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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 08/01/2026, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 134/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
24/11/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
ZO GI, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3641/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Consorzio Di Bonifica Tirreno Reggino - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Consorzio Di Bonifica Tirreno Reggino
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240041110955000 QUOTA CONSORTIL 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6891/2025 depositato il 26/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alla controparte e depositato in data 27.5.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate
Riscossione, limitatamente alla pretesa tributaria facente capo al Consorzio di Bonifica Tirreno Reggino, relativa al tributo consortile per l'anno 2023, per un valore di causa di €. 98,00.
Parte ricorrente chiedeva l'annullamento del provvedimento, deducendo la mancanza dei presupposti per l'imposizione, dal momento che i terreni cui esso si riferisce non avrebbero ricevuto alcun beneficio dall'opera del Consorzio. Eccepiva poi la carenza di motivazione dell'atto impugnato, contestando il Piano di Classifica, con dettagliate argomentazioni.
Si costituiva Agenzia Entrate Riscossione che si dichiarava estranea alla controversia, sostenendo che essa pertiene solo alla imposizione e non alla fase della riscossione.
Il Consorzio convenuto non si costituiva, sebbene ritualmente citato.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Deve evidenziarsi che la cartella di pagamento reca il riferimento (pag. 8) all'art. 23, comma 1 lett. A) della legge n. 11 del 2003 caducato dalla Corte Costituzionale, cosa che basterebbe a dichiarare illegittimo il provvedimento.
Deve poi osservarsi che, in presenza della espressa contestazione da parte del ricorrente relativa alla carenza di benefici e alla insufficienza del piano di classifica, la motivazione indicata nel provvedimento impugnato risulta generica e non contiene, se non in via generale e astratta, l'indicazione dei benefici.
Giova riportare un recente orientamento di legittimità con cui la S.C. di cassazione ha fissato in modo più stringente il requisito del vantaggio come fondamento della pretesa impositiva: “ (….) L 'obbligo di contribuire alle opere eseguite da un consorzio di bonifica e, quindi, l'assoggettamento al potere impositivo di quest'ultimo, postulano, ai sensi del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10, la proprietà di un immobile che sia incluso nel perimetro consortile e che tragga vantaggio, cioè un incremento di valore, da quelle opere;
detto vantaggio, peraltro, deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile dal singolo fondo a causa della bonifica, cioè idoneo a tradursi in una qualità del fondo, non essendo sufficiente un beneficio relativo al complessivo territorio e meramente derivante solo per riflesso dall'inclusione in esso del bene
(Cass., Sez. U., Sentenza n. 8960 del 14/10/1996; conf. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8770 del 10/04/2009
Sez. 1, Sentenza n. 17900 del 10/09/2015). In particolare, ilR.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 59, sulla disciplina della bonifica integrale (e successive modificazioni ed integrazioni), il quale conferisce ai consorzi di bonifica il potere di imporre contributi ai proprietari consorziati per le loro finalità istituzionali e, quindi, non solo per le spese attinenti alle opere di bonifica, ma anche per quelle necessarie al loro funzionamento quali enti preposti alle opere medesime, non introduce deroghe, per queste ultime spese, ai principi fissati in tema di contribuzione consortile dagli artt. 10 ed 11 del citato Decreto, nonchè dall'art. 860 c.c., con la conseguenza che, pure per tali spese, l'imposizione di contribuzioneresta subordinata al presupposto che gli immobili di quei proprietari, oltre a trovarsi nel comprensorio consortile, risultino effettivi beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica già completati, ovvero prevedibili beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica da completare (a seconda che si tratti di contributi definitivi o provvisori;
Cass., Sez. 6 - 5, Sentenza n. 11801 del 15/05/2013; conf. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 21101 del 07/08/2019). “( Cass. civ., Sez. V, Ord., (data ud. 19/12/2023) 28/12/2023, n. 36273 )
Orbene, deve osservarsi che la specificazione dell'onere di contribuzione che grava sul contribuente illustrata nel provvedimento è legata, più che all'indicazione dei concreti benefici che l'opera del Consorzio avrebbe apportato ai terreni di proprietà del ricorrente, alla estensione dei suddetti terreni e alla circostanza che essi risultano inclusi nel perimetro di competenza dell'ente impositore.
La motivazione dell'avviso risulta dunque insufficiente e rende illegittimo l'atto impugnato. Né essa può, per costante giurisprudenza di legittimità, essere postumamente integrata in sede di giudizio.
Per le considerazioni svolte il ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza. Il Consorzio convenuto deve essere condannato alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in €. 143,00 più accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore. Le spese devono invece essere compensate con Agenzia
Entrate Riscossione, estranea alle cause che hanno determinato la presente decisione.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, limitatamente alla pretesa tributaria facente capo al
Consorzio di Bonifica Tirreno Reggino, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla per tale parte l'atto impugnato. Condanna il Consorzio di Bonifica Tirreno Reggino alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in €. 143,00 più accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore. Spese compensate con Agenzia Entrate Riscossione.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
24/11/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
ZO GI, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3641/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Consorzio Di Bonifica Tirreno Reggino - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Consorzio Di Bonifica Tirreno Reggino
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240041110955000 QUOTA CONSORTIL 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6891/2025 depositato il 26/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alla controparte e depositato in data 27.5.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate
Riscossione, limitatamente alla pretesa tributaria facente capo al Consorzio di Bonifica Tirreno Reggino, relativa al tributo consortile per l'anno 2023, per un valore di causa di €. 98,00.
Parte ricorrente chiedeva l'annullamento del provvedimento, deducendo la mancanza dei presupposti per l'imposizione, dal momento che i terreni cui esso si riferisce non avrebbero ricevuto alcun beneficio dall'opera del Consorzio. Eccepiva poi la carenza di motivazione dell'atto impugnato, contestando il Piano di Classifica, con dettagliate argomentazioni.
Si costituiva Agenzia Entrate Riscossione che si dichiarava estranea alla controversia, sostenendo che essa pertiene solo alla imposizione e non alla fase della riscossione.
Il Consorzio convenuto non si costituiva, sebbene ritualmente citato.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Deve evidenziarsi che la cartella di pagamento reca il riferimento (pag. 8) all'art. 23, comma 1 lett. A) della legge n. 11 del 2003 caducato dalla Corte Costituzionale, cosa che basterebbe a dichiarare illegittimo il provvedimento.
Deve poi osservarsi che, in presenza della espressa contestazione da parte del ricorrente relativa alla carenza di benefici e alla insufficienza del piano di classifica, la motivazione indicata nel provvedimento impugnato risulta generica e non contiene, se non in via generale e astratta, l'indicazione dei benefici.
Giova riportare un recente orientamento di legittimità con cui la S.C. di cassazione ha fissato in modo più stringente il requisito del vantaggio come fondamento della pretesa impositiva: “ (….) L 'obbligo di contribuire alle opere eseguite da un consorzio di bonifica e, quindi, l'assoggettamento al potere impositivo di quest'ultimo, postulano, ai sensi del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10, la proprietà di un immobile che sia incluso nel perimetro consortile e che tragga vantaggio, cioè un incremento di valore, da quelle opere;
detto vantaggio, peraltro, deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile dal singolo fondo a causa della bonifica, cioè idoneo a tradursi in una qualità del fondo, non essendo sufficiente un beneficio relativo al complessivo territorio e meramente derivante solo per riflesso dall'inclusione in esso del bene
(Cass., Sez. U., Sentenza n. 8960 del 14/10/1996; conf. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8770 del 10/04/2009
Sez. 1, Sentenza n. 17900 del 10/09/2015). In particolare, ilR.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 59, sulla disciplina della bonifica integrale (e successive modificazioni ed integrazioni), il quale conferisce ai consorzi di bonifica il potere di imporre contributi ai proprietari consorziati per le loro finalità istituzionali e, quindi, non solo per le spese attinenti alle opere di bonifica, ma anche per quelle necessarie al loro funzionamento quali enti preposti alle opere medesime, non introduce deroghe, per queste ultime spese, ai principi fissati in tema di contribuzione consortile dagli artt. 10 ed 11 del citato Decreto, nonchè dall'art. 860 c.c., con la conseguenza che, pure per tali spese, l'imposizione di contribuzioneresta subordinata al presupposto che gli immobili di quei proprietari, oltre a trovarsi nel comprensorio consortile, risultino effettivi beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica già completati, ovvero prevedibili beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica da completare (a seconda che si tratti di contributi definitivi o provvisori;
Cass., Sez. 6 - 5, Sentenza n. 11801 del 15/05/2013; conf. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 21101 del 07/08/2019). “( Cass. civ., Sez. V, Ord., (data ud. 19/12/2023) 28/12/2023, n. 36273 )
Orbene, deve osservarsi che la specificazione dell'onere di contribuzione che grava sul contribuente illustrata nel provvedimento è legata, più che all'indicazione dei concreti benefici che l'opera del Consorzio avrebbe apportato ai terreni di proprietà del ricorrente, alla estensione dei suddetti terreni e alla circostanza che essi risultano inclusi nel perimetro di competenza dell'ente impositore.
La motivazione dell'avviso risulta dunque insufficiente e rende illegittimo l'atto impugnato. Né essa può, per costante giurisprudenza di legittimità, essere postumamente integrata in sede di giudizio.
Per le considerazioni svolte il ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza. Il Consorzio convenuto deve essere condannato alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in €. 143,00 più accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore. Le spese devono invece essere compensate con Agenzia
Entrate Riscossione, estranea alle cause che hanno determinato la presente decisione.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, limitatamente alla pretesa tributaria facente capo al
Consorzio di Bonifica Tirreno Reggino, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla per tale parte l'atto impugnato. Condanna il Consorzio di Bonifica Tirreno Reggino alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in €. 143,00 più accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore. Spese compensate con Agenzia Entrate Riscossione.