Art. 10. Norme regolatrici delle prime elezioni
Nelle prime elezioni dei consigli dell'ordine e del consiglio nazionale si osservano le disposizioni di cui agli articoli 12 , 13 e 15 della legge 29 maggio 1967, n. 402 , in quanto applicabili.
Nelle prime elezioni dei consigli dell'ordine e del consiglio nazionale si osservano le disposizioni di cui agli articoli 12 , 13 e 15 della legge 29 maggio 1967, n. 402 , in quanto applicabili.