CASS
Sentenza 5 settembre 2023
Sentenza 5 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/09/2023, n. 36785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36785 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MP SE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Rilevato che il difensore del ricorrente ha formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art.
5-duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. Uditi in pubblica udienza il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Pasquale Serrao D'Aquino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, nonché, per il ricorrente, l'Avv. Luigi Miceli (anche in sostituzione dell'Avv. Salvatore Priola), che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 36785 Anno 2023 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: CAPUTO ANGELO Data Udienza: 09/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata il 21/06/2022, la Corte di appello di Caltanissetta ha rigettato la richiesta di revisione proposta da EP PA avverso la sentenza della Corte di assise di Palermo del 18/04/2016 (confermata dalla Corte di assise di appello di Palermo con sentenza del 31/10/2018 e diventata irrevocabile in forza della sentenza della Prima Sezione della Corte di cassazione n. 19744-21 del 23/02/2021) con la quale era stato condannato alla pena dell'ergastolo per i delitti di omicidio aggravato ai danni di RE TO e di occultamento di cadavere in concorso con varie persone, condanna basata sulle dichiarazioni accusatorie di TE Lo RS riscontrate da quelle del collaboratore di giustizia IT TO. La richiesta di revisione ha dedotto l'inconciliabilità dei giudicati avuto riguardo alla sentenza della Corte di assise di appello di Palermo del 28/12/2017 (irrevocabile il 19/02/2019) che aveva mandato assolto dai medesimi fatti LE RU sulla base di un giudizio di inattendibilità di TE Lo RS, in un quadro di sostanziale identità del compendio probatorio acquisito nei due giudizi. A sostegno del rigetto della richiesta di revisione, la Corte di appello nissena ha rilevato, in particolare, che il fatto che lo stesso quadro probatorio sia stato diversamente valutato al fine di assolvere un imputato e condannare un concorrente nello stesso reato in due procedimenti distinti tra loro non può di per se legittimare l'accoglimento della richiesta di revisione. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 21/06/2022 ha proposto ricorso per cassazione EP PA, attraverso i difensori Avv.ti Salvatore Priola e Luigi Miceli, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - inosservanza degli artt. 125, 630, comma 1, lett. a) e 631 cod. proc. pen. e vizi di motivazione. PA è stato condannato sulla base delle dichiarazioni del collaboratore TE Lo RS, riscontrate da quelle de relato di IT TO, laddove il concorrente LE RU, all'esito del giudizio abbreviato, è stato assolto dallo stesso reato in virtù dell'accertata inattendibilità intrinseca di TE Lo RS, che aveva mentito circa il proprio coinvolgimento, sicché gli atti erano stati trasmessi al P.M. in ordine alla posizione del dichiarante. La richiesta di revisione riportava i brani della sentenza della Corte di assise di appello di Palermo che qualificava come inaffidabile l'intero racconto di Lo RS in quel processo, il che fa agevolmente desumere che, se fosse stato giudicato insieme con RU, anche PA sarebbe stato assolto in considerazione 4 2 della comprovata inattendibilità intrinseca di Lo RS, mentre la sentenza impugnata non ha in alcun modo motivato per dimostrare che l'accertata inattendibilità di Lo RS nel processo a carico di RU non sarebbe stata sufficiente a formulare un giudizio assolutorio nei confronti di ON, non essendo conferente il principio dell'irrilevanza dell'assoluzione del concorrente separatamente giudicato, data l'identità, nel caso di specie, della fonte accusatoria. La Corte di appello ha omesso di indicare le ragioni della presunta irrilevanza dell'accertata inattendibilità intrinseca di Lo RS ai fini della tenuta complessiva della sentenza di condanna di PA, quasi esclusivamente sulla scorta delle dichiarazioni proprio di Lo RS, posto che TO riferì di aver appreso del coinvolgimento del ricorrente da IO AL e da EP Di FI, del tutto estraneo ai fatti, la cui fonte, a sua volta, sarebbe ignota, mentre le dichiarazioni di ER IO FL non potevano essere valorizzate a titolo di riscontro. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. Sotto un primo profilo, l'infondatezza del ricorso si ricollega al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è ammessa la revisione della sentenza di condanna fondata sugli stessi dati probatori utilizzati dalla sentenza di assoluzione nei confronti di un concorrente nello stesso reato e pronunciata in un diverso procedimento, in quanto la revisione giova a emendare l'errore di fatto e non la valutazione del fatto (Sez. 1, n. 6273 del 03/02/2009, Serio, Rv. 243231; conf., ex plun-mis, Sez. 2, n. 18209 del 26/02/2020, Popescu, Rv. 279446; Sez. 4, n. 46885 del 07/11/2019, Lapadula, Rv. 277902). Pertanto, quella sorta di "automatismo" sul quale fa leva, in buona sostanza, il ricorso non è in linea con l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità. 3. D'altra parte, la sentenza impugnata, ripercorrendo l'istanza di revisione, ha rilevato che la sentenza della Corte di assise di Palermo del 31 ottobre 2018 dava atto dell'acquisizione della sentenza della medesima Corte che aveva mandato assolto RU e che gli stessi motivi di appello nell'interesse di PA avevano contestato l'inattendibilità di Lo RS. Al riguardo, il Collegio rileva che la sentenza della Prima Sezione che ha sancito l'irrevocabilità della condanna nei confronti del ricorrente - pur investita della questione dell'attendibilità delle dichiarazioni di Lo RS alla luce dell'assoluzione, nel 3 diverso procedimento definito con il rito abbreviato, di LE RU, dal ricorso proposto dal coimputato di PA, ossia AZ NA - ha esaminato e deciso la questione facendo riferimento a entrambi i ricorrenti. In particolare, la sentenza n. 19744 del 2021 ha osservato che «prive di rilievo appaiono le censure difensive relative all'assoluzione di LE RU, che era coimputato nel procedimento penale celebrato per gli stessi fatti di reato con giudizio abbreviato. Tale assoluzione, secondo la difesa del ricorrente, era stata pronunciata sull'assunto, ritenuto ineccepibile, dell'incongruità del narrato di Lo RS, che non consentiva di ritenere individualizzate le sue accuse nei confronti di RU, non essendo possibile formulare un giudizio parcellizzato di attendibilità delle dichiarazioni rese dallo stesso propalante. Non può, in proposito, non rilevarsi che, nel presente procedimento, il vaglio di attendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese da TE Lo RS deve essere espresso limitatamente alle posizioni di AZ NA e EP PA, rispetto alle quali il nucleo essenziale del suo narrato - anche a volere ipotizzare che Lo RS avesse cercato di attenuare le conseguenze del suo coinvolgimento nell'organizzazione dell'omicidio di RE TO - appare riscontrato dalle propalazioni, unitariamente intese, dei collaboranti RI AN, ER IO FL e IT TO. Ne consegue che l'assoluzione del coimputato LE RU non possiede alcuna valenza ex se confutativa del giudizio di attendibilità espresso nel presente procedimento a proposito delle dichiarazioni accusatorie di TE Lo RS, che non riguardano RU, ma AZ NA e EP PA» (Sez. 1, n. 19744 del 23/02/2021). Dunque, dalla sentenza della Prima Sezione si apprende che, diversamente da quanto affermato dal ricorso, il compendio probatorio a carico (anche) di PA era più articolato, in quanto costituito, oltre che dalle dichiarazioni di Lo RS e da quelle di TO e di FL, da quelle del collaboratore RI AN. Il dato più significativo, peraltro, è rappresentato dal fatto che già in sede di cognizione l'assoluzione di RU è stata valutata e ritenuta "priva di rilievo" ai fini dell'assoluzione di PA e del suo coimputato, sicché il giudicato formatosi nei loro confronti si fondava - anche - sulla valutazione posta a fondamento della prospettata inconciliabilità. Del resto, la duplice circostanza per cui già nell'atto di appello la difesa di PA aveva articolato doglianze sull'attendibilità di Lo RS e che il giudice di appello aveva acquisito la sentenza assolutoria nei confronti di RU confermano, alla luce dei brani riportati, che il giudicato di condanna si è formato - anche - includendo la valutazione dell'assoluzione di RU. 4 4. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 09/06/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Rilevato che il difensore del ricorrente ha formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art.
5-duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. Uditi in pubblica udienza il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Pasquale Serrao D'Aquino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, nonché, per il ricorrente, l'Avv. Luigi Miceli (anche in sostituzione dell'Avv. Salvatore Priola), che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 36785 Anno 2023 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: CAPUTO ANGELO Data Udienza: 09/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata il 21/06/2022, la Corte di appello di Caltanissetta ha rigettato la richiesta di revisione proposta da EP PA avverso la sentenza della Corte di assise di Palermo del 18/04/2016 (confermata dalla Corte di assise di appello di Palermo con sentenza del 31/10/2018 e diventata irrevocabile in forza della sentenza della Prima Sezione della Corte di cassazione n. 19744-21 del 23/02/2021) con la quale era stato condannato alla pena dell'ergastolo per i delitti di omicidio aggravato ai danni di RE TO e di occultamento di cadavere in concorso con varie persone, condanna basata sulle dichiarazioni accusatorie di TE Lo RS riscontrate da quelle del collaboratore di giustizia IT TO. La richiesta di revisione ha dedotto l'inconciliabilità dei giudicati avuto riguardo alla sentenza della Corte di assise di appello di Palermo del 28/12/2017 (irrevocabile il 19/02/2019) che aveva mandato assolto dai medesimi fatti LE RU sulla base di un giudizio di inattendibilità di TE Lo RS, in un quadro di sostanziale identità del compendio probatorio acquisito nei due giudizi. A sostegno del rigetto della richiesta di revisione, la Corte di appello nissena ha rilevato, in particolare, che il fatto che lo stesso quadro probatorio sia stato diversamente valutato al fine di assolvere un imputato e condannare un concorrente nello stesso reato in due procedimenti distinti tra loro non può di per se legittimare l'accoglimento della richiesta di revisione. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 21/06/2022 ha proposto ricorso per cassazione EP PA, attraverso i difensori Avv.ti Salvatore Priola e Luigi Miceli, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - inosservanza degli artt. 125, 630, comma 1, lett. a) e 631 cod. proc. pen. e vizi di motivazione. PA è stato condannato sulla base delle dichiarazioni del collaboratore TE Lo RS, riscontrate da quelle de relato di IT TO, laddove il concorrente LE RU, all'esito del giudizio abbreviato, è stato assolto dallo stesso reato in virtù dell'accertata inattendibilità intrinseca di TE Lo RS, che aveva mentito circa il proprio coinvolgimento, sicché gli atti erano stati trasmessi al P.M. in ordine alla posizione del dichiarante. La richiesta di revisione riportava i brani della sentenza della Corte di assise di appello di Palermo che qualificava come inaffidabile l'intero racconto di Lo RS in quel processo, il che fa agevolmente desumere che, se fosse stato giudicato insieme con RU, anche PA sarebbe stato assolto in considerazione 4 2 della comprovata inattendibilità intrinseca di Lo RS, mentre la sentenza impugnata non ha in alcun modo motivato per dimostrare che l'accertata inattendibilità di Lo RS nel processo a carico di RU non sarebbe stata sufficiente a formulare un giudizio assolutorio nei confronti di ON, non essendo conferente il principio dell'irrilevanza dell'assoluzione del concorrente separatamente giudicato, data l'identità, nel caso di specie, della fonte accusatoria. La Corte di appello ha omesso di indicare le ragioni della presunta irrilevanza dell'accertata inattendibilità intrinseca di Lo RS ai fini della tenuta complessiva della sentenza di condanna di PA, quasi esclusivamente sulla scorta delle dichiarazioni proprio di Lo RS, posto che TO riferì di aver appreso del coinvolgimento del ricorrente da IO AL e da EP Di FI, del tutto estraneo ai fatti, la cui fonte, a sua volta, sarebbe ignota, mentre le dichiarazioni di ER IO FL non potevano essere valorizzate a titolo di riscontro. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. Sotto un primo profilo, l'infondatezza del ricorso si ricollega al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è ammessa la revisione della sentenza di condanna fondata sugli stessi dati probatori utilizzati dalla sentenza di assoluzione nei confronti di un concorrente nello stesso reato e pronunciata in un diverso procedimento, in quanto la revisione giova a emendare l'errore di fatto e non la valutazione del fatto (Sez. 1, n. 6273 del 03/02/2009, Serio, Rv. 243231; conf., ex plun-mis, Sez. 2, n. 18209 del 26/02/2020, Popescu, Rv. 279446; Sez. 4, n. 46885 del 07/11/2019, Lapadula, Rv. 277902). Pertanto, quella sorta di "automatismo" sul quale fa leva, in buona sostanza, il ricorso non è in linea con l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità. 3. D'altra parte, la sentenza impugnata, ripercorrendo l'istanza di revisione, ha rilevato che la sentenza della Corte di assise di Palermo del 31 ottobre 2018 dava atto dell'acquisizione della sentenza della medesima Corte che aveva mandato assolto RU e che gli stessi motivi di appello nell'interesse di PA avevano contestato l'inattendibilità di Lo RS. Al riguardo, il Collegio rileva che la sentenza della Prima Sezione che ha sancito l'irrevocabilità della condanna nei confronti del ricorrente - pur investita della questione dell'attendibilità delle dichiarazioni di Lo RS alla luce dell'assoluzione, nel 3 diverso procedimento definito con il rito abbreviato, di LE RU, dal ricorso proposto dal coimputato di PA, ossia AZ NA - ha esaminato e deciso la questione facendo riferimento a entrambi i ricorrenti. In particolare, la sentenza n. 19744 del 2021 ha osservato che «prive di rilievo appaiono le censure difensive relative all'assoluzione di LE RU, che era coimputato nel procedimento penale celebrato per gli stessi fatti di reato con giudizio abbreviato. Tale assoluzione, secondo la difesa del ricorrente, era stata pronunciata sull'assunto, ritenuto ineccepibile, dell'incongruità del narrato di Lo RS, che non consentiva di ritenere individualizzate le sue accuse nei confronti di RU, non essendo possibile formulare un giudizio parcellizzato di attendibilità delle dichiarazioni rese dallo stesso propalante. Non può, in proposito, non rilevarsi che, nel presente procedimento, il vaglio di attendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese da TE Lo RS deve essere espresso limitatamente alle posizioni di AZ NA e EP PA, rispetto alle quali il nucleo essenziale del suo narrato - anche a volere ipotizzare che Lo RS avesse cercato di attenuare le conseguenze del suo coinvolgimento nell'organizzazione dell'omicidio di RE TO - appare riscontrato dalle propalazioni, unitariamente intese, dei collaboranti RI AN, ER IO FL e IT TO. Ne consegue che l'assoluzione del coimputato LE RU non possiede alcuna valenza ex se confutativa del giudizio di attendibilità espresso nel presente procedimento a proposito delle dichiarazioni accusatorie di TE Lo RS, che non riguardano RU, ma AZ NA e EP PA» (Sez. 1, n. 19744 del 23/02/2021). Dunque, dalla sentenza della Prima Sezione si apprende che, diversamente da quanto affermato dal ricorso, il compendio probatorio a carico (anche) di PA era più articolato, in quanto costituito, oltre che dalle dichiarazioni di Lo RS e da quelle di TO e di FL, da quelle del collaboratore RI AN. Il dato più significativo, peraltro, è rappresentato dal fatto che già in sede di cognizione l'assoluzione di RU è stata valutata e ritenuta "priva di rilievo" ai fini dell'assoluzione di PA e del suo coimputato, sicché il giudicato formatosi nei loro confronti si fondava - anche - sulla valutazione posta a fondamento della prospettata inconciliabilità. Del resto, la duplice circostanza per cui già nell'atto di appello la difesa di PA aveva articolato doglianze sull'attendibilità di Lo RS e che il giudice di appello aveva acquisito la sentenza assolutoria nei confronti di RU confermano, alla luce dei brani riportati, che il giudicato di condanna si è formato - anche - includendo la valutazione dell'assoluzione di RU. 4 4. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 09/06/2023.