Sentenza 15 novembre 2019
Massime • 1
Integra il reato di detenzione per la vendita di prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione di cui all'art. 5, comma primo, lett. b), legge 30 aprile 1962, n. 283, la materiale disponibilità di prodotto ittico in fase di decongelamento da parte di un operatore commerciale grossista per conto di altri commercianti, che ne abbiano già concluso l'acquisto per la successiva immissione al consumo attraverso la vendita al dettaglio.
Commentario • 1
- 1. Vendita al dettaglio: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 26 aprile 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/11/2019, n. 15202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15202 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2019 |
Testo completo
monimonio 15202-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da: TO DI CO Sent. n. sez. 2768/2019 - Presidente - -UP 15/11/2019 ANGELO MATTEO SOCCI R.G.N. 26509/2019 ALDO ACETO Relatore - ALESSIO SCARCELLA FABIO ZUNICA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LO NT nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/12/2018 del TRIBUNALE di CASTROVILLARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 26509/2019 RITENUTO IN FATTO 1.Il sig. TO EL ricorre per l'annullamento della sentenza del 14/12/2018 del Tribunale di Castrovillari che l'ha condannato alla pena di 400,00 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 5, lett. b), legge n. 283 del 1962, per aver detenuto, per la vendita, 49 chilogrammi di prodotto ittico di varia specie (calamari, seppiole, totani) in cattivo stato di conservazione. Il fatto è contestato come commesso in Corigliano Calabro il 29/04/2015. 1.1.Con unico motivo deduce l'omessa motivazione circa la affermata inattendibilità delle prove a discarico e la conseguente erronea applicazione della fattispecie incriminatrice. In particolare, non sono state prese in considerazione le dichiarazioni rese dai sigg.ri OR OT, RG GI, IC TO AR, IS AN a sostegno della deduzione difensiva secondo la quale gli alimenti erano già stati venduti ai clienti che ne avevano chiesto lo scongelamento prima del materiale ritiro. I prodotti, pertanto, non erano detenuti per la vendita perché erano stati già venduti. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.Il ricorso è inammissibile.
3.Dalla lettura della sentenza impugnata risulta che, a seguito di accertamento effettuato dai militari della Guardia OS (tra i quali il cap. OT, escusso all'udienza del 20/10/2017) nell'area portuale di Corigliano Calabro, era risultato che il ricorrente, esercente attività di vendita di prodotti ittici, deteneva circa 49 chilogrammi di prodotto in fase di decongelamento: trattavasi, nella specie, di prodotto già congelato, lasciato al di fuori delle celle frigorifere e, pertanto, non conservato alla temperatura adeguata, ma a temperatura ambiente ed esposto agli agenti atmosferici». Il Tribunale dà altresì atto di aver escusso i sigg.ri GI e AR (entrambi addotti dalla difesa), dai quali è giunto un «valido contributo per l'accertamento del fatto e per la commissione del reato da parte del giudicabile», ed afferma che «quanto asserito dalla Difesa non trova riscontro nel quadro comparativo delle risultanze dibattimentali emerse e non approda ad alcun convincimento circa l'innocenza del prevenuto [il cui] tentativo di confutare le prove d'accusa non ha sortito l'effetto assolutorio».
3.1.Il ricorrente lamenta l'omesso esame delle prove a discarico attraverso le quali sarebbe stata inserita nel processo un'informazione decisiva, in grado di modificare la decisione in senso assolutorio: il pesce era stato decongelato su richiesta degli acquirenti impegnati nel frattempo presso altri box di vendita all'asta dei prodotti ittici situati nella medesima area portuale.
3.2. Non è ben chiaro come la testimonianza del OT, allegata per intero al verbale, possa essere utile alla ricostruzione dei fatti nei termini dedotti dal ricorrente;
lo sono certamente di più le testimonianze rese dal GI, dal AR e dal AN i quali hanno riferito (non senza qualche divergenza tra loro) della prassi secondo la quale i clienti (commercianti al dettaglio) prenotavano il pesce (chi la sera prima AN;
chi la mattina stessa, gli altri due) e - chiedevano all'imputato di decongelarlo in attesa (e prima) del suo materiale ritiro, ciò per consentirne la definitiva commercializzazione in giornata.
3.3.Di qui la tesi difensiva secondo la quale il pesce, nel momento in cui era già stato decongelato (o si stava comunque decongelando) e posto su una pedana appoggiata per terra, non era detenuto per la vendita in quanto già venduto quando era ancora congelato. Poiché la norma sanziona la «detenzione per la vendita», ne consegue che la condotta tenuta dal ricorrente è atipica in quanto estranea al precetto.
3.4.La deduzione difensiva è manifestamente infondata.
3.5.Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. b), legge n. 283 del 1962, «è vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo sostanze alimentari: (...) b) in cattivo stato di conservazione».
3.6.Il ricorrente applica concetti civilistici alla vicenda in esame senza considerare che il fatto tipico ne prescinde in quanto la fattispecie utilizza termini che privilegiano il rapporto di fatto tra l'autore della condotta ed il bene destinato al consumo. La condotta di «detenzione», infatti, evoca un rapporto di fatto tra l'autore della condotta e la cosa che ne è oggetto a prescindere dal titolo in quanto la detenzione costituisce solo una delle modalità alternativamente previste dalla norma attraverso le quali il prodotto viene immesso (o è destinato ad essere immesso) al consumo (cfr., al riguardo, Sez. 3, n. 2970 del 06/02/1970, Rv. 138328, che ha affermato il principio, che qui si intende ribadire, secondo il quale il fatto tipico preso in considerazione dalle norme relative alle frodi alimentari é la immissione nel commercio del prodotto adulterato o comunque irregolare;
tale immissione si verifica quando il prodotto entra nella materiale disponibilità dell'operatore commerciale (grossista o dettagliante) che lo fornirà ai consumatori. Il concetto "distribuito per il consumo", enunciato nella legge 30 aprile 1962, n 283 (come le analoghe espressioni "vendere" porre in vendita, ecc.) prescinde dall'iter relativo all'esecuzione del contratto secondo le norme del codice civile, e non prende in 2 considerazione il momento in cui il venditore, nella vendita da piazza a piazza, si libera dell'obbligo della consegna rimettendo la merce al vettore;
nello stesso senso, Sez. 3, n. 7054 del 20/04/1999, Rv. 213997; cfr., più recentemente, Sez. 3, n. 17548 del 25/03/2010, Rv. 247488, secondo cui integra il reato di detenzione per la vendita di prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione la condotta consistente nella materiale disponibilità di quel prodotto da parte dell'operatore commerciale, sia esso grossista o dettagliante, in vista della fornitura ai consumatori).
3.7.Non v'è dubbio che il ricorrente detenesse di fatto i prodotti decongelati al momento dell'accertamento, così come non v'è alcun dubbio che tali prodotti fossero destinati alla vendita/immissione al consumo, ancorché per il tramite dei commercianti al dettaglio, come da lui stesso ammesso. Anche a voler seguire fino in fondo l'impostazione difensiva, l'imputato comunque deteneva per conto di altri commercianti alimenti in cattivo stato di conservazione che questi ultimi avevano acquistato per venderli a loro volta al dettaglio. Sicché l'oggettiva finalizzazione della vendita al dettaglio/immissione al consumo del prodotto materialmente detenuto dal grossista nella consapevolezza del cattivo stato di conservazione non manda esente quest'ultimo da responsabilità penale anche se, in tesi, abbia già concluso il contratto di vendita con il dettagliante. La condotta del grossista (detenzione per vendere) integra la fattispecie penale anche se la vendita al consumo viene materialmente posta in essere da terzi;
ciò che conta, ai fini penalisitici, è spezzare la catena di distribuzione che conduce l'alimento al consumatore finale punendo ogni condotta intermedia. La persistente detenzione dell'alimento in vista della sua materiale consegna ai commercianti al dettaglio prova, piuttosto, l'attuale signoria del detentore sul prodotto e, quindi, sulle condotte altrui che, in assenza del suo materiale contributo, non potrebbero immettere al consumo alimenti in cattivo stato di conservazione.
3.8.Costituisce declinazione di questo principio l'insegnamento della Corte secondo il quale il grossista ha il dovere di porre in vendita il prodotto conforme alle prescrizioni di legge e in ipotesi di accertata difformità egli risponde penalmente, a titolo di colpa, per non aver fatto eseguire i controlli e preso le precauzioni idonee ad evitare l'immissione in commercio di un prodotto non regolamentare. La responsabilità può essere esclusa esclusivamente dalla assoluta buona fede riferibile solo a ipotesi di forza maggiore o di caso fortuito (Sez. 3, n. 10571 del 22/05/1995, Rv. 202703).
3.9.La messa in vendita di prodotti ittici non sottoposti ad adeguato trattamento di refrigerazione (a causa dell'interruzione della cosiddetta "catena del freddo") integra il reato di cui all'art. 5, lett. b), n. 283 del 1962 (Sez. 3, n. 3711 del 08/01/2014, Rv. 25831); il grossista che provveda egli stesso al 3 materiale decongelamento del prodotto ittico e lo detenga poi persino per terra in attesa della sua definitiva immissione al consumo risponde, pertanto, a pieno titolo del reato a lui ascritto.
3.10.Di qui la non decisività del vizio di motivazione dedotto.
4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 15/11/2019. Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Aceto Vito Di IC Neds NalЖал nto di ricree DEPOSITATA IN CANCELLE 攫 15 MAG 2020 CANCELLIEREESPERTO IL CAN and MA