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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIV, sentenza 11/02/2026, n. 2047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2047 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2047/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 24, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SANTINI MASSIMO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 85/2025 depositato il 03/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249089559820000 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249089559820000 REGISTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249089559820000 REGISTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1435/2026 depositato il
09/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Viene impugnata l'intimazione di pagamento, in epigrafe indicata, in quanto non sarebbero mai stati notificati, se non in modo irregolare, i presupposti atti esattoriali.
Si costituivano in giudizio AD e ADR per chiedere il rigetto del gravame.
All'udienza del 9 febbraio 2026 la causa veniva infine trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutto ciò premesso il ricorso è infondato atteso che., come puntualmente evidenziato da ADR (e non altrimenti contestato dalla difesa di parte ricorrente):
1) la Cartella di pagamento n° 0972015 0101934550000 è stata notificata il 04/8/2015 mediante consegna a mani del destinatario;
2) la Cartella di pagamento n° 0972016 0210839149001 è stata notificata il 09/3/2017. In particolare, stante la temporanea assenza del destinatario all'indirizzo di Luogo_1 Indirizzo_1, il messo notificatore depositava il piego presso la casa comunale di Luogo_1 e ne dava comunicazione (c.d. CAD) al destinatario tramite raccomandata A/R che veniva consegnata in data 09.03.2017 a mani proprie della sig.ra Ricorrente_1 che ne sottoscriveva l'avviso di ricevimento;
3) la Cartella di pagamento n° 09720220141494906000 è stata notificata il 18/01/2023 – mediante consegna a mani proprie del destinatario.
Ebbene, le suddette cartelle di pagamento sono state ritualmente e tempestivamente notificate al ricorrente e mai impugnate da quest'ultimo. Ne consegue che anche l'eccezione di decadenza sollevata da controparte deve essere respinta, in quanto inammissibile.
In conclusione il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Con compensazione in ogni caso delle spese di lite stante la peculiarità delle esaminate questioni.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma, all'udienza del 9 febbraio 2026, dal giudice
AS AN.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 24, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SANTINI MASSIMO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 85/2025 depositato il 03/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249089559820000 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249089559820000 REGISTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249089559820000 REGISTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1435/2026 depositato il
09/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Viene impugnata l'intimazione di pagamento, in epigrafe indicata, in quanto non sarebbero mai stati notificati, se non in modo irregolare, i presupposti atti esattoriali.
Si costituivano in giudizio AD e ADR per chiedere il rigetto del gravame.
All'udienza del 9 febbraio 2026 la causa veniva infine trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutto ciò premesso il ricorso è infondato atteso che., come puntualmente evidenziato da ADR (e non altrimenti contestato dalla difesa di parte ricorrente):
1) la Cartella di pagamento n° 0972015 0101934550000 è stata notificata il 04/8/2015 mediante consegna a mani del destinatario;
2) la Cartella di pagamento n° 0972016 0210839149001 è stata notificata il 09/3/2017. In particolare, stante la temporanea assenza del destinatario all'indirizzo di Luogo_1 Indirizzo_1, il messo notificatore depositava il piego presso la casa comunale di Luogo_1 e ne dava comunicazione (c.d. CAD) al destinatario tramite raccomandata A/R che veniva consegnata in data 09.03.2017 a mani proprie della sig.ra Ricorrente_1 che ne sottoscriveva l'avviso di ricevimento;
3) la Cartella di pagamento n° 09720220141494906000 è stata notificata il 18/01/2023 – mediante consegna a mani proprie del destinatario.
Ebbene, le suddette cartelle di pagamento sono state ritualmente e tempestivamente notificate al ricorrente e mai impugnate da quest'ultimo. Ne consegue che anche l'eccezione di decadenza sollevata da controparte deve essere respinta, in quanto inammissibile.
In conclusione il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Con compensazione in ogni caso delle spese di lite stante la peculiarità delle esaminate questioni.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma, all'udienza del 9 febbraio 2026, dal giudice
AS AN.