Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIII, sentenza 04/02/2026, n. 1797
CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica della cartella di pagamento

    La Corte ha ritenuto che la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata, come da documentazione prodotta dall'amministrazione resistente. La notifica è avvenuta ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data successiva alla scadenza del termine di pagamento ma prima della scadenza dei termini di prescrizione, anche considerando la sospensione dei termini anti-covid.

  • Rigettato
    Decadenza e prescrizione

    La Corte ha ritenuto che, data la rituale notifica della cartella di pagamento e della comunicazione di preavviso di fermo amministrativo, e considerando la sospensione dei termini anti-covid, non si sia verificata la prescrizione della pretesa impositiva. Inoltre, la cartella di pagamento è divenuta inoppugnabile, precludendo la possibilità di far valere vizi di illegittimità relativi alla pretesa sostanziale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIII, sentenza 04/02/2026, n. 1797
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 1797
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

    Testo completo