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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 21/10/2025, n. 4743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4743 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paolo Filippone ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 55/2022 R.G. promossa da:
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ), con l'avv. C.F._2 Parte_3 C.F._3
ND OR attori contro
(c.f. ), con l'avv. MERCURIO FRANCESCO CP_1 C.F._4
convenuto
CONCLUSIONI
Conclusioni degli attori: come da atto di citazione e memorie 183, n.ri 1-2-3, cpc, chiedendo il rigetto delle conclusioni avversarie
Conclusioni del convenuto: nel merito
1. rigettarsi le domande degli attori;
2. accertarsi e dichiararsi che il Dott. ha acquistato per usucapione l'immobile sito a CP_1
pagina 1 di 14 Venezia, Dorsoduro 61;
3. in via subordinata, nel caso di rigetto della domanda sub 2, condannarsi gli attori, in proporzione alle rispettive quote ereditarie, a rimborsare al Dott. quanto egli ha speso per la CP_1
ristrutturazione del medesimo immobile, maggiorato degli interessi o, in alternativa, a versargli – sempre in proporzione alle rispettive quote ereditarie – una somma pari alla differenza tra il valore che il bene aveva ad agosto 2001 e il valore attuale, con la rifusione delle spese del giudizio;
in via istruttoria
A. ammettersi la prova per testimoni sui seguenti capitoli, da leggersi in forma interrogativa, preceduti da «vero che»:
1. fino al 1987, i magazzini di Venezia, ai numeri civici 60 e 61 di Dorsoduro, furono locati dalla signora , che ne era proprietaria, a RT di M. AR & C. s.n.c., che gestiva Persona_1
un ristorante sito a Dorsoduro 19 (denominato “Linea d'ombra”);
4. nel luglio 1987, RT convenne con la signora di rilasciare il magazzino con accesso al CP_1
civico 61 di Dorsoduro e di stipulare un nuovo contratto di locazione del solo magazzino con accesso al civico 60 di Dorsoduro;
5. stipulato, nell'agosto 1987, tale contratto avente ad oggetto il solo magazzino al civico 60 di
Dorsoduro, RT non rilasciò il magazzino al civico 61 fino al 31 maggio 1988;
6. il 1° giugno 1988, nei locali del ristorante Linea d'ombra, a Venezia, il signor socio di CP_2
RT s.n.c., consegnò le chiavi del magazzino con accesso al civico 61 di Dorsoduro al Dott.
[...]
; CP_1
7. nella seconda metà di marzo 1989, il signor si recò nel magazzino di Venezia, Persona_2
Dorsoduro 61, insieme con la Dott. , per aiutarla a completare, utilizzando Controparte_3
una carriola, lo sgombero di quell'immobile dagli ultimi oggetti che il conduttore aveva abbandonato al rilascio del magazzino;
pagina 2 di 14
8. in quell'occasione, i signori e furono disturbati dal passaggio di una pantegana;
Per_2 CP_3
9. in tutti i mesi di tutti gli anni successivi al 1989, e fino al 2001, la Dott. ha accompagnato CP_3
molte volte il marito, Dott. , nel magazzino di Dorsoduro 61; CP_1
10. in particolare, i coniugi si recarono nel magazzino il 17 settembre 1989 (giorno del compleanno del convenuto), trattenendovisi per circa due ore, per decidere come organizzare il distributivo interno dell'immobile, in vista della sua trasformazione in abitazione;
11. nelle mattine di varie domeniche dei mesi da ottobre 1989 a marzo 1990, il Dott. e CP_1
la Dott. si sono recati nell'immobile di Dorsoduro 61, per prendere le misure in vista Controparte_3
dell'ideazione di una distribuzione dei muri interni che essi intendevano far erigere per la trasformazione del magazzino in abitazione;
14. nel giugno 1990, l'Arch. depositò la domanda di rilascio del titolo edilizio per la Per_3
realizzazione del progetto del quale ai capitoli che precedono;
15. lei, Dott. , conferma di avere reso e sottoscritto la dichiarazione datata 18 Testimone_1
febbraio 2014, che le si esibisce (doc. 20 di parte convenuta);
18. in un giorno dei primi di luglio 1995, accompagnò i genitori (coniugi Persona_4 CP_3
nel magazzino di Dorsoduro 61, aiutandoli a trasportarvi alcuni oggetti di casa che i medesimi
[...]
genitori intendevano collocare nell'immobile. Nell'occasione, rimase Persona_4
impressionato alla vista d'un topo morto all'interno del magazzino;
20. l'8 settembre 2001, il signor è stato ospite del signor , a casa dei Persona_5 Persona_4
genitori di quest'ultimo e;
CP_1 Controparte_3
21. in quell'occasione, accompagnò a vedere i lavori di restauro in Persona_4 Persona_5
corso nell'immobile di Dorsoduro 61, accennando al fatto che, ultimati tali lavori, il signor Per_5
sarebbe stato ospitato nell'appartamento ristrutturato;
22. i signori e , amici di (figlio del Persona_5 Persona_6 Persona_7 Persona_4
convenuto) sono stati ospitati dal Dott. nell'appartamento di Dorsoduro 61 per due CP_1
pagina 3 di 14 giorni e due notti dal 13 al 15 settembre 2003, nell'occasione della festa per il diciottesimo compleanno di Persona_8
23. il 17 luglio 2004, la Dott. organizzò la “Festa del Redentore”, che si svolse Persona_9
nell'appartamento di Venezia, Dorsoduro 61 ed alla quale parteciparono, tra gli altri, i signori
, e Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Pt_9
[...]
24. nel periodo dall'8 al 13 ottobre 2009, il Dott. ha locato l'appartamento di Dorsoduro 61 CP_1
alla signora (proveniente dal Regno Unito), che ne ha goduto col marito e due amici;
Persona_10
25. il 2 settembre 2012, il Dott. festeggiò il proprio compleanno assieme ad alcuni Persona_11
suoi amici (tra i quali i signori: , , e Parte_10 Persona_12 Persona_13 Persona_14
, con una cena che si svolse nell'appartamento di Venezia, Dorsoduro 61; Persona_15
26. il 27 ottobre 2012, la Dott. festeggiò la propria laurea assieme ad alcuni suoi Persona_9
amici (tra i quali i signori: , Parte_11 Parte_12 Persona_14 Pt_13
, , , ,
[...] Parte_14 Parte_15 Parte_16 Persona_16 Pt_8
), con una cena che si svolse nell'appartamento di Venezia, Dorsoduro 61;
[...]
27. nel periodo dal 23 agosto al 20 settembre 2013, il Dott. ha locato l'appartamento di CP_1
Dorsoduro 61 alla signora di Montevideo (UY), che ne ha goduto con il marito Parte_17
; Per_17
28. nel periodo dal 15 agosto al 12 settembre 2014, il Dott. ha locato l'appartamento di CP_1
Dorsoduro 61 alla signora di Montevideo (UY), che ne ha goduto con il marito Parte_17
; Per_17
29. nel periodo dal 23 agosto al 26 settembre 2015, il Dott. ha locato l'appartamento di CP_1
Dorsoduro 61 alla signora di Montevideo (UY), che ne ha goduto con il marito Parte_17
; Per_17
30. nel periodo dal 14 agosto al 12 settembre 2016, il Dott. ha locato l'appartamento di CP_1
pagina 4 di 14 Dorsoduro 61 alla signora di Montevideo (UY), che ne ha goduto con il marito Parte_17
; Per_17
31. nel periodo dal 16 agosto al 13 settembre 2017, il Dott. ha locato l'appartamento di CP_1
Dorsoduro 61 alla signora di Montevideo (UY), che ne ha goduto con il marito Parte_17
; Per_17
32. il 19 e il 20 maggio 2018 i coniugi Dott. e Ing. di Conegliano, assieme Persona_18 Persona_19
ai coniugi ed anch'essi di Conegliano, sono stati ospiti del Dott. Parte_18 CP_4 [...]
nell'appartamento di Dorsoduro 61 ed hanno festeggiato il compleanno di alcuni di loro;
CP_1
33. nel periodo dal 16 agosto al 12 settembre 2018, il Dott. ha locato l'appartamento di CP_1
Dorsoduro 61 alla signora di Montevideo (UY), che ne ha goduto con il marito Parte_17
; Per_17
34. nel periodo dal 1° al 4 marzo 2019, il Dott. ha locato l'appartamento di Dorsoduro 61 CP_1
alla signora (tedesca), che ne ha goduto con il marito;
Parte_19
35. nel periodo dall'8 al 29 marzo 2019, il Dott. ha locato l'appartamento di Dorsoduro 61 CP_1
al signor Piazza (svizzero); Parte_20
36. nel periodo dal 31 maggio al 7 giugno 2019, il Dott. ha locato l'appartamento di CP_1
Dorsoduro 61 al signor (proveniente dal Belgio), che ne ha goduto con la moglie;
Parte_21
37. nel periodo dal 13 al 29 giugno 2019, il Dott. ha locato l'appartamento di Dorsoduro 61 CP_1
al signor (proveniente dal Belgio), che ne ha goduto con la moglie, signora Parte_22 Pt_23
[...]
38. nel periodo dall'8 al 15 ottobre 2019, il Dott. ha locato l'appartamento di Dorsoduro 61 CP_1
al signor (proveniente dalla Francia), che ne ha goduto con quattro suoi amici;
Parte_24
39. nel periodo dal 30 dicembre 2019 al 4 gennaio 2020, il Dott. ha locato l'appartamento di CP_1
Dorsoduro 61 alla signora (tedesca), che ne ha goduto con il marito;
Parte_19
40. nel periodo dal 14 gennaio al 4 febbraio 2020, il Dott. ha locato l'appartamento di CP_1
pagina 5 di 14 Dorsoduro 61 al signor (svizzero); Persona_20
41. nel periodo dal 20 al 27 luglio 2020, il Dott. ha locato l'appartamento di Dorsoduro 61 al CP_1
signor (proveniente dal Belgio), che ne ha goduto con la moglie, signora Parte_22 Parte_23
42. nel periodo dal 7 al 14 agosto 2020, il Dott. ha locato l'appartamento di Dorsoduro 61 al CP_1
signor (proveniente dal Belgio), che ne ha goduto con la moglie e le tre figlie;
Parte_25
43. nel periodo dal 14 al 23 luglio 2021, il Dott. ha locato l'appartamento di Dorsoduro 61 al CP_1
signor (proveniente dal Belgio), che ne ha goduto con la moglie, signora Parte_22 Parte_23
44. nel periodo dal 29 ottobre 2019 al 1° novembre 2021, il Dott. ha locato l'appartamento di CP_1
Dorsoduro 61 alla signora , che ne ha goduto con la signora e Parte_26 Parte_27
altre tre amiche;
45. nel periodo dal 3 dicembre 2021 al 4 febbraio 2022, il Dott. ha locato l'appartamento di CP_1
Dorsoduro 61 al signor (svizzero); Persona_20
46. nel periodo dall'8 al 22 giugno 2022, il Dott. ha locato l'appartamento di Dorsoduro 61 CP_1
al signor (proveniente dal Belgio), che ne ha goduto con la moglie, signora Parte_22 Pt_23
[...]
47. nel periodo dal 10 al 14 ottobre 2022, il Dott. ha locato l'appartamento di Dorsoduro 61 CP_1
alla signora che ne ha goduto col marito e due amici;
Persona_10
48. l'8 agosto 2001, l'Arch. , su incarico del Dott. , ha effettuato Testimone_2 CP_1
un sopralluogo nell'immobile di Venezia, Dorsoduro 61;
49. in quell'occasione, l'Arch. ha constatato che lo stato dei luoghi era quello esposto nella Tes_2
relazione datata 10 agosto 2001, doc. 10 del convenuto, che si esibisce al testimone;
51. nell'occasione di cui al capitolo di prova n. 2 degli attori, il Dott. ha accennato CP_1
all'Avv. Paolo Gava ad un suo possibile interesse al godimento del magazzino sito al civico 60 di
Dorsoduro, a Venezia, una volta che fosse stato liberato dai beni lì abbandonati da RT s.n.c.;
52. le fotografie che si esibiscono al testimone (docc. da 49 a 55) riprendono lo stato del magazzino
pagina 6 di 14 sito al civico 60 di Dorsoduro, a Venezia, nello stato nel quale esso si trovava il 5 giugno 1988 e nel quale tuttora si trova.
B. Si chiede che, ove non venisse accertata l'intervenuta usucapione, da parte del Dott.
[...]
, dell'immobile sito a Venezia, Dorsoduro 61, il Giudice faccia luogo ad una consulenza CP_1
tecnica d'ufficio per determinare l'incremento di valore del medesimo immobile, determinato dai lavori fatti eseguire dal convenuto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 28.12.2021, ritualmente notificato, , e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio , chiedendo il rilascio delle unità Parte_3 CP_1
immobiliari site in Venezia, Dorsoduro 60-61, occupate dal convenuto, con condanna del medesimo a pagare un'indennità di occupazione, commisurata al valore locatizio, dall'1.1.17.
Gli attori, in particolare, esponevano di essere eredi della defunta (deceduta il Persona_1
16.2.2012) per la quota di 1/3, in virtù di rappresentazione attesa la premorienza di Persona_21
(fratello della defunta e padre degli odierni attori); che nel patrimonio relitto vi erano due immobili siti in Venezia Dorsoduro 60 e 61 (censiti, rispettivamente, al foglio14, mapp. 2487, sub 5 e sub. 6) i quali inizialmente costituivano una sola unità immobiliare (censita al foglio 14, part. 2487, sub 1) poi frazionata nell'anno 2007; che tale unità veniva concessa in locazione, a partire dal 1.5.1994, dalla de cuius alla RT di che, a seguito del fallimento della conduttrice, l'immobile Controparte_5
veniva restituito dal curatore fallimentare su sollecitazione dell'odierno convenuto;
che, considerata l'incapacità in cui versava la defunta, il tutore avv. Paolo Gava, in sede di redazione dell'inventario, indicava che (figlio di e, quindi, nipote della de cuius) deteneva le due unità CP_1 Per_11
senza titolo;
che, con raccomandata del 4.11.2014, gli attori interrompevano la prescrizione.
Con comparsa di risposta dell'11.4.2022 si costituiva ritualmente in giudizio il quale CP_1
concludeva per il rigetto delle domande attoree chiedendo accertarsi, in via riconvenzionale, l'acquisto in proprio favore per usucapione dell'unità al civico 61 e, in subordine, la condanna degli attori alla pagina 7 di 14 rifusione dele spese sostenute per la ristrutturazione della detta unità.
Il convenuto, in particolare, deduceva che le due unità immobiliari, inizialmente, erano locate al medesimo conduttore;
che successivamente, su proposta del conduttore, la locazione si era ridotta all'unità avente numero civico 60 cosicché l'1.6.1988 le chiavi del magazzino al civico 61 venivano consegnate a dal legale del conduttore;
che, da quel giorno a oggi, il convenuto aveva CP_1
posseduto, pacificamente e pubblicamente, in modo continuo e ininterrotto tale immobile;
che, in particolare, nel settembre 1989 aveva attivato l'utenza elettrica, utilizzando l'immobile CP_1
come magazzino accessorio alla sua adiacente abitazione, e che, a metà degli anni Novanta, aveva trasformato il magazzino in abitazione, compiendo nel corso del tempo i lavori all'uopo necessari;
che, con riferimento all'unità sita al numero civico 60, gli attori non avevano fornito la prova della detenzione o possesso in capo al convenuto.
Ordinato l'esperimento della procedura di mediazione obbligatoria rispetto alla domanda riconvenzionale e concessi i termini per memorie di cui all'art. 183 c.p.c., la causa è stata istruita con l'assunzione di prova testimoniale e, quindi, trattenuta in decisione all'udienza del 3.4.2025, sulle conclusioni ivi rassegnate dalle parti.
Non è fondata, va preliminarmente osservato, l'eccezione di non integrità del contraddittorio sollevata dagli attori rispetto alla domanda del convenuto di accertamento dell'usucapione, in quanto fa difetto la specifica e nominativa indicazione dei soggetti (e della lora attuale esistenza) a cui estendere il contraddittorio (si veda, sul punto, Cass., n. 11043/2022 secondo cui la parte che solleva tale eccezione ha “l'onere di indicare nominativamente le persone che devono partecipare al giudizio, di provare la loro esistenza e i presupposti di fatto e di diritto che giustifichino l'integrazione del contraddittorio”), non apparendo sufficiente, al riguardo, il richiamo al doc. 4 attoreo (albero genealogico dei chiamati all'eredità di ). Persona_1
Giova altresì premettere che le res oggetto del presente giudizio risultano essere due unità immobiliari, aventi ciascuna un distinto accesso e suscettibili di autonomo e separato godimento almeno dal 1987,
pagina 8 di 14 anno in cui la locazione di entrambe le unità (tra la proprietaria e la società Persona_1
RT) si riduceva a quella di cui al civico 60.
Tali circostanze risultano comprovate innanzitutto in via documentale, dalla lettera inviata dalla conduttrice alla proprietaria in data 17.7.87 con la quale la prima conferma le Persona_1
intese intercorse aventi ad oggetto la prosecuzione della locazione con esclusivo riferimento ai locali con accesso dal civico 60 (all. 1 convenuto), dalla bozza di tale contratto avente decorrenza 1.11.87
(all. 2 convenuto), dalla lettera del legale della proprietaria in data 8.2.88 con la quale la conduttrice viene diffidata alla restituzione del locale in relazione al quale il rapporto locativo non è proseguito (all.
3 convenuto) e dalla minuta di contratto di locazione del 1994, con il quale la de cuius concedeva alla società RT il solo immobile sito al civico 60 (doc. 9 attoreo).
Anche gli esiti dell'istruttoria orale confermano che quantomeno dal 1987 i due locali di cui agli odierni civici 60 e 61 di Dorsoduro non comunicano tra loro e non si può accedere dall'uno all'altro (si vedano, sul punto, le testimonianze dei signori , e Persona_9 Controparte_3 [...]
. Tes_3
Alcun rilievo può assumere, invece, il frazionamento delle due unità presentato nel 2007 (all. 20 attoreo), trattandosi di atto di natura eminentemente amministrativa-fiscale.
Ciò premesso, per quanto attiene all'unità sita in Venezia, Dorsoduro 61, la domanda riconvenzionale di usucapione svolta dal convenuto può essere accolta, con conseguente rigetto della domanda attorea di restituzione, risultando integrati tutti gli elementi costitutivi dell'istituto.
Come noto, l'invocata fattispecie di acquisto a titolo originario, disciplinata dagli artt. 1158 ss. c.c., si perfeziona in forza del possesso, acquistato in maniera non violenta né clandestina, continuato e non interrotto per oltre vent'anni.
Il possesso si compone del corpus, cioè la materiale disponibilità del bene, e dell'animus possidendi, che non va inteso come dato meramente psicologico e interno al soggetto, consistendo piuttosto nell'intenzione di comportarsi come proprietario (o come titolare di altro diritto reale) e si palesa pagina 9 di 14 all'esterno mediante il compimento di concrete condotte materiali corrispondenti alle facoltà tipiche di quel diritto reale (si veda, tra le molte, Cass., n. 9671/2014).
Come detto, risulta agli atti, dallo scambio di corrispondenza degli allora legali della proprietà e della conduttrice (all.ti 3-4 convenuto), che, al termine della locazione tra e RT, Persona_1
avente ad oggetto entrambe le unità, venne sottoscritto tra le stesse parti, nell'agosto del 1987 (doc. 3 convenuto), altro contratto di locazione afferente il solo civico 60 mentre le chiavi dell'unità sita al civico 61 venivano consegnate a in data 1.6.88 dall'allora legale della società RT CP_1
avv. Giantin (doc. 4 convenuto).
Tale ultima circostanza, si osserva, non è contestata nemmeno dalla difesa attorea.
Il convenuto, secondo l'assunto attoreo, avrebbe inizialmente ricevuto il bene quale mero delegato della zia, di tal che l'atto di apprensione non potrebbe essere qualificato come possesso ma mera detenzione compiuta con l'altrui tolleranza, e solo nel 2009, con la comunicazione dell'avv. De Rosa all'avv. Gava tutore della zia (all. 24 attoreo), avrebbe manifestato la volontà di comportarsi come proprietario.
Dall'istruttoria orale e documentale, al contrario, emerge che , conseguita la materiale CP_1
disponibilità dell'immobile, iniziò subito ad esercitare una concreta attività, con effetti rivolti anche verso l'esterno, espressione tipica delle facoltà insite nel diritto di proprietà.
Invero, già nel 1989, in occasione dell'evento della Biennale, il convenuto disponeva della res verso terzi, concedendo un diritto personale di godimento al TT che “occupò il civico 61 con i CP_6
suoi quadri” (così il testimone ) a fronte di “un compenso per la concessione del Testimone_1
locale” (testimone ) e, sempre in quell'anno, il convenuto stipulava il contratto per la Controparte_3
somministrazione dell'energia elettrica (v. doc. 5 convenuto).
Risulta, inoltre, che nel 1990 incaricava l'arch. di progettare il restauro CP_1 Persona_22
dell'unità; circostanza confermata dal teste e dallo stesso professionista, il quale ha Controparte_3
riconosciuto il disegno di progetto (all. 24 convenuto) precisando: “l'ho sicuramente redatto io;
mi
pagina 10 di 14 ricordo di aver eseguito opere in merito alla ristrutturazione di un appartamento per CP_1
ma non ricordo quando esattamente, probabilmente tra gli anni 80-90”.
L'esercizio delle facoltà tipiche del proprietario continuava nel corso degli anni Novanta: nel 1996 il convenuto concedeva temporaneamente il godimento dell'unità sita al civico 61 alla produzione internazionale del film “tutti dicono i love you”, come confermato dai testimoni , Controparte_3
e mentre nel 1997 il convenuto presumibilmente adibiva Testimone_1 Testimone_4
l'unità a propria abitazione, come ricavabile dal certificato anagrafico (all. 35 convenuto), dall'indirizzo presente nella posta ordinaria dimessa in atti (all. 25 convenuto) e dal censimento del
2001 (all. 26 convenuto).
Negli anni 2001 e 2002 il convenuto incaricava alcune ditte per la realizzazione di lavori idrosanitari, opere in cartongesso, posa pavimenti, dipintura, nell'unità sita al civico 61 (docc. 7–15, 41, 43 – 48 convenuto); nel 2004 si occupava invece della sanatoria edilizia dell'immobile in esame, integrando la domanda di definizione degli illeciti edilizi nel 2005 e nel 2007 (docc. 27 – 29 convenuto).
Peraltro, va osservato, gli attori non hanno contestato che a partire dal 2002 abbia CP_1
utilizzato l'immobile come bene proprio disponendone a proprio piacimento (si veda la terza memoria ex art. 183 c.p.c. attorea, pag. 4)
Le suddette circostanze, globalmente apprezzate, consentono di ritenere integrato il possesso ad usucapionem, perfezionatosi nel 2009.
La disponibilità del bene, in primo luogo, è stata acquistata e mantenuta in maniera non clandestina e/o violenta, atteso che il convenuto ha compiuto plurimi atti materiali di esercizio del possesso, anche verso i terzi, palesando così all'esterno il potere di fatto esercitato.
Tale potere è stato esplicato in maniera continuata, essendosi protratto per oltre vent'anni dal 1989
(anno in cui il convenuto poneva in essere uno dei primi atti di esercizio concreto del possesso, tramite la concessione dell'unità in godimento al TT , maturando così il relativo termine prima del CP_6
decesso della de cuius avvenuto nel 2012, ed in maniera ininterrotta giacché la domanda giudiziale,
pagina 11 di 14 unico atto idonei ai fini interruttivi, è stata notificata solo nel 2021.
Non pare che la sottoscrizione della denuncia per il frazionamento, presentata nel 2007, da parte
(all. 20 attoreo) possa valere quale riconoscimento ai fini interruttivi ex art. 2944 Persona_1
c.c., giacché, al di là della capacità della de cuius all'epoca (circostanza, questa, della quale la stessa difesa attorea sembra dubitare, come precisato a pag. 2 della seconda memoria ex art. 183 c.p.c.),
l'aspetto amministrativo-fiscale afferente la regolarità del bene ed il suo accatastamento non incidono sul potere di fatto esercitato sullo stesso.
Quanto all'eccepita tolleranza, ammesso che la relativa difesa costituisca eccezione in senso lato come precisato dalla giurisprudenza di legittimità (quindi deducibile anche nelle difese conclusive),
l'intensità degli atti di esercizio del possesso e la loro reiterazione nel tempo, come emersi dall'istruttoria orale e documentale, non sembrano compatibili con la mera tolleranza della proprietaria formale (Cass. n. 17880/2019).
Se è vero che la giurisprudenza sembra affievolire, laddove sussistano rapporti parentali, la presunzione di esclusione della tolleranza in presenza della lunga durata dell'attività proprietaria e della non modesta intensità della stessa in quanto, in tali casi, il legale familiare esonera il dominus dall'obbligo di rivendicare periodicamente la piena titolarità della res nei confronti del parente beneficiario del godimento, va tuttavia osservato che i casi esaminati riguardavano per lo più rapporti di parentela stretta (si vedano Cass. n. 144/07; Cass. n. 18360/04; Cass. n. 8194/01; nella giurisprudenza di merito
Trib. Genova III, 2.4.24 n. 1019; Trib. Catanzaro I, 5.6.23 n. 894; Trib. Siracusa II, 17.3.22 n. 458;
Trib. Vicenza I, 1.12.21 n. 2225; C. Appello Ancora II, 11.8.21 n. 958; Trib. Lucca 2.10.20 n. 844; C. appello Reggio Calabria 4.5.20 n. 377; C. Appello Palermo II, 12.10.1 n. 1838).
Non conferente al caso, va da ultimo osservato, la giurisprudenza richiamata dalla difesa attorea in tema di compossesso tra gli eredi e dell'acquisto per usucapione da parte di uno di essi anche delle quote degli altri.
Nel caso, invero, mai si è instaurata tra le parti tale situazione di compossesso ereditario, giacché il pagina 12 di 14 convenuto, per come riconosciuto anche dalla difesa attorea, mai ha accettato l'eredità di
[...]
e, comunque, come visto, l'usucapione si è compiuta prima della morte di quest'ultima. Persona_1
Risulta accertato, per l'effetto, che il convenuto abbia acquistato a titolo originario, in forza di usucapione ordinaria, la piena proprietà dell'immobile sito in Venezia, Dorsoduro 61.
Per quanto attiene, invece, all'unità immobiliare sita in Venezia, Dorsoduro, n. 60, la domanda giudiziale restitutoria promossa dalle parti attrici non può trovare accoglimento giacché, considerata la contestazione del convenuto di possedere e/o detenere tale immobile, le parti attrici non hanno dimostrato l'effettiva disponibilità materiale della res in capo a . CP_1
Sul punto sembra convenire anche la difesa attorea laddove precisa, in sede di replica conclusionale
(pag. 2), che “la domanda giudiziale relativa anche all'immobile di cui al civico 60 rivolta dagli odierni attori era, pertanto, ragionevolmente legittima e di questo il giudice dovrà tenere conto anche in sede di condanna alle spese che sul punto potranno al più essere compensate”.
La domanda subordinata del convenuto può ritenersi assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in conformità al d.m.
55/14, per le cause di valore indeterminabile ricomprese nello scaglione da € 26.000,00 ad € 52.000,00.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta o assorbita:
- rigetta le domande attoree e, in accoglimento della domanda riconvenzionale del convenuto, accerta e dichiara l'acquisto a titolo originario per usucapione ordinaria ex art. 1158 c.c., in favore di (codice fiscale ) e nei confronti di CP_1 CodiceFiscale_5 Parte_1
(coduce fiscale ), (codice fiscale
[...] CodiceFiscale_6 Parte_2 [...]
) ed (codice fiscale ), della piena C.F._7 Parte_3 CodiceFiscale_8
proprietà dell'immobile sito in Venezia, Dorsoduro 61, censito al NCEU fg. 14 part. 2487 sub.
6, già intestato a (codice fiscale ) Persona_1 CodiceFiscale_9
pagina 13 di 14 - condanna gli attori alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto, che si liquidano in complessivi € 8.000,00 per compensi, € 518,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge
- ordina al competente Conservatore dei RR.II. la trascrizione della sentenza
Venezia, 20 ottobre 2025.
Il Giudice dott. Paolo Filippone
Provvedimento redatto con la collaborazione del M.O.T. dott. Roberto Favaro Morosini
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