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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 23/10/2025, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1887/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FORLI'
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1887/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...], il [...] ivi residente, Via Parte_1 C.F._1 Erbosa, 45, con il patrocinio dell'avv. BARTOLOMEI SAVERIO elettivamente domiciliato presso il difensore RICORRENTE contro
(C.F. , nata a [...], in data [...], ed ivi CP_1 C.F._2 residente in [...]°, con il patrocinio dell'avv. VOLPE GIOVANNA elettivamente domiciliata presso il difensore
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente alle condizioni di cui alle note scritte depositate in data
26.3.2025 per come di seguito integralmente trascritte: “Pronunciare la sentenza di scioglimento del matrimonio contratto in Forlì (FC), in data 7 ottobre 2006 e trascritto nel registro degli atti di
pagina 1 di 6 matrimonio del Comune di Forlì (FC) al n. 126 p. 1 anno 2006; - ordinare all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della sentenza di divorzio;
- dichiarare la Signora decaduta dall'utilizzo del cognome del marito;
- dichiarare che le parti CP_1 continuino a vivere separatamente stabilendo la propria dimora ove riterranno più opportuno;
- affidare il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente Per_1 presso la residenza della madre corrente in Forlì, via Bovarina 4A. Disporre che le decisioni di maggiore interesse, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, verranno prese dai genitori di comune accordo tra di loro, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Entrambi i genitori si impegnano a condividere una linea educativa comune e ad aggiornarsi reciprocamente sulle problematiche che eventualmente potranno insorgere. Quanto invece alla “gestione ordinaria” del minore, ciascun genitore, quando avrà con sé il minore, eserciterà la responsabilità genitoriale in totale autonomia;
in specifico ogni genitore avrà la responsabilità circa la somministrazione dei pasti, l'accertamento dei compiti scolastici, l'accompagnamento alle diverse attività scolastiche ed extrascolastiche nonché al riposo;
il genitore affidatario dovrà comunicare tempestivamente all'altro il luogo di temporanea permanenza e di agevolare la richiesta di contatto con l'altro genitore;
le spese che ciascun genitore sosterrà per effettuare con i figli viaggi, vacanze, escursioni, divertimenti di vario genere
e natura rimarranno in capo al genitore che le effettua;
- dichiarare che il padre potrà tenere con sé il figlio due fine settimana al mese alternati dal sabato tra le ore 9:30 – 10:00 circa sino Per_1 alla domenica sera dopo cena quando il padre provvederà a riaccompagnarlo presso la residenza della madre;
l'eventuale introduzione del pernottamento anche del venerdì sera dovrà avvenire con gradualità e nel rispetto dei tempi necessari a , che il padre potrà tenere con sé il Per_1 minore due giorni infrasettimanali, da intendersi il martedì ed il giovedì, dall'uscita dalla scuola sino all'ora di cena allorquando lo riporterà presso la residenza della madre, resta inteso che in tali giorni starà con il padre solo nel caso in cui in tali giorni non si rechi presso il Per_1 Per_1 centro “Luca Farneti”. In difetto potrà tenerlo presso di sé il sabato o la domenica di non spettanza in accordo con la madre;
- dichiarare che il figlio trascorrerà con i genitori i giorni di festa, da intendersi: 1° novembre, 8 dicembre, carnevale, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, secondo il rito dell'alternanza annuale;
- dichiarare che durante le vacanze natalizie il minore trascorra con il padre un periodo pari a 7 giorni da intendersi secondo l'alternanza annuale dal 23.12. al
pagina 2 di 6 30.12 e dal 31.12 al 6.01. Mentre per le vacanze pasquali potrà stare con i genitori in via Per_1 alternata dal giovedì santo al giorno di Pasqua e dal lunedì dell'Angelo sino al rientro a scuola il mercoledì mattina. - Dichiarare che durante le vacanze estive il minore starà rispettivamente con ciascun genitore 15 giorni con un massimo di 7 giorni consecutivi, in ogni caso da concordare preventivamente anche nel rispetto delle esigenze del minore. - Dichiarare che trascorra Per_1 con la madre il di lei compleanno, la festa della mamma ed ogni altra ricorrenza riferita alla famiglia di origine dalla madre, parimenti dichiarare che lo stesso trascorra con il padre il compleanno del padre, la festa del papà ed ogni altra ricorrenza riferita alla famiglia di origine del padre. Mentre il compleanno di verrà trascorso ad anni alterni con la madre o con il Per_1 padre. - Dichiarare che padre continui a corrispondere alla Signora € 500,00 a titolo di CP_1 mantenimento del minore oltre rivalutazione ISTAT come per legge, detta somma è da intendersi,
a far data dalla presente pronuncia, comprensiva delle spese straordinarie dalla stessa sostenute in favore del figlio così come dettagliate nel Protocollo del Tribunale di Forlì; mentre eventuali spese straordinarie sostenute dal padre rimarranno integralmente a carico di quest'ultimo. -
Disporre che l'attuale assegno unico o altro strumento equivalente che in futuro dovesse sostituirlo sarà richiesto integralmente dalla Signora come di fatto già avviene per comune CP_1 volontà delle parti. - Disporre altresì che la pensione percepita da in ragione della propria Per_1 diagnosi, pari ad € 300,00 circa mensili, continui ad essere percepita dalla madre, come di fatto da sempre avviene, e che la stessa la amministri secondo le esigenze e le necessità del minore. -
Dichiarare che ogni rapporto pregresso tra le parti è stato definito e che non vi sono pretese l'un
l'altro a nessun titolo. - Autorizzare entrambi genitori al rilascio di documenti validi per
l'espatrio, nonché il rilascio di tali documenti per il figlio minore . - Alla luce dell'accordo Per_1 raggiunto, disporre l'integrale compensazione delle spese di lite”.
Il PM intervenuto non ha presentato conclusioni.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13 agosto 2024, ha adito il Tribunale Civile di Forlì, Parte_1 chiedendo lo scioglimento del matrimonio contratto con celebrato in data 7 ottobre CP_1
2006 in Forlì e trascritto al n. 126 parte I anno 2006 del predetto comune.
pagina 3 di 6 Dall'unione è nato il figlio , in data 27 marzo 2008. Per_1
Il ricorrente ha dichiarato che i coniugi si sono separati consensualmente con decreto di omologa del Tribunale di Forlì del 29 luglio 2021, che prevedeva l'affidamento condiviso del figlio con collocazione prevalente presso la madre, la regolamentazione dei tempi di permanenza del minore con ciascun genitore e la corresponsione da parte del padre di un assegno mensile di mantenimento pari a 500,00 euro per il figlio e 100,00 euro per la moglie, fino al reperimento di un'occupazione da parte di quest'ultima.
ha inoltre rappresentato che, dalla separazione ad oggi, i coniugi hanno vissuto Parte_1 separati senza interruzioni, trasferendo le rispettive residenze, e che sussistono i presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 3 della L. 898/1970, come modificata.
In merito alla situazione del figlio , il ricorrente ha evidenziato la necessità di rafforzare le Per_1 sue autonomie personali, in quanto affetto da difficoltà relazionali e carente di autonomia. Ha riferito che il minore frequenta dal novembre 2023 il centro semiresidenziale “Luca Farneti” e che, durante i periodi trascorsi con il padre, viene coinvolto in attività educative e pratiche volte a favorire la sua crescita e indipendenza.
Con comparsa di costituzione depositata in data 13 febbraio 2025, si è costituita in CP_1 giudizio, aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio e dichiarando che le parti hanno già raggiunto un accordo sulle condizioni relative al figlio minore. Ha confermato l'affidamento condiviso con collocazione prevalente presso di sé, la prosecuzione del contributo paterno di
500,00 euro mensili per il mantenimento del figlio, e la gestione condivisa delle decisioni di maggiore interesse. Ha inoltre chiesto che le spese straordinarie sostenute dal padre restino a suo carico e che l'assegno unico e la pensione di invalidità del figlio continuino ad essere percepiti dalla madre.
All'udienza del 27.3.2025 sostituita da note di trattazione scritta, il Giudice, preso atto delle conclusioni congiunte depositate dalle parti in data 26.3.2025 e ritenuta la causa matura per la decisione la rimetteva al Collegio.
Visto l'intervento del PM reso in data 6.9.2024.
Rileva il Tribunale che non vi sono ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle condizioni in epigrafe trascritte, concordate dalle parti, non contrarie all'ordine pubblico e conformi all'interesse della prole.
pagina 4 di 6 Non v'è dubbio che la domanda di scioglimento del matrimonio fra le parti sia fondata e vada accolta.
Risulta infatti dalla documentazione in atti che e contrassero Parte_1 CP_1 matrimonio in Forlì il 07.10.2006, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto comune, anno 2006, parte I, n. 126.
Dagli atti risulta inoltre che in data 29.7.2021 è stato emesso il decreto di omologa della separazione consensuale dei coniugi e da allora gli stessi non hanno più convissuto.
Sulla base delle risultanze sopra descritte può dirsi riscontrata la sussistenza di uno dei presupposti necessari per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2 lett. b) della legge 1/12/1970, n 898, modificato dall'art. 5 della l. 6/3/1987, n. 74 e ulteriormente modificato dall'art. 1 della l. 6/5/2015 n.55 vale a dire, appunto, sei mesi dall'udienza di comparizione nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale.
L'insistenza nel ricorso, l'inutilità del tentativo di conciliazione, nonché la durata della separazione, dimostrano che è venuta meno la comunione materiale e spirituale fra i coniugi e che la stessa non può essere ricostituita, di talché deve essere dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
Le spese di lite, come da richiesta delle parti, anche in considerazione della natura della controversia, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa, nel procedimento iscritto al n. 1887/2024 RG promosso su ricorso di nei confronti di Parte_1 CP_1
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da con in Parte_1 CP_1
Forlì in data 07/10/2006, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto comune nell'anno 2006, parte I, n. 126;
2) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto comune di procedere all'annotazione della sentenza;
3) dichiarare decaduta dall'utilizzo del cognome del marito;
CP_1
pagina 5 di 6 4) recepisce, facendole proprie, le condizioni concordate tra le parti come riportate in epigrafe e dispone in conformità;
5) compensa interamente le spese di lite fra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Forlì nella camera di consiglio del 17.10.2025
Il Presidente
dott. Massimo Di Patria
Il giudice rel. ed est.
dott.ssa Serena Chimichi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FORLI'
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1887/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...], il [...] ivi residente, Via Parte_1 C.F._1 Erbosa, 45, con il patrocinio dell'avv. BARTOLOMEI SAVERIO elettivamente domiciliato presso il difensore RICORRENTE contro
(C.F. , nata a [...], in data [...], ed ivi CP_1 C.F._2 residente in [...]°, con il patrocinio dell'avv. VOLPE GIOVANNA elettivamente domiciliata presso il difensore
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente alle condizioni di cui alle note scritte depositate in data
26.3.2025 per come di seguito integralmente trascritte: “Pronunciare la sentenza di scioglimento del matrimonio contratto in Forlì (FC), in data 7 ottobre 2006 e trascritto nel registro degli atti di
pagina 1 di 6 matrimonio del Comune di Forlì (FC) al n. 126 p. 1 anno 2006; - ordinare all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della sentenza di divorzio;
- dichiarare la Signora decaduta dall'utilizzo del cognome del marito;
- dichiarare che le parti CP_1 continuino a vivere separatamente stabilendo la propria dimora ove riterranno più opportuno;
- affidare il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente Per_1 presso la residenza della madre corrente in Forlì, via Bovarina 4A. Disporre che le decisioni di maggiore interesse, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, verranno prese dai genitori di comune accordo tra di loro, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Entrambi i genitori si impegnano a condividere una linea educativa comune e ad aggiornarsi reciprocamente sulle problematiche che eventualmente potranno insorgere. Quanto invece alla “gestione ordinaria” del minore, ciascun genitore, quando avrà con sé il minore, eserciterà la responsabilità genitoriale in totale autonomia;
in specifico ogni genitore avrà la responsabilità circa la somministrazione dei pasti, l'accertamento dei compiti scolastici, l'accompagnamento alle diverse attività scolastiche ed extrascolastiche nonché al riposo;
il genitore affidatario dovrà comunicare tempestivamente all'altro il luogo di temporanea permanenza e di agevolare la richiesta di contatto con l'altro genitore;
le spese che ciascun genitore sosterrà per effettuare con i figli viaggi, vacanze, escursioni, divertimenti di vario genere
e natura rimarranno in capo al genitore che le effettua;
- dichiarare che il padre potrà tenere con sé il figlio due fine settimana al mese alternati dal sabato tra le ore 9:30 – 10:00 circa sino Per_1 alla domenica sera dopo cena quando il padre provvederà a riaccompagnarlo presso la residenza della madre;
l'eventuale introduzione del pernottamento anche del venerdì sera dovrà avvenire con gradualità e nel rispetto dei tempi necessari a , che il padre potrà tenere con sé il Per_1 minore due giorni infrasettimanali, da intendersi il martedì ed il giovedì, dall'uscita dalla scuola sino all'ora di cena allorquando lo riporterà presso la residenza della madre, resta inteso che in tali giorni starà con il padre solo nel caso in cui in tali giorni non si rechi presso il Per_1 Per_1 centro “Luca Farneti”. In difetto potrà tenerlo presso di sé il sabato o la domenica di non spettanza in accordo con la madre;
- dichiarare che il figlio trascorrerà con i genitori i giorni di festa, da intendersi: 1° novembre, 8 dicembre, carnevale, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, secondo il rito dell'alternanza annuale;
- dichiarare che durante le vacanze natalizie il minore trascorra con il padre un periodo pari a 7 giorni da intendersi secondo l'alternanza annuale dal 23.12. al
pagina 2 di 6 30.12 e dal 31.12 al 6.01. Mentre per le vacanze pasquali potrà stare con i genitori in via Per_1 alternata dal giovedì santo al giorno di Pasqua e dal lunedì dell'Angelo sino al rientro a scuola il mercoledì mattina. - Dichiarare che durante le vacanze estive il minore starà rispettivamente con ciascun genitore 15 giorni con un massimo di 7 giorni consecutivi, in ogni caso da concordare preventivamente anche nel rispetto delle esigenze del minore. - Dichiarare che trascorra Per_1 con la madre il di lei compleanno, la festa della mamma ed ogni altra ricorrenza riferita alla famiglia di origine dalla madre, parimenti dichiarare che lo stesso trascorra con il padre il compleanno del padre, la festa del papà ed ogni altra ricorrenza riferita alla famiglia di origine del padre. Mentre il compleanno di verrà trascorso ad anni alterni con la madre o con il Per_1 padre. - Dichiarare che padre continui a corrispondere alla Signora € 500,00 a titolo di CP_1 mantenimento del minore oltre rivalutazione ISTAT come per legge, detta somma è da intendersi,
a far data dalla presente pronuncia, comprensiva delle spese straordinarie dalla stessa sostenute in favore del figlio così come dettagliate nel Protocollo del Tribunale di Forlì; mentre eventuali spese straordinarie sostenute dal padre rimarranno integralmente a carico di quest'ultimo. -
Disporre che l'attuale assegno unico o altro strumento equivalente che in futuro dovesse sostituirlo sarà richiesto integralmente dalla Signora come di fatto già avviene per comune CP_1 volontà delle parti. - Disporre altresì che la pensione percepita da in ragione della propria Per_1 diagnosi, pari ad € 300,00 circa mensili, continui ad essere percepita dalla madre, come di fatto da sempre avviene, e che la stessa la amministri secondo le esigenze e le necessità del minore. -
Dichiarare che ogni rapporto pregresso tra le parti è stato definito e che non vi sono pretese l'un
l'altro a nessun titolo. - Autorizzare entrambi genitori al rilascio di documenti validi per
l'espatrio, nonché il rilascio di tali documenti per il figlio minore . - Alla luce dell'accordo Per_1 raggiunto, disporre l'integrale compensazione delle spese di lite”.
Il PM intervenuto non ha presentato conclusioni.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13 agosto 2024, ha adito il Tribunale Civile di Forlì, Parte_1 chiedendo lo scioglimento del matrimonio contratto con celebrato in data 7 ottobre CP_1
2006 in Forlì e trascritto al n. 126 parte I anno 2006 del predetto comune.
pagina 3 di 6 Dall'unione è nato il figlio , in data 27 marzo 2008. Per_1
Il ricorrente ha dichiarato che i coniugi si sono separati consensualmente con decreto di omologa del Tribunale di Forlì del 29 luglio 2021, che prevedeva l'affidamento condiviso del figlio con collocazione prevalente presso la madre, la regolamentazione dei tempi di permanenza del minore con ciascun genitore e la corresponsione da parte del padre di un assegno mensile di mantenimento pari a 500,00 euro per il figlio e 100,00 euro per la moglie, fino al reperimento di un'occupazione da parte di quest'ultima.
ha inoltre rappresentato che, dalla separazione ad oggi, i coniugi hanno vissuto Parte_1 separati senza interruzioni, trasferendo le rispettive residenze, e che sussistono i presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 3 della L. 898/1970, come modificata.
In merito alla situazione del figlio , il ricorrente ha evidenziato la necessità di rafforzare le Per_1 sue autonomie personali, in quanto affetto da difficoltà relazionali e carente di autonomia. Ha riferito che il minore frequenta dal novembre 2023 il centro semiresidenziale “Luca Farneti” e che, durante i periodi trascorsi con il padre, viene coinvolto in attività educative e pratiche volte a favorire la sua crescita e indipendenza.
Con comparsa di costituzione depositata in data 13 febbraio 2025, si è costituita in CP_1 giudizio, aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio e dichiarando che le parti hanno già raggiunto un accordo sulle condizioni relative al figlio minore. Ha confermato l'affidamento condiviso con collocazione prevalente presso di sé, la prosecuzione del contributo paterno di
500,00 euro mensili per il mantenimento del figlio, e la gestione condivisa delle decisioni di maggiore interesse. Ha inoltre chiesto che le spese straordinarie sostenute dal padre restino a suo carico e che l'assegno unico e la pensione di invalidità del figlio continuino ad essere percepiti dalla madre.
All'udienza del 27.3.2025 sostituita da note di trattazione scritta, il Giudice, preso atto delle conclusioni congiunte depositate dalle parti in data 26.3.2025 e ritenuta la causa matura per la decisione la rimetteva al Collegio.
Visto l'intervento del PM reso in data 6.9.2024.
Rileva il Tribunale che non vi sono ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle condizioni in epigrafe trascritte, concordate dalle parti, non contrarie all'ordine pubblico e conformi all'interesse della prole.
pagina 4 di 6 Non v'è dubbio che la domanda di scioglimento del matrimonio fra le parti sia fondata e vada accolta.
Risulta infatti dalla documentazione in atti che e contrassero Parte_1 CP_1 matrimonio in Forlì il 07.10.2006, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto comune, anno 2006, parte I, n. 126.
Dagli atti risulta inoltre che in data 29.7.2021 è stato emesso il decreto di omologa della separazione consensuale dei coniugi e da allora gli stessi non hanno più convissuto.
Sulla base delle risultanze sopra descritte può dirsi riscontrata la sussistenza di uno dei presupposti necessari per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2 lett. b) della legge 1/12/1970, n 898, modificato dall'art. 5 della l. 6/3/1987, n. 74 e ulteriormente modificato dall'art. 1 della l. 6/5/2015 n.55 vale a dire, appunto, sei mesi dall'udienza di comparizione nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale.
L'insistenza nel ricorso, l'inutilità del tentativo di conciliazione, nonché la durata della separazione, dimostrano che è venuta meno la comunione materiale e spirituale fra i coniugi e che la stessa non può essere ricostituita, di talché deve essere dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
Le spese di lite, come da richiesta delle parti, anche in considerazione della natura della controversia, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa, nel procedimento iscritto al n. 1887/2024 RG promosso su ricorso di nei confronti di Parte_1 CP_1
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da con in Parte_1 CP_1
Forlì in data 07/10/2006, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto comune nell'anno 2006, parte I, n. 126;
2) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto comune di procedere all'annotazione della sentenza;
3) dichiarare decaduta dall'utilizzo del cognome del marito;
CP_1
pagina 5 di 6 4) recepisce, facendole proprie, le condizioni concordate tra le parti come riportate in epigrafe e dispone in conformità;
5) compensa interamente le spese di lite fra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Forlì nella camera di consiglio del 17.10.2025
Il Presidente
dott. Massimo Di Patria
Il giudice rel. ed est.
dott.ssa Serena Chimichi
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