CGT2
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 106/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'ABRUZZO Sezione 2, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LU MAURO, Presidente e Relatore BAIOCCO ALBERTO, Giudice D'ORAZIO LUIGI, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 888/2025 depositato il 14/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso ind ricorrente AQ
contro
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale L'Aquila
elettivamente domiciliato presso dp.laquila@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 21/4/2014 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale L'AQUILA - pubblicata il 15/01/2014
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TA3010101520 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: nessuna delle parti si è costituita
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel corso del procedimento in epigrafe indicato, promosso dalla contribuente Ricorrente_1
nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 5199/24 pronunciata in data 22 febbraio 2024 e depositata il 27 febbraio 2024, ha cassato la sentenza di questa CGT di secondo grado n. 553/1/15, depositata l'8 giugno 2015, con rinvio ad altra sezione della stessa Corte per nuovo esame nel merito della controversia e per il regolamento delle spese processuali.
Nessuna delle parti ha riassunto il processo nel termine perentorio previsto dall'art. 63 del codice di rito tributario, cioè entro un anno dalla pubblicazione corrispondente alla sopra citata data di deposito della sentenza di legittimità.
Fissata ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. 546/1992 l'odierna udienza in camera di consiglio, con rituale comunicazione a tutti i soggetti che avevano preso parte alle precedenti fasi del giudizio, né il ricorrente né l'Amministrazione finanziaria a suo tempo convenuta si sono costituiti al fine di riassumere il giudizio.
Alla odierna udienza camerale, sentito il relatore, la Corte ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Suprema Corte aveva annullato con rinvio la sentenza di questa CGT sopra richiamata che aveva parzialmente accolto l'appello proposto dal contribuente nel contenzioso concernente accertamento IRPEF per le annualità 2007 e 2008. Orbene, allo stato, non può che prendersi atto che la mancata tempestiva e rituale riassunzione del giudizio che avrebbe dovuto conseguire al dictum della Corte di
Cassazione, ha comportato, ai sensi dell'art. 63, co. 2 del d.lgs. 546/1992, l'estinzione dell'intero processo, con conseguente inefficacia di tutte le decisioni giurisdizionali emesse nei vari gradi di merito del procedimento, ragion per cui l'atto impositivo impugnato è divenuto definitivo. Giusto il disposto dell'art. 45 d.lgs. 546 l'estinzione per inattività delle parti determina che le spese di tutti i gradi e fasi del processo restano a carico di coloro che le hanno anticipate, di fatto ciò comportando la compensazione delle stesse tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese di tutti i gradi di giudizio tra le parti.
L'Aquila, 18 febbraio 2026 Il Presidente relatore
UR de LU
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'ABRUZZO Sezione 2, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LU MAURO, Presidente e Relatore BAIOCCO ALBERTO, Giudice D'ORAZIO LUIGI, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 888/2025 depositato il 14/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso ind ricorrente AQ
contro
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale L'Aquila
elettivamente domiciliato presso dp.laquila@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 21/4/2014 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale L'AQUILA - pubblicata il 15/01/2014
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TA3010101520 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: nessuna delle parti si è costituita
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel corso del procedimento in epigrafe indicato, promosso dalla contribuente Ricorrente_1
nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 5199/24 pronunciata in data 22 febbraio 2024 e depositata il 27 febbraio 2024, ha cassato la sentenza di questa CGT di secondo grado n. 553/1/15, depositata l'8 giugno 2015, con rinvio ad altra sezione della stessa Corte per nuovo esame nel merito della controversia e per il regolamento delle spese processuali.
Nessuna delle parti ha riassunto il processo nel termine perentorio previsto dall'art. 63 del codice di rito tributario, cioè entro un anno dalla pubblicazione corrispondente alla sopra citata data di deposito della sentenza di legittimità.
Fissata ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. 546/1992 l'odierna udienza in camera di consiglio, con rituale comunicazione a tutti i soggetti che avevano preso parte alle precedenti fasi del giudizio, né il ricorrente né l'Amministrazione finanziaria a suo tempo convenuta si sono costituiti al fine di riassumere il giudizio.
Alla odierna udienza camerale, sentito il relatore, la Corte ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Suprema Corte aveva annullato con rinvio la sentenza di questa CGT sopra richiamata che aveva parzialmente accolto l'appello proposto dal contribuente nel contenzioso concernente accertamento IRPEF per le annualità 2007 e 2008. Orbene, allo stato, non può che prendersi atto che la mancata tempestiva e rituale riassunzione del giudizio che avrebbe dovuto conseguire al dictum della Corte di
Cassazione, ha comportato, ai sensi dell'art. 63, co. 2 del d.lgs. 546/1992, l'estinzione dell'intero processo, con conseguente inefficacia di tutte le decisioni giurisdizionali emesse nei vari gradi di merito del procedimento, ragion per cui l'atto impositivo impugnato è divenuto definitivo. Giusto il disposto dell'art. 45 d.lgs. 546 l'estinzione per inattività delle parti determina che le spese di tutti i gradi e fasi del processo restano a carico di coloro che le hanno anticipate, di fatto ciò comportando la compensazione delle stesse tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese di tutti i gradi di giudizio tra le parti.
L'Aquila, 18 febbraio 2026 Il Presidente relatore
UR de LU