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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVII, sentenza 21/01/2026, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 742/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
05/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
CAPUNZO RAFFAELLO, OR
DE MARCO MAURIZIO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3690/2025 depositato il 16/05/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1418/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 1 e pubblicata il 18/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEHTEHM000180 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEHTEHM000180 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEHTEHM000180 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7462/2025 depositato il
09/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con ricorso R.G. n. 3690/2025, l'Agenzia delle Entrate, D.P. di Benevento ha appellato la sentenza n.
1418/2024, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Benevento, che ha accolto il ricorso proposto dalla sig.ra Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento n. TEHTEHM000180 relativo ad Irpef, anno 2018.
A sostegno del ricorso di I grado, la contribuente ha dedotto la mancanza di chiarezza nella motivazione dell'avviso, sostenendo che l'ufficio si è limitato a riportare numeri senza specificare le somme attratte a tassazione e quelle oggetto di recupero.
2.- Il Giudice di primo grado ha accolto la domanda della ricorrente, ritenendo l'atto impugnato affetto da vizio di chiarezza e motivazione ai sensi dell'art. 7 della legge 212/2000 ed osservando che la lettura dell'avviso non permette di comprendere come si sia pervenuti all'importo del maggior reddito, e che l'Agenzia delle Entrate ha illustrato adeguatamente le proprie ragioni solo nella memoria di controdeduzioni, cosa non consentita.
.3.- Ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate per i seguenti motivi:
.- violazione dell'art. 7 della L. 212/2000, ritenendo infondata la carenza motivazionale dell'atto impugnato;
.- sufficienza della motivazione dell'avviso di accertamento impugnato.
Si è costituita in giudizio la contribuente, che ha resistito all'appello.
In data 21/07/2025 l'Ufficio Territoriale (UT) della DP di Benevento ha proceduto ad annullare, esercitando il suo potere di autotutela, l'avviso di accertamento sotteso al gravame identificato con RGA 3690/2025 notificandolo alla contribuente appellata.
Conseguentemente, entrambe le parti hanno chiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Considerato l'atto di annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento di cui è causa, sussiste la cessazione della materia del contendere.
In ragione della cessazione della materia del contendere, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere;
Compensa le spese di giudizio.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
05/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
CAPUNZO RAFFAELLO, OR
DE MARCO MAURIZIO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3690/2025 depositato il 16/05/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1418/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 1 e pubblicata il 18/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEHTEHM000180 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEHTEHM000180 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEHTEHM000180 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7462/2025 depositato il
09/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con ricorso R.G. n. 3690/2025, l'Agenzia delle Entrate, D.P. di Benevento ha appellato la sentenza n.
1418/2024, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Benevento, che ha accolto il ricorso proposto dalla sig.ra Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento n. TEHTEHM000180 relativo ad Irpef, anno 2018.
A sostegno del ricorso di I grado, la contribuente ha dedotto la mancanza di chiarezza nella motivazione dell'avviso, sostenendo che l'ufficio si è limitato a riportare numeri senza specificare le somme attratte a tassazione e quelle oggetto di recupero.
2.- Il Giudice di primo grado ha accolto la domanda della ricorrente, ritenendo l'atto impugnato affetto da vizio di chiarezza e motivazione ai sensi dell'art. 7 della legge 212/2000 ed osservando che la lettura dell'avviso non permette di comprendere come si sia pervenuti all'importo del maggior reddito, e che l'Agenzia delle Entrate ha illustrato adeguatamente le proprie ragioni solo nella memoria di controdeduzioni, cosa non consentita.
.3.- Ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate per i seguenti motivi:
.- violazione dell'art. 7 della L. 212/2000, ritenendo infondata la carenza motivazionale dell'atto impugnato;
.- sufficienza della motivazione dell'avviso di accertamento impugnato.
Si è costituita in giudizio la contribuente, che ha resistito all'appello.
In data 21/07/2025 l'Ufficio Territoriale (UT) della DP di Benevento ha proceduto ad annullare, esercitando il suo potere di autotutela, l'avviso di accertamento sotteso al gravame identificato con RGA 3690/2025 notificandolo alla contribuente appellata.
Conseguentemente, entrambe le parti hanno chiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Considerato l'atto di annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento di cui è causa, sussiste la cessazione della materia del contendere.
In ragione della cessazione della materia del contendere, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere;
Compensa le spese di giudizio.