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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIII, sentenza 04/02/2026, n. 1797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1797 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1797/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
EU SERGIO, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13229/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500010350000 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1967/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti:
come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.07180202500010350000 notificata il 3/6/2025 relativa alla cartella di pagamento n.07120240063149633000 per IRPEF anno 2019.
Deduce i seguenti vizi avverso l'atto impugnato: omessa notifica della cartella di pagamento n.
07120240063149633000; intervenuta decadenza e prescrizione.
Si è costituita in giudizio la Regione Campania, contestando l'avverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In diritto si osserva che la cartella di pagamento, posta a base della comunicazione preventiva di fermo amministrativo - oggi impugnata - risulta regolarmente notificata, come da documentazione versata in atti dall'intimata.
Infatti, la cartella di pagamento n. 07120240063149633000 (riferita alla dichiarazione Irpef 2020, presentata per il periodo d'imposta 2019 - Ruolo n. 2024/550154 - reso esecutivo in data 20-02-2024 – consegnato il
25-03-2024) è stata notificata, ex art. 140 cpc, in data 24/09/2024,
Inoltre il pagamento delle somme ivi indicate è stato anche sollecitato con la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 07180202500010350000, notificata in data 3.6.2025, anch'essa ritualmente notificata.
Di conseguenza, anche considerando la sospensione dei relativi termini, prevista dalla legislazione anti- covid, non può sostenersi che si sia verificata la prescrizione della pretesa impositiva, con conseguente dequotazione della relativa eccezione.
D'altro canto, essendo quest'ultima divenuta oramai inoppugnabile, alla parte è preclusa irrefragabilmente la possibilità di far valere vizi di illegittimità con riferimento alla pretesa sostanziale.
Il ricorso va conclusivamente respinto. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, sezione XXIII, in composizione monocratica, rigetta il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi
€ 600,00, da corrispondere in parti uguali alle due parti costituite.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
EU SERGIO, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13229/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500010350000 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1967/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti:
come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.07180202500010350000 notificata il 3/6/2025 relativa alla cartella di pagamento n.07120240063149633000 per IRPEF anno 2019.
Deduce i seguenti vizi avverso l'atto impugnato: omessa notifica della cartella di pagamento n.
07120240063149633000; intervenuta decadenza e prescrizione.
Si è costituita in giudizio la Regione Campania, contestando l'avverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In diritto si osserva che la cartella di pagamento, posta a base della comunicazione preventiva di fermo amministrativo - oggi impugnata - risulta regolarmente notificata, come da documentazione versata in atti dall'intimata.
Infatti, la cartella di pagamento n. 07120240063149633000 (riferita alla dichiarazione Irpef 2020, presentata per il periodo d'imposta 2019 - Ruolo n. 2024/550154 - reso esecutivo in data 20-02-2024 – consegnato il
25-03-2024) è stata notificata, ex art. 140 cpc, in data 24/09/2024,
Inoltre il pagamento delle somme ivi indicate è stato anche sollecitato con la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 07180202500010350000, notificata in data 3.6.2025, anch'essa ritualmente notificata.
Di conseguenza, anche considerando la sospensione dei relativi termini, prevista dalla legislazione anti- covid, non può sostenersi che si sia verificata la prescrizione della pretesa impositiva, con conseguente dequotazione della relativa eccezione.
D'altro canto, essendo quest'ultima divenuta oramai inoppugnabile, alla parte è preclusa irrefragabilmente la possibilità di far valere vizi di illegittimità con riferimento alla pretesa sostanziale.
Il ricorso va conclusivamente respinto. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, sezione XXIII, in composizione monocratica, rigetta il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi
€ 600,00, da corrispondere in parti uguali alle due parti costituite.