TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 22/12/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 2253/2025 r.g.v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo de Luca Giudice dott. Leonardo Papaleo Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2253 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto
TRA
, c.f. , , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elett.ti dom.ti in Benevento, alla via Nicola n. 7, presso lo studio C.F._2 dell'avv. Ilaria Iammarino, dalla quale sono rapp.ti e difesi, giusta procura in atti
RICORRENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 19.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno depositato ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Apice (Bn) il 29.3.1981 e trascritto nei registri dello
Stato civile del comune medesimo, dal quale sono nati due figli, (n. il 30.1.1982) e Per_1
(n. il 22.8.1984), maggiori economicamente autosufficienti. Per_2 I ricorrenti, essendo venuto meno l'affectio coniugalis e avendo sottoscritto, in data 8.5.2017, una convenzione di negoziazione assistita ex artt. 2 e ss. D.L. n. 132.2014 con la quale si sono separati, hanno chiesto unicamente di divorziare, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
La domanda va accolta.
È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa e, cioè, la convenzione di negoziazione assistita sottoscritta l'8.5.2017, con nulla osta del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Benevento del 22.5.2017. Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 l. n. 74/1987.
Ricorre, perciò, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della l. 898/1970, così come modificata dall'art. 5 della citata l. n. 74/1987, e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Non essendo la regolamentazione del divorzio contraria agli interessi delle parti, a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume, il ricorso va, quindi, accolto.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 L. n. 898/1970.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del P.M. presso questo Tribunale, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Apice (Bn), il 29.3.1981, tra (n. a Benevento il 22.1.1958) e (n. a Parte_2 Parte_1
Benevento il 21.2.1952) secondo le modalità di cui al ricorso congiunto depositato e riportate in parte motiva;
2. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Apice (Bn9 per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 – Ordinamento dello Stato
Civile (atto n. 8, parte II, serie A, anno 1981).
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 19.12.2025.
IL GIUDICE EST. Dott. Leonardo Papaleo
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Ilaria Romano
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M.
15 ottobre 2012, n. 209.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo de Luca Giudice dott. Leonardo Papaleo Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2253 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto
TRA
, c.f. , , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elett.ti dom.ti in Benevento, alla via Nicola n. 7, presso lo studio C.F._2 dell'avv. Ilaria Iammarino, dalla quale sono rapp.ti e difesi, giusta procura in atti
RICORRENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 19.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno depositato ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Apice (Bn) il 29.3.1981 e trascritto nei registri dello
Stato civile del comune medesimo, dal quale sono nati due figli, (n. il 30.1.1982) e Per_1
(n. il 22.8.1984), maggiori economicamente autosufficienti. Per_2 I ricorrenti, essendo venuto meno l'affectio coniugalis e avendo sottoscritto, in data 8.5.2017, una convenzione di negoziazione assistita ex artt. 2 e ss. D.L. n. 132.2014 con la quale si sono separati, hanno chiesto unicamente di divorziare, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
La domanda va accolta.
È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa e, cioè, la convenzione di negoziazione assistita sottoscritta l'8.5.2017, con nulla osta del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Benevento del 22.5.2017. Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 l. n. 74/1987.
Ricorre, perciò, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della l. 898/1970, così come modificata dall'art. 5 della citata l. n. 74/1987, e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Non essendo la regolamentazione del divorzio contraria agli interessi delle parti, a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume, il ricorso va, quindi, accolto.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 L. n. 898/1970.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del P.M. presso questo Tribunale, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Apice (Bn), il 29.3.1981, tra (n. a Benevento il 22.1.1958) e (n. a Parte_2 Parte_1
Benevento il 21.2.1952) secondo le modalità di cui al ricorso congiunto depositato e riportate in parte motiva;
2. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Apice (Bn9 per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 – Ordinamento dello Stato
Civile (atto n. 8, parte II, serie A, anno 1981).
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 19.12.2025.
IL GIUDICE EST. Dott. Leonardo Papaleo
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Ilaria Romano
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M.
15 ottobre 2012, n. 209.