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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XII, sentenza 12/02/2026, n. 2093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2093 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2093/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente e Relatore
CRUCIANI ANDREA, Giudice
TOMASELLI MA PAOLA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8415/2025 depositato il 27/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Civitavecchia - Piazzale Pietro Guglielmotti 7 00053 Civitavecchia RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Spa - Partita IVA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202490201172 TRIBUTI VARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 217/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna l'avviso di intimazione n. 202490201172, notificato il 27.01.25, con il quale Resistente_1
S.p.A. - Resistente_1 chiede il pagamento di € 14.060,86 a titolo di TARI per gli anni 2014, 2015 e 2016 relativamente alle ingiunzioni di pagamento: n. 5249 notificata il 14/01/2021, n. 5250 notificata il 12/01/2021 e n. 4884 notificata il 15/07/2021.
Il ricorrente, come primo motivo di impugnazione, eccepisce la nullità della intimazione in quanto priva della allegazione delle ingiunzioni rispetto alle quali eccepisce anche la loro mancata notifica.
Per ultimo il ricorrente eccepisce l'omessa indicazione del criterio di calcolo degli interessi.
Resistente_1 si costituisce in giudizio e comunica di aver provveduto allo sgravio della ingiunzione n. 4884 e per il resto sostiene di aver regolarmente notificato le restanti due ingiunzioni n. 5249 e n.5250 con conseguente piena esigibilità del credito.
Il Comune di Civitavecchia si costituisce in giudizio sostenendo a sua volta di aver regolarmente notificato al contribuente gli avvisi di accertamento relativi alla TARI in contestazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che oggetto della presente controversia, alla luce dello sgravio della ingiunzione n. 4884, rimangono le ingiunzioni n. 5249 e n.5250 rispetto alle quali Resistente_1. ha fornito in giudizio la prova della loro regolare notifica.
La notifica delle ingiunzioni e la mancata impugnazione delle stesse oltre a determinare la definitività del credito ingiunto costituisce anche legittimo presupposto per l'emissione della intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio. Per i motivi esposti il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 800,00 in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite.
Così deciso in Roma il 14.01.2026
Il Presidente estensore
NA NT
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente e Relatore
CRUCIANI ANDREA, Giudice
TOMASELLI MA PAOLA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8415/2025 depositato il 27/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Civitavecchia - Piazzale Pietro Guglielmotti 7 00053 Civitavecchia RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Spa - Partita IVA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202490201172 TRIBUTI VARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 217/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna l'avviso di intimazione n. 202490201172, notificato il 27.01.25, con il quale Resistente_1
S.p.A. - Resistente_1 chiede il pagamento di € 14.060,86 a titolo di TARI per gli anni 2014, 2015 e 2016 relativamente alle ingiunzioni di pagamento: n. 5249 notificata il 14/01/2021, n. 5250 notificata il 12/01/2021 e n. 4884 notificata il 15/07/2021.
Il ricorrente, come primo motivo di impugnazione, eccepisce la nullità della intimazione in quanto priva della allegazione delle ingiunzioni rispetto alle quali eccepisce anche la loro mancata notifica.
Per ultimo il ricorrente eccepisce l'omessa indicazione del criterio di calcolo degli interessi.
Resistente_1 si costituisce in giudizio e comunica di aver provveduto allo sgravio della ingiunzione n. 4884 e per il resto sostiene di aver regolarmente notificato le restanti due ingiunzioni n. 5249 e n.5250 con conseguente piena esigibilità del credito.
Il Comune di Civitavecchia si costituisce in giudizio sostenendo a sua volta di aver regolarmente notificato al contribuente gli avvisi di accertamento relativi alla TARI in contestazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che oggetto della presente controversia, alla luce dello sgravio della ingiunzione n. 4884, rimangono le ingiunzioni n. 5249 e n.5250 rispetto alle quali Resistente_1. ha fornito in giudizio la prova della loro regolare notifica.
La notifica delle ingiunzioni e la mancata impugnazione delle stesse oltre a determinare la definitività del credito ingiunto costituisce anche legittimo presupposto per l'emissione della intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio. Per i motivi esposti il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 800,00 in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite.
Così deciso in Roma il 14.01.2026
Il Presidente estensore
NA NT