CASS
Sentenza 11 marzo 2022
Sentenza 11 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/03/2022, n. 8345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8345 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da VI AN n. a Roma il 14/5/1990 avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma resa in data 9/10/2020 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ex art. 23,comma 8, D.L. n. 137/2020; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Cons. NN MA De TI;
letta la requisitoria del P.G., dott. Delia Cardia, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Roma confermava la decisione del Gip del locale Tribunale che, in data 21/1/2020, in esito a giudizio abbreviato, aveva riconosciuto IC NI colpevole dei delitti di rapina e 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 8345 Anno 2022 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 15/02/2022 furto pluriaggravati ascrittigli in rubrica, condannandolo alla pena di anni otto di reclusione ed euro 1.800,00 di multa. 2.Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori dell'imputato, Avv.ti Fabio NI e MA CC, i quali hanno dedotto: 2.1 l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione al capo D) della rubrica per violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio e preterizione delle doglianze d'appello. La difesa lamenta che la Corte di merito ha confermato la responsabilità del prevenuto per la rapina contestata sub D) limitandosi a richiamare le considerazioni del primo giudice, senza tener conto delle criticità segnalate con riguardo all'inversione dell'onere probatorio e all'elusione del canone ermeneutico dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Segnala, in particolare, il ricorrente che sia in primo grado che nell'atto di appello aveva confutato la tesi accusatoria sulla base dell'incongruenza del riconoscimento operato dalla p.o. LL MA AL rispetto alle dichiarazioni rilasciate nell'immediatezza e in sede di denunzia, in cui aveva fatto riferimento a soggetti sudafricani di lingua araba, dei quali la vittima aveva fornito una descrizione generica. Il primo giudice ha superato la denunziata discrepanza compiendo un evidente salto logico laddove sostiene che, poiché la p.o. ignorava la lingua araba, l'indicazione della lingua con cui i rapinatori avevano tra loro interloquito come arabo avrebbe inteso esprimere il dato oggettivo della comunicazione in lingua sconosciuta alla LL, verosimilmente quella tipica dei rom. Secondo la difesa la conclusione del Gip realizza una sostanziale inversione dell'onere probatorio nella parte in cui converte il susseguente logico, ovvero la riferibilità della rapina all'Hidonovic, di etnia rom, con l'antecedente, ovvero l'aspetto esteriore e la lingua sconosciuta parlata dai rapinatori. In sostanza, i giudici di merito, a parere della difesa, non hanno spiegato in base a quale criterio, tra tutte le lingue possibili sconosciute e non riconoscibili dalla p.o., quella parlata dai rapinatori, originariamente ritenuti nord africani, fosse il romanes. Alla sopradetta illogicità si sommano altri dati equivoci sul versante dell'attribuibilità della condotta al prevenuto, quali il richiamo ai tratti somatici non individualizzanti dei rapinatori, confondibili con quelli di altre etnie, e il riconoscimento intervenuto solo a quattro giorni dal fatto, sebbene in precedenza la p.o. non fosse stata in grado di operare una positiva individuazione. Il mancato confronto dei giudici di merito con gli elementi antagonisti emersi in atti e con gli argomenti di critica proposti dall'appellante mina in maniera decisiva la tenuta del tessuto motivazionale in considerazione di un'interpretazione del quadro probatorio in contrasto con il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio;
2 2.2 il vizio di motivazione in relazione al capo A) della rubrica. La difesa denunzia che la sentenza impugnata ha mitigato il trattamento sanzionatorio nei confronti del coimputato, assumendo la non particolare gravità della condotta furtiva, senza provvedere ad analoga riduzione per il ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo è manifestamente infondato. Il primo giudice, adesivamente richiamato dalla sentenza impugnata, ha effettuato un corretto scrutinio delle obiezioni difensive in questa sede riproposte e intese ad accreditare un incerto quadro probatorio in ordine alla rapina in danno di LL MA AL. La difesa valorizza in senso decisivo, al fine di revocare in dubbio l'attendibilità dell'individuazione fotografica della LL, il fatto che, secondo quanto risulta dall'annotazione di servizio di personale della Sezione Volanti, intervenuto sul luogo della rapina subito dopo la sua consumazione (sant. Gup pag.6), la stessa avesse fatto riferimento alla circostanza che i rapinatori colloquiavano tra loro "in lingua araba". Gli operanti, tuttavia, davano atto che la vittima, a causa dello stato di shock in cui versava, non era stata in grado di fornire elementi utili all'identificazione dei responsabili. Solo dopo alcuni giorni, precisamente il 1 aprile 2019, la p.o. sporgeva denunzia presso il Commissariato di Porta Pia, fornendo una più accurata descrizione dei tre rapinatori, indicandoli come d'età compresa tra i 25 ei 30 anni, di carnagione olivastra, precisando che "tra loro parlavano una lingua a lei incomprensibile, cioè arabo, ritenendo che fossero di etnia ronn" ( sant. Gup pag. 7). In quella sede la vittima non aveva operato alcun riconoscimento degli autori nell'album sottopostole in visione. Il 3 aprile seguente, di fronte ad un album arricchito di ulteriori 12 fotografie, la LL riconosceva nel soggetto ritratto con il numero 10 l'odierno imputato, qualificandolo come il rapinatore che dava direttiva ai complici e provvide a scardinare la cassaforte;
in quel frangente riconosceva anche il coimputato Sejdic, separatamente giudicato. 1.1 Il primo giudice ha persuasivamente ritenuto che l'indicazione effettuata in prima battuta dalla p.o. circa la probabile origine nordafricana dei rapinatori, tra loro colloquianti in arabo, non sia circostanza idonea ad inficiare l'attendibilità dell'operata individuazione fotografica, valutazione che poggia su un apprezzamento di fatto, congruamente illustrato e giustificato, ove si tenga conto che siffatte informazioni furono rese dall'immediatezza, da soggetto che, come constatato dagli operanti, era gravemente turbata per effetto delle condotte minatorie e violente perpetrate ai suoi danni. Come rimarcato dal Gup, inoltre, l'imputato e l'altro soggetto riconosciuto hanno effettivamente carnagione olivastra e scura, tale da poter essere confusa con tratti magrebini, mentre il 3 riferimento alla lingua araba è stato inteso come espressivo della incomprensibilità dell'idioma alla vittima. Questa Corte ha in più occasioni precisato che i riconoscimenti fotografici effettuati durante le indagini di polizia giudiziaria costituiscono accertamenti di fatto utilizzabili nel giudizio in base ai principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice, da valutare alla luce del prudente apprezzamento del giudice che, ove sostenuto da congrua motivazione, non è sindacabile in sede di legittimità. (in tal senso, tra molte, Sez. 6, n. 12501 del 27/01/2015, Rv. 262908; Sez. 2, n. 17336 del 29/3/2011, Rv. 250081). 1.2 La difesa, inoltre, non considera, così incorrendo in aspecificità della censura, che il primo giudice, il cui apprezzamento è stato condiviso dalla Corte territoriale, ha valorizzato, a conferma dell'attendibilità del riconoscimento, anche elementi circostanziali dotati di significativa attitudine indiziante, quale la stringente sequenza temporale che avvince tutti i fatti oggetto di contestazione, realizzati con le medesime modalità esecutive, che hanno visto agire quattro persone, di cui una con il ruolo di palo, a volto scoperto ma dotate di guanti, previo arrampicamento sui tubi posizionati lungo le facciate degli stabili, con effrazione di porte e finestre. La valutazione dei giudici di merito è, pertanto, giuridicamente corretta e adeguatamente argomentata, costituendo l'individuazione personale un elemento di giudizio la cui capacità dimostrativa deve essere sinergicamente vagliata con gli altri elementi acquisiti, secondo gli ordinari criteri di valutazione della prova dichiarativa e logica. 2. Il secondo motivo è destituito di pregio. Invero, alcuna frizione motivazionale appare ravvisabile nella mancata riduzione della pena nei confronti del ricorrente per il furto pluriaggravato sub A), a differenza di quanto avvenuto per il concorrente OV LA. La difesa trascura di considerare che quest'ultimo era chiamato a rispondere del concorso nel solo furto aggravato in danno di FA ZI laddove il prevenuto, con un ben differente ruolo direttivo, risulta responsabile di tutti gli addebiti in rubrica (due rapine aggravate e due furti aggravati) sicché i giudici d'appello, avuto riguardo ai diversi profili criminali, non avevano alcun obbligo di operare una rivisitazione in melius della pena inflittagli a titolo di continuazione per il capo A). 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. 4 Lu: i Agostinacchio /IQ , . tt LiCALI IH\, , NN MA De TI
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 15/2/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Cons. NN MA De TI;
letta la requisitoria del P.G., dott. Delia Cardia, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Roma confermava la decisione del Gip del locale Tribunale che, in data 21/1/2020, in esito a giudizio abbreviato, aveva riconosciuto IC NI colpevole dei delitti di rapina e 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 8345 Anno 2022 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 15/02/2022 furto pluriaggravati ascrittigli in rubrica, condannandolo alla pena di anni otto di reclusione ed euro 1.800,00 di multa. 2.Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori dell'imputato, Avv.ti Fabio NI e MA CC, i quali hanno dedotto: 2.1 l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione al capo D) della rubrica per violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio e preterizione delle doglianze d'appello. La difesa lamenta che la Corte di merito ha confermato la responsabilità del prevenuto per la rapina contestata sub D) limitandosi a richiamare le considerazioni del primo giudice, senza tener conto delle criticità segnalate con riguardo all'inversione dell'onere probatorio e all'elusione del canone ermeneutico dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Segnala, in particolare, il ricorrente che sia in primo grado che nell'atto di appello aveva confutato la tesi accusatoria sulla base dell'incongruenza del riconoscimento operato dalla p.o. LL MA AL rispetto alle dichiarazioni rilasciate nell'immediatezza e in sede di denunzia, in cui aveva fatto riferimento a soggetti sudafricani di lingua araba, dei quali la vittima aveva fornito una descrizione generica. Il primo giudice ha superato la denunziata discrepanza compiendo un evidente salto logico laddove sostiene che, poiché la p.o. ignorava la lingua araba, l'indicazione della lingua con cui i rapinatori avevano tra loro interloquito come arabo avrebbe inteso esprimere il dato oggettivo della comunicazione in lingua sconosciuta alla LL, verosimilmente quella tipica dei rom. Secondo la difesa la conclusione del Gip realizza una sostanziale inversione dell'onere probatorio nella parte in cui converte il susseguente logico, ovvero la riferibilità della rapina all'Hidonovic, di etnia rom, con l'antecedente, ovvero l'aspetto esteriore e la lingua sconosciuta parlata dai rapinatori. In sostanza, i giudici di merito, a parere della difesa, non hanno spiegato in base a quale criterio, tra tutte le lingue possibili sconosciute e non riconoscibili dalla p.o., quella parlata dai rapinatori, originariamente ritenuti nord africani, fosse il romanes. Alla sopradetta illogicità si sommano altri dati equivoci sul versante dell'attribuibilità della condotta al prevenuto, quali il richiamo ai tratti somatici non individualizzanti dei rapinatori, confondibili con quelli di altre etnie, e il riconoscimento intervenuto solo a quattro giorni dal fatto, sebbene in precedenza la p.o. non fosse stata in grado di operare una positiva individuazione. Il mancato confronto dei giudici di merito con gli elementi antagonisti emersi in atti e con gli argomenti di critica proposti dall'appellante mina in maniera decisiva la tenuta del tessuto motivazionale in considerazione di un'interpretazione del quadro probatorio in contrasto con il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio;
2 2.2 il vizio di motivazione in relazione al capo A) della rubrica. La difesa denunzia che la sentenza impugnata ha mitigato il trattamento sanzionatorio nei confronti del coimputato, assumendo la non particolare gravità della condotta furtiva, senza provvedere ad analoga riduzione per il ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo è manifestamente infondato. Il primo giudice, adesivamente richiamato dalla sentenza impugnata, ha effettuato un corretto scrutinio delle obiezioni difensive in questa sede riproposte e intese ad accreditare un incerto quadro probatorio in ordine alla rapina in danno di LL MA AL. La difesa valorizza in senso decisivo, al fine di revocare in dubbio l'attendibilità dell'individuazione fotografica della LL, il fatto che, secondo quanto risulta dall'annotazione di servizio di personale della Sezione Volanti, intervenuto sul luogo della rapina subito dopo la sua consumazione (sant. Gup pag.6), la stessa avesse fatto riferimento alla circostanza che i rapinatori colloquiavano tra loro "in lingua araba". Gli operanti, tuttavia, davano atto che la vittima, a causa dello stato di shock in cui versava, non era stata in grado di fornire elementi utili all'identificazione dei responsabili. Solo dopo alcuni giorni, precisamente il 1 aprile 2019, la p.o. sporgeva denunzia presso il Commissariato di Porta Pia, fornendo una più accurata descrizione dei tre rapinatori, indicandoli come d'età compresa tra i 25 ei 30 anni, di carnagione olivastra, precisando che "tra loro parlavano una lingua a lei incomprensibile, cioè arabo, ritenendo che fossero di etnia ronn" ( sant. Gup pag. 7). In quella sede la vittima non aveva operato alcun riconoscimento degli autori nell'album sottopostole in visione. Il 3 aprile seguente, di fronte ad un album arricchito di ulteriori 12 fotografie, la LL riconosceva nel soggetto ritratto con il numero 10 l'odierno imputato, qualificandolo come il rapinatore che dava direttiva ai complici e provvide a scardinare la cassaforte;
in quel frangente riconosceva anche il coimputato Sejdic, separatamente giudicato. 1.1 Il primo giudice ha persuasivamente ritenuto che l'indicazione effettuata in prima battuta dalla p.o. circa la probabile origine nordafricana dei rapinatori, tra loro colloquianti in arabo, non sia circostanza idonea ad inficiare l'attendibilità dell'operata individuazione fotografica, valutazione che poggia su un apprezzamento di fatto, congruamente illustrato e giustificato, ove si tenga conto che siffatte informazioni furono rese dall'immediatezza, da soggetto che, come constatato dagli operanti, era gravemente turbata per effetto delle condotte minatorie e violente perpetrate ai suoi danni. Come rimarcato dal Gup, inoltre, l'imputato e l'altro soggetto riconosciuto hanno effettivamente carnagione olivastra e scura, tale da poter essere confusa con tratti magrebini, mentre il 3 riferimento alla lingua araba è stato inteso come espressivo della incomprensibilità dell'idioma alla vittima. Questa Corte ha in più occasioni precisato che i riconoscimenti fotografici effettuati durante le indagini di polizia giudiziaria costituiscono accertamenti di fatto utilizzabili nel giudizio in base ai principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice, da valutare alla luce del prudente apprezzamento del giudice che, ove sostenuto da congrua motivazione, non è sindacabile in sede di legittimità. (in tal senso, tra molte, Sez. 6, n. 12501 del 27/01/2015, Rv. 262908; Sez. 2, n. 17336 del 29/3/2011, Rv. 250081). 1.2 La difesa, inoltre, non considera, così incorrendo in aspecificità della censura, che il primo giudice, il cui apprezzamento è stato condiviso dalla Corte territoriale, ha valorizzato, a conferma dell'attendibilità del riconoscimento, anche elementi circostanziali dotati di significativa attitudine indiziante, quale la stringente sequenza temporale che avvince tutti i fatti oggetto di contestazione, realizzati con le medesime modalità esecutive, che hanno visto agire quattro persone, di cui una con il ruolo di palo, a volto scoperto ma dotate di guanti, previo arrampicamento sui tubi posizionati lungo le facciate degli stabili, con effrazione di porte e finestre. La valutazione dei giudici di merito è, pertanto, giuridicamente corretta e adeguatamente argomentata, costituendo l'individuazione personale un elemento di giudizio la cui capacità dimostrativa deve essere sinergicamente vagliata con gli altri elementi acquisiti, secondo gli ordinari criteri di valutazione della prova dichiarativa e logica. 2. Il secondo motivo è destituito di pregio. Invero, alcuna frizione motivazionale appare ravvisabile nella mancata riduzione della pena nei confronti del ricorrente per il furto pluriaggravato sub A), a differenza di quanto avvenuto per il concorrente OV LA. La difesa trascura di considerare che quest'ultimo era chiamato a rispondere del concorso nel solo furto aggravato in danno di FA ZI laddove il prevenuto, con un ben differente ruolo direttivo, risulta responsabile di tutti gli addebiti in rubrica (due rapine aggravate e due furti aggravati) sicché i giudici d'appello, avuto riguardo ai diversi profili criminali, non avevano alcun obbligo di operare una rivisitazione in melius della pena inflittagli a titolo di continuazione per il capo A). 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. 4 Lu: i Agostinacchio /IQ , . tt LiCALI IH\, , NN MA De TI
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 15/2/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente