Art. 71.
La presente legge entra in vigore un mese dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa il Consiglio di amministrazione ne predispone il regolamento d'esecuzione, che e' emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia.
La presente legge entra in vigore un mese dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa il Consiglio di amministrazione ne predispone il regolamento d'esecuzione, che e' emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia.