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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIII, sentenza 05/02/2026, n. 1921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1921 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1921/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SORRENTINO ARMANDO, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6805/2025 depositato il 09/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via G. Oberdan, 1 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 24655142214 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbale ed atti di causa
Resistente/Appellato: come da verbale ed atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, senza difensore tecnico, impugna:
- la cartella di pagamento n. 07120240153582631000;
- emessa da: Agenzia Entrate Riscossione di Napoli;
- Ente creditore: Agenzia Entrate DP1 Napoli;
- anno d'imposta: 2021;
- tributo: RP;
- data di notifica atto: 17.1.2025;
- importo complessivo: € 2.283,31;
ne chiede l'annullamento per infondatezza della pretesa impositiva.
Le convenute non depositano atti difensivi.
All'udienza del 17.9.2025 “La Corte, preso atto della presenza dell'Agenzia delle Entrate che esibisce una richiesta di estinzione del procedimento, considerato che parte ricorrente non ha depositato gli attestati di notifica in formato telematico, dà termine trenta giorni per il deposito degli attestati di notifica in formato eml e rinvia a nuovo ruolo”.
Il 4.2.2026, trattata la causa come da verbale di udienza, il G.U. così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il Giudice Unico, preliminarmente prende atto che il ricorrente ha ottemperato all'ordinanza del 19.9.2025 entro il termine da questa fissato;
dalla stessa risulta che l'Agenzia delle Entrate in udienza ha esibito una richiesta di estinzione del procedimento che, però, non si può accogliere poiché in atti non risulta alcun provvedimento di sgravio.
Nel merito, dalla documentazione esibita dal ricorrente Nominativo_2 per gli anni 2020 e 2021 e modelli F24 attestanti il versamento degli acconti RP (codici 4033 e 4034), per complessivi € 5.208,00, il credito riportato dal 2020 al 2021 si palesa fondato.
Il ricorso va, dunque, accolto e l'atto impugnato annullato con compensazione delle spese di lite poiché la controversia è scaturita dal ritardo col quale sono stati versati il primo ed il secondo acconto di € 2.604,00 ciascuno, entrambi versati il 16.7.2020 senza ravvedimento.
P.Q.M.
Il G.U. accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SORRENTINO ARMANDO, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6805/2025 depositato il 09/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via G. Oberdan, 1 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 24655142214 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbale ed atti di causa
Resistente/Appellato: come da verbale ed atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, senza difensore tecnico, impugna:
- la cartella di pagamento n. 07120240153582631000;
- emessa da: Agenzia Entrate Riscossione di Napoli;
- Ente creditore: Agenzia Entrate DP1 Napoli;
- anno d'imposta: 2021;
- tributo: RP;
- data di notifica atto: 17.1.2025;
- importo complessivo: € 2.283,31;
ne chiede l'annullamento per infondatezza della pretesa impositiva.
Le convenute non depositano atti difensivi.
All'udienza del 17.9.2025 “La Corte, preso atto della presenza dell'Agenzia delle Entrate che esibisce una richiesta di estinzione del procedimento, considerato che parte ricorrente non ha depositato gli attestati di notifica in formato telematico, dà termine trenta giorni per il deposito degli attestati di notifica in formato eml e rinvia a nuovo ruolo”.
Il 4.2.2026, trattata la causa come da verbale di udienza, il G.U. così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il Giudice Unico, preliminarmente prende atto che il ricorrente ha ottemperato all'ordinanza del 19.9.2025 entro il termine da questa fissato;
dalla stessa risulta che l'Agenzia delle Entrate in udienza ha esibito una richiesta di estinzione del procedimento che, però, non si può accogliere poiché in atti non risulta alcun provvedimento di sgravio.
Nel merito, dalla documentazione esibita dal ricorrente Nominativo_2 per gli anni 2020 e 2021 e modelli F24 attestanti il versamento degli acconti RP (codici 4033 e 4034), per complessivi € 5.208,00, il credito riportato dal 2020 al 2021 si palesa fondato.
Il ricorso va, dunque, accolto e l'atto impugnato annullato con compensazione delle spese di lite poiché la controversia è scaturita dal ritardo col quale sono stati versati il primo ed il secondo acconto di € 2.604,00 ciascuno, entrambi versati il 16.7.2020 senza ravvedimento.
P.Q.M.
Il G.U. accoglie il ricorso e compensa le spese.