il Tribunale ha ri- tenuto che la sospensione (o revoca) del 3/4 settembre del periodo di ferie, con- cordato in precedenza per il 20 settembre, era legittima, tenuto conto delle con- trapposte esigenze del lavoratore e dell'impresa, non avendo l'AV "neppure de- dotto d'aver sollevato obiezioni dinanzi alla comunicazione del Menichelli di so- spensione delle ferie", essendosi, "una volta terminato il periodo di malattia,... in- fatti attivato per ottenere una nuova autorizzazione datoriale al godimento delle ferie", non avendo pregio la tesi, trascorso l'anno dal precedente godimento, di un possibile esercizio unilaterale (cd. autocollocazione) del diritto alle ferie, senza una formale messa in mora. Resiste la società con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso SS AV, illustrando la violazione dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori e dell'art. 2 della 1. n. 604 /66, osserva che, in consi- derazione del principio del contraddittorio che permea il procedimento disciplina- re, assicurando al lavoratore il diritto di giustificare il comportamento che ha inte- grato l'addebito, ciò che era stato posto a sostegno del licenziamento (mancanza di prova [della prosecuzione] dello stato di malattia dal 13 settembre) non era con- forme a quanto contestato originariamente (mancata comunicazione dell'assenza), e che, parimenti, riguardo alle ferie, da usufruire dal 20 settembre, l'assenza era stata reputata ingiustificata dal Tribunale, a causa della revoca (o sospensione) dell'accordo in precedenza convenuto, sebbene il licenziamento fosse stato irroga- to sul presupposto dell'inesistenza di un accordo per la fruizione delle ferie, con violazione del principio d'immodificabilità del motivo del licenziamento. A queste considerazioni la società intimata oppone, riassuntivamente, l'osserva- zione secondo cui "l'infrazione, sulla base della quale è stato comminato il licen- ziamento, è stata sempre e soltanto l'assenza ingiustificata, a nulla rilevando (più propriamente per il secondo aspetto: n.d.est.) che la stessa sia dipesa dalla man- canza di un piano ferie o della sua revoca". Ciò premesso, è sin troppo ovvio che le garanzie prescritte dall'art. 7, 1. n. 300 del '70 per l'irrogazione di sanzioni disciplinari impongono che l'addebito sia specifi- camente contestato con l'esposizione dei dati e degli aspetti essenziali del fatto materiale posto a fondamento del provvedimento, ai fini dell'identificazione del comportamento nel quale il datore di lavoro ravvisa l'infrazione disciplinare, onde consentire al dipendente di esporre le proprie ragioni a difesa, prima che la san- zione sia adottata. Al riguardo, il Tribunale non ha rilevato una divaricazione significativa tra la formulazione dell'addebito e la motivazione del licenziamento, tenuto conto della cornice delle circostanze inerenti il caso e, allo stesso modo, ha ritenuto ingiustifi- cata l'assenza dopo il 20 settembre, parificando (di fatto) la sospensione (o revoca, secondo quanto dichiarato dai testi) delle ferie, alla mancanza di un accordo circa la loro fruizione da quella data. In punto di fatto, è appena il caso di ricordare che il comportamento materiale og- getto della contestazione, emergente alla data (1° ottobre 93) era, da parte dell'a- zienda, l'assenza ingiustificata dell'AV a partire dal 13 settembre, poiché, sem- pre secondo l'azienda, il lavoratore non aveva tempestivamente comunicato le ra- gioni della sua assenza, secondo le forme previste dal dettato contrattuale. Orbene, non ritiene la Corte di condividere la tesi di parte ricorrente sull'esistenza di una discrasia fra contestazione e motivo del licenziamento e, in sede giudizia- ria, sulla violazione del principio di immodificabilità del motivo del licenziamen- to, posto che questo accertamento ha formato oggetto d'una indagine di fatto, in- censurabile in sede di legittimità, salva la verifica di logicità e congruità delle ra- gioni esposte dal giudice di merito, che nella specie appaiono condivisibili sul piano dell'id quod plerumque accidit e tenuto conto degli sviluppi del contraddit- torio intorno alla contestazione originaria dell'assenza ingiustificata, da cui si sono sviluppati i due tronconi della mancata prova dello stato di malattia dal 13 al 19 settembre e dell'inesistenza di un accordo sulle ferie a partire dal 20 settembre (u- nica circostanza su cui il lavoratore aveva concentrato, nell'immediatezza della contestazione, le proprie giustificazioni, allegando il suo diritto di usufruirne: v. ricorso per cassazione, pg. 11). In altre parole, la Corte non ravvisa che, nella presente fattispecie, a fronte delle giustificazioni del lavoratore, il datore di lavoro abbia vulnerato il principio, ri- spetto ai motivi del recesso, dell'immutabilità della contestazione, o il Tribunale abbia travisato quello dell'immutabilità dei motivi del licenziamento. Infatti, nel primo caso, se ben s'è compresa la censura, le spiegazioni del dipen- dente non comportavano la necessità d'una integrazione della contestazione e d'un ulteriore sviluppo procedimentale, prima della applicazione della sanzione da par- te del datore di lavoro, ben potendo ciò rendersi necessario in quelle fattispecie dove emerga, nel corso del procedimento domestico, l'opportunità d'una maggiore precisazione dell'incolpazione in seguito alle giustificazioni del dipendente e, conseguentemente, la corretta applicazione del provvedimento di recesso presup- ponga l'integrazione delle precedenti contestazioni in considerazione della giusti- ficazione datane. Per contro, con riguardo al divieto di modificabilità in sede giudiziaria dei motivi del recesso, non sembra aver particolare senso rimarcare un contrasto inconcilia- bile fra il motivo espresso nella lettera di licenziamento sotto il profilo dell'inesi- stenza dell'accordo ("le prove testimoniali da noi raccolte non confermano..." che le ferie fossero state concordate) e quanto è stato sostenuto in sede giudiziaria cir- ca la revoca dell'accordo sulle ferie o la sua sospensione, intervenuta in occasione del trasferimento da un'unità lavorativa ad un'altra (cui fa cenno la sentenza, rife- rendo le dichiarazioni dei testi, ma senza chiarire se la circostanza sopravvenuta del trasferimento comportava di per sé la revoca o se essa era stata espressamente portata a conoscenza dell'AV). Ad avviso di questa Corte, infatti, mentre la diversa terminologia potrebbe essere giustificata nell'ambito dello stretto linguaggio giuridico, la connessa problemati- ca non può essere trasferita d'emblée nell'ambito fattuale e operativo del datore di lavoro, posto che, nel momento in cui esponeva il motivo del recesso, negando l'esistenza di un accordo, ben poteva riferirsi al fatto "che l'originaria assegnazio- ne delle ferie (per il 20 settembre) venne sospesa (o revocata) il 3/4 settembre ...per effetto del trasferimento dell'AV in v. del Portonaccio."(v. sentenza pg. 7, 1°alinea), con l'effetto di far ritenere al Tribunale, nella sostanza e senza altera- zione significativa, omogeneo l'addebito, come ben aveva compreso l'AV nel formulare le proprie "scuse", secondo quanto emerge dalla lettera in cui si "ram- maricava" di non aver ripreso servizio il 20, perché convinto di "avere le ferie". In conclusione, questo mezzo d'impugnazione non merita di essere condiviso, an- che se poi, oltre quanto già accennato, i profili di fatto ora abbozzati a proposito di questa censura rileveranno anche nel corso della discussione dell'ultimo motivo d'impugnazione. Con il secondo mezzo parte ricorrente deduce la violazione dell'art. 1372, cod. civ., asserendo che l'intervenuto accordo sul periodo di ferie convenuto fra le parti dal 20 settembre, ammesso dal teste Menichelli, superiore dell'AV, non poteva essere revocato o sospeso unilateralmente dal datore di lavoro, trovando giustifi- cazione nel patto che aveva eliso il potere direttivo del datore di lavoro. In proposito, la Sigest rileva che il Tribunale non poteva affrontare e decidere la questione del diritto della società di modificare unilateralmente il piano delle fe- rie, essendosi formato sul punto il giudicato interno, non essendo stata appellata (sotto il profilo della violazione della disposizione in argomento) la statuizione del Pretore, secondo cui l'assegnazione delle ferie costituisce espressione del pote- re datoriale, sicché non poteva essere in questa sede riaperto il dibattito, essendo stato, per altro, il differimento assentito dal lavoratore e avendo la sentenza, infi- ne, ritenuto congruo il preavviso della revoca o della sospensione. Con il terzo motivo, integralmente contestato da controparte, il ricorrente denun- cia la violazione dell'art. 36 della cost. e dell'art. 2109, cod. civ., per avere il Tri- bunale ritenuto procrastinabile oltre l'anno solare di maturazione il diritto alle fe- rie ed escluso il diritto di mettersi in ferie da sé. Questi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, essendo incentrati sul diritto, secondo l'AV acquisito, del godimento delle ferie dal 20 settembre, vuoi perché concordato, e quindi, in tesi, immodificabile se non per mutuo con- senso, vuoi perché, trattandosi di un cospicuo monte ore di ferie risalente e matu- rato sin dall'anno anteriore, ben avrebbe potuto "autocollocarsi" in ferie, indipen- dentemente dal consenso datoriale. вы dizinterne Prima di affrontarne il merito, tuttavia, è necessario affrontare il problema che, a proposito del primo dei due motivi;
come pure in altra circostanza, la difesa inti- mata, per paralizzare la censura, introduce nel controricorso, eccependo, fra l'al- tro, l'esistenza del giudicato interno, non avendo l'AV impugnato la sentenza di I grado in relazione all'applicazione dell'art. 1372, cod. civ.. La Corte non ritiene di poter condividere questa prospettazione, poiché dalla sen- tenza impugnata risulta che l'AV aveva confermato, nelle conclusioni, tutte "le domande proposte in prime cure", postulandone l'accoglimento, sicché le temati- che che il ricorrente aveva introdotto con il ricorso originario, per effetto del prin- cipio devolutivo dell'appello, trovavano spazio nel dibattito processuale d'appello, senza violare il principio del “tantum devolutum quantum appellatum”, non es- sendo il "thema decidendum" limitato ad una parte soltanto dell'oggetto originario della controversia. (v. Cass., 15 luglio '93, n. 7851; 3 ottobre '94, n. 8028, 9 giu- gno '97, n. 5147), oltretutto l'interpretazione dell'effettivo contenuto dell'impu- gnazione appartenendo al giudice che ne deve conoscere (v. Cass. 14 aprile '99, n. 3678). D'altra parte, in tema di diritto all'autocollocamento in ferie del dipendente, tra- scorso l'anno dal precedente godimento, la tesi, seppure suggestiva, non trova consenziente questa Corte (v., infatti, Cass, 10 gennaio 1994, n. 175), non tanto perché, trattandosi di un diritto di rilevanza costituzionale, un eventuale ricono- scimento contrasterebbe con il potere, pariordinato, gerarchico/organizzativo del- l'imprenditore, quanto perché lo stesso AV, nella ricostruzione non contestata del Tribunale, non mostrò originariamente di volerne pretendere l'esercizio, aven- do sollecitato la ditta di verificarne la fruibilità, in uno spirito di collaborazione, che pure aveva in precedenza consentito, evidentemente anche nell'interesse della stessa impresa, di differirne l'esercizio (v. lettera di giustificazione e sentenza, pg. 5, ultimo alinea). Per contro, quanto alla modifica del piano delle ferie, non emerge dalla sentenza impugnata che, in seguito alla sua sospensione o revoca, evidentemente nell'inte- resse esclusivo della Sigest, questa società avesse portato a conoscenza dell'AV la circostanza, limitandosi un teste (Menichelli) a ricordare che, in seguito al tra- sferimento del lavoratore presso altra unità, il piano ferie "era stato sospeso, do- vendo essere a quel punto concordato con il sig. CH, responsabile dell'officina di v. del Portonaccio" (nuova collocazione dell'AV), che, sentito come teste, ha escluso d'aver concordato alcunché con l'AV. D'altra parte l'osservazione, riportata incidentalmente nella sentenza (v. pg. 7, ter- zo alinea) e fatta propria dal Tribunale con riferimento a una deduzione del Preto- re, secondo cui l'AV "non ha neppure dedotto di avere sollevato obiezioni di- nanzi alla comunicazione del Menichelli di sospensione delle ferie...", non appare esaustiva, trattandosi di una valutazione contestata con l'appello della quale si ignorano le coordinate di riferimento, a fronte delle giustificazioni rese al riguardo dal lavoratore nell'imminenza della contestazione. Ora è evidente che, sulla base della ricostruzione del Tribunale, manca, in consi- derazione della genericità delle deposizioni riferite dalla sentenza (v., ivi, deposi- zione Menichelli, CH, De Santa e RA, pg. 5), la dimostrazione della consa- pevolezza dell'AV circa la revoca o la sospensione delle ferie e della necessità di contrattarle di nuovo, anche perché l'obiezione, che si legge nella sentenza, del- la mancata allegazione dei fogli di presenza con l'annotazione del periodo di ferie richiamati dall'AV, non può essere considerato un elemento negativo rispetto alla sua posizione, non essendo tali fogli nella disponibilità del dipendente, oltre- tutto essendo stata totalmente trascurata la circostanza, pur rilevante, che la socie- tà si fosse, sin dal momento del trasferimento, immediatamente attivata, com'era suo preciso dovere, stante la sua inadempienza nel concederle, per rendere con- cretamente fruibile il diritto alle ferie. Questo serio difetto di approfondimento si coniuga con la contestazione, contenu- ta nel quarto motivo di ricorso, attraverso cui l'AV lamenta, sotto il profilo del- l'omesso esame di un fatto decisivo con violazione dell'art. 3 della 1. 604/66, che la sentenza abbia trascurato di vagliare la sua buona fede circa il notevole ina- dempimento addebitatogli, essendosi limitata ad affermare, apoditticamente, che "gli inadempimenti denunciati, complessivamente valutati", giustificavano il suo licenziamento. A tanto la Sigest contrappone il giudicato interno, non avendo formato oggetto di motivo d'appello questa circostanza. A prescindere da quest'ultima obiezione, per la quale valgono le considerazioni svolte superiormente, il motivo è fondato, anche perché colora significativamente la meccanicità del rapporto contestazione/recesso adottato, in questo frangente, dal datore di lavoro e condiviso dalla sentenza, la quale, invece, è deputata (an- che) alla verifica e all'approfondimento della notevole inadempienza contrattuale, secondo la previsione dell'art. 3 della legge 604, in cui necessariamente conflui- scono e concorrono a delimitare il thema decidendum, ai fini della valutazione dell'importanza dell'inadempimento (art. 1455, cod. civ.), anche i comportamenti datoriali (compresi quelli pur legittimi, quale nel caso di specie fu il coevo muta- mento della sede amministrativa, che ha favorito alcuni disguidi nelle comunica- zioni fra l'AV e la Sigest) incidenti sulla appropriata gestione contrattuale dei diritti della controparte. Di quest'ultima evenienza non fa giustizia la laconica affermazione della sentenza secondo cui "gli inadempimenti denunciati, complessivamente valutati, appaiono pertanto sussistenti e certamente gravi, tali da legittimare, così come ritenuto dal primo giudice, il licenziamento in questione", trattandosi di una formula di stile inutilizzabile per misurare in concreto la gravità dell'inadempimento. Il ricorso deve essere pertanto accolto per quanto di ragione e, conseguentemente, la sentenza va cassata con rinvio per un nuovo giudizio ad altro giudice che si de- signa nella Corte d'appello di Perugia, che provvederà anche alla liquidazione del- le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per la liquidazione delle spese di questo giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Perugia. Così deciso in Roma il 3 dicembre 2001. Il Consigliere est. Il Presidente Jenelle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 22 FEB. 2002 Curve analle oggi,. CANCELLIER IL I A 0 D 3 S 1 , 3 S . O 5 A 2 L T L , S 7 S O A E B S I A O T T O 11