Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 11/09/2025, n. 2610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 2610 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02610/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01263/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di CA (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1263 del 2025, proposto da
OS EN, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Esterini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune Acireale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Calabretta e Andrea Malvagna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Acireale sull’istanza prot. n. 0027655 del 25/03/2025 volta ad ottenere la riclassificazione urbanistica dell’area in cui ricade un tratto di terreno di proprietà dell’odierno ricorrente, nonché per la condanna dell’amministrazione a provvedere sulla stessa;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune Acireale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2025 la dott.ssa Paola Anna Rizzo e udito il difensore di parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente ha rappresentato di essere proprietario di un tratto di terreno sito nel Comune di Acireale, contrada Pizzone, che, secondo lo strumento urbanistico comunale approvato con Decreto Assessoriale ARTA n. 1270 del 4.11.2003 e del 18.1.2005, è stato a suo tempo destinato in parte a “strada” e in parte a ZTO V.P. (verde pubblico).
2. Ha altresì rappresentato che detti vincoli non sono mai stati attuati dall’Amministrazione e pertanto sono decaduti per decorso del termine quinquennale. Conseguentemente, con nota trasmessa il 25.3.2025, assunta al protocollo n. 27655, il ricorrente ha invitato l’Amministrazione comunale a conferire alla predetta area una nuova destinazione urbanistica.
3. Non avendo ricevuto alcun riscontro, ha introdotto il ricorso in epigrafe al fine di vedere dichiarare l’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune, con condanna dello stesso a provvedere, entro un congruo termine, ad approvare una nuova destinazione urbanistica per il terreno di sua proprietà, chiedendo la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.
4. Il Comune intimato si è costituito in giudizio con atto di mera forma depositato il 3 luglio 2025, e, con successiva memoria depositata in data 22 luglio 2025 ex art. 73 c.p.a., ha rappresentando di aver provveduto, dopo la notifica del ricorso, ad avviare il procedimento di riqualificazione urbanistica.
5. All’udienza camerale del 9 settembre 2025, il ricorrente, in ragione dell’avvio del procedimento di riqualificazione, ha rappresentato di non aver più interesse alla decisione della causa, chiedendo che ne venga dichiarata l’improcedibilità, con vittoria delle spese di lite. Quindi, la causa è stata posta in decisione.
6. Il Collegio prende atto dell'espressa dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse, da cui consegue l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., essendo in tali casi precluso al giudice il potere di decidere la controversia, in applicazione del principio dispositivo che informa il processo amministrativo (cfr. tra le tante: Cons. Stato, sez. IV, 6 luglio 2023, n.6612; C.G.A. 8 aprile 2024, n. 281).
7. Avuto riguardo agli specifici profili della controversia e alla sua definizione in rito, sussistono i presupposti per compensare le spese di giudizio tra le parti costituite, ad eccezione del contributo unificato, che è posto a capo del Comune resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di CA (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate, ad eccezione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in CA nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Agnese Anna Barone, Presidente
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
Paola Anna Rizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paola Anna Rizzo | Agnese Anna Barone |
IL SEGRETARIO