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Sentenza 23 febbraio 2023
Sentenza 23 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/02/2023, n. 8119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8119 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: LA LE, nato ad [...] il [...]; UC ET, nata a [...] il [...]; LA NN, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 8/2/2022 della Corte d'Appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Lucia Odello, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
lette le conclusioni del difensore delle parti civili avv. Paride Orsini, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 8119 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 12/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di L'Aquila ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di LA NN, LA LE e UC RI per il reato sequestro di persona aggravato. In parziale riforma della pronuncia di primo grado la Corte territoriale ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati agli effetti penali in ordine ai reati di lesioni personali aggravate, atti persecutori e minaccia, per come loro rispettivamente ascritti, perché estinti per prescrizione, provvedendo conseguentemente a rideterminare il trattamento sanzionatorio in riferimento al residuo reato di sequestro di persona, e confermando invece le statuizioni civili adottate dalla sentenza impugnata in riferimento alle medesime imputazioni. 2. Avverso la sentenza ricorrono tutti gli imputati. 2.1 D ricorso proposto nell'interesse di LA LE e UC ET con unico atto a firma del comune difensore articola quattro motivi. Con il primo si deducono vizi di motivazione in merito all'affermazione della responsabilità degli imputati per il reato di sequestro di persona. I ricorrenti lamentano anzitutto che i giudici di merito avrebbero erroneamente attribuito rilevanza alle deposizioni rese dalle testimoni CH e CH, considerando pacifica la loro presenza al momento dei fatti oggetto di imputazione o quantomeno fin dall'inizio del loro svolgimento. Al contrario le medesime avrebbero offerto versioni discordanti ed inattendibili, soprattutto in merito al fatto di aver assistito al momento in cui le persone offese sarebbero state aggredite sul pianerottolo dalla UC e trascinate all'interno della sua abitazione. La Corte avrebbe dunque illogicamente scartato le dichiarazioni degli imputati e avrebbe immotivatamente omesso di considerare o svalutato quelle dei testi De AM, AM e US, in grado di evidenziare logicamente l'inattendibilità della versione offerta dalle persone offese, che, secondo i ricorrenti, non troverebbe riscontro, contrariamente a quanto affermato in sentenza, neppure nelle certificazioni mediche presenti in atti, posto che le stesse contrasterebbero con quanto dichiarato dalle stesse presunte vittime. Con il secondo motivo di ricorso viene eccepita la natura meramente apparente della motivazione della sentenza impugnata in ordine al reato di sequestro di persona, la quale non risponderebbe ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità dell'iter argomentativo oltre ad essere priva di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione stessa. < Ulteriori vizi di motivazione vengono dedotti con il terzo motivo in riferimento alla sussistenza dei riscontri probatori necessari per l'affermazione delle responsabilità degli imputati per i reati di lesioni aggravate, minaccia e atti persecutori. In tal senso la Corte d'Appello avrebbe respinto le dettagliate censure presenti nell'atto di appello in termini generici e apodittici, senza argomentare in ordine alla inadeguatezza o inconsistenza dei motivi di impugnazione. Nello specifico la sentenza si sarebbe limitata a richiamare le deposizioni delle persone offese senza offrire alcuna specificazione e riscontro rispetto ai fatti narrati dalle medesime. Con il quarto motivo viene infine denunziato il vizio di motivazione apparente sempre in riferimento all'affermazione di responsabilità per i suddetti reati. I ricorrenti ritengono che anche in proposito la Corte territoriale avrebbe seguito un percorso argomentativo incompleto e illogico, omettendo di compiere un esame critico degli elementi di fatto e di diritto. Nello specifico anche in ordine a tali reati i giudici di merito si sarebbero limitati a riportare le deposizioni delle persone offese e le relative documentazioni mediche senza confrontarsi con le ulteriori dichiarazioni testimoniali contrastanti e contradditorie rese nel corso del giudizio. 2.2 II ricorso presentato nell'interesse di LA NN articola un unico motivo con il quale l'imputato si duole dell'erroneità e carenza della motivazione della sentenza impugnata, la quale non avrebbe considerato e valutato tutte le risultanze processuali emerse nel corso del dibattimento, omettendo di confutare le censure proposte con il gravame di merito. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di LA NN è inammissibile, essendosi limitato il ricorrente alla generica contestazione dell'insufficienza della motivazione della sentenza, priva di specifica indicazione di quali sarebbero i punti del ragionamento probatorio articolato dalla Corte territoriale a risultare carenti e quali le doglianze avanzate con il gravame di merito a non aver trovato espressa o implicita confutazione nell'ambito dell'apparato giustificativo del provvedimento impugnato. 2. Venendo ai ricorsi proposti da LA LE e UC ET, parimenti inammissibili devono ritenersi i motivi dagli stessi articolati. Le censure proposte con il primo motivo sono intrinsecamente generiche e prive del necessario confronto con la motivazione della sentenza che, contrariamente a quanto eccepito, ha considerato e puntualmente confutato la versione offerta dagli imputati. La Corte territoriale ha infatti evidenziato come le dichiarazioni rese delle persone offese, oltre che essere convergenti tra loro, sarebbero ben compendiate anche da quelle rese 3 dagli altri testi nel corso dell'istruttoria dibattimentale, smentendo così la diversa versione dei fatti resa dagli imputati che non avrebbe trovato alcun ragionevole riscontro in atti, mentre le critiche mosse dai ricorrenti alla motivazione della sentenza sono costituite da mere censure di fatto ovvero si rivelano generiche. Infatti i ricorrenti non precisano quali sarebbero le specifiche doglianze avanzate con il gravame di merito effettivamente ignorate dal provvedimento impugnato, la cui motivazione, per consolidato insegnamento giurisprudenziale, si salda con quella della pronunzia di primo grado, legittimamente richiamata dalla Corte territoriale nelle parti che non hanno costituito oggetto di effettiva contestazione con i motivi d'appello. Ed in tal senso correttamente il giudice dell'appello ha ritenuto che la credibilità delle persone offese, le cui dichiarazioni ha ritenuto convergenti nella ricostruzione degli elementi essenziali dei fatti narrati, abbia trovato anche sufficiente conferma in quanto riferito soprattutto dai testi US e AM, delle cui dichiarazioni i ricorsi si limitano a riportare meri stralci oggetto di interpretazioni soggettivamente orientate. Ed anche nel resto quelle proposte dai ricorrenti si rivelano mere letture alternative delle risultanze probatorie - peraltro solo parzialmente e genericamente evocate - funzionali alla formulazione di valutazioni di merito sull'attendibilità delle persone offese e dei testi CH e CH, che si traducono in un inammissibile dialogo diretto con il compendio probatorio che pretermette l'apparato argomentativo delle sentenze di merito e che non riesce ad evidenziare effettivi profili di manifesta illogicità della motivazione di quella impugnata. Considerazioni analoghe valgono per le doglianze proposte con il terzo motivo in relazione ai reati per cui è stata rilevata la prescrizione nel merito, ma è stata confermata la condanna degli imputati agli effetti civili. Anche in questo caso i giudici dell'appello hanno evidenziato come fondamento principale dell'affermazione di responsabilità degli imputati è costituito dalle dichiarazioni delle persone offese, riscontrate dalle risultanze dei certificati medici, la cui valutazione da parte dei ricorrenti ancora una volta si traduce in una mera censura di fatto. Né il discorso giustificativo sviluppato dalla Corte territoriale in riferimento a tutti i reati oggetto dell'originaria contestazione può ritenersi meramente apparente, come pure eccepito con il secondo e quarto motivo, che ancora una volta non tengono conto del rinvio all'apparato argomentativo della sentenza di primo grado, né evidenziano effettivamente perché lo stesso sarebbe insufficiente o illegittimo rispetto al devoluto, solo genericamente evocato dai ricorrenti. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della 4 somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende, nonché alla refusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili, che si liquidano in complessivi euro 4.200, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida in complessivi euro 4.200, oltre accessori di legge. Così deciso il 12/1/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Lucia Odello, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
lette le conclusioni del difensore delle parti civili avv. Paride Orsini, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 8119 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 12/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di L'Aquila ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di LA NN, LA LE e UC RI per il reato sequestro di persona aggravato. In parziale riforma della pronuncia di primo grado la Corte territoriale ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati agli effetti penali in ordine ai reati di lesioni personali aggravate, atti persecutori e minaccia, per come loro rispettivamente ascritti, perché estinti per prescrizione, provvedendo conseguentemente a rideterminare il trattamento sanzionatorio in riferimento al residuo reato di sequestro di persona, e confermando invece le statuizioni civili adottate dalla sentenza impugnata in riferimento alle medesime imputazioni. 2. Avverso la sentenza ricorrono tutti gli imputati. 2.1 D ricorso proposto nell'interesse di LA LE e UC ET con unico atto a firma del comune difensore articola quattro motivi. Con il primo si deducono vizi di motivazione in merito all'affermazione della responsabilità degli imputati per il reato di sequestro di persona. I ricorrenti lamentano anzitutto che i giudici di merito avrebbero erroneamente attribuito rilevanza alle deposizioni rese dalle testimoni CH e CH, considerando pacifica la loro presenza al momento dei fatti oggetto di imputazione o quantomeno fin dall'inizio del loro svolgimento. Al contrario le medesime avrebbero offerto versioni discordanti ed inattendibili, soprattutto in merito al fatto di aver assistito al momento in cui le persone offese sarebbero state aggredite sul pianerottolo dalla UC e trascinate all'interno della sua abitazione. La Corte avrebbe dunque illogicamente scartato le dichiarazioni degli imputati e avrebbe immotivatamente omesso di considerare o svalutato quelle dei testi De AM, AM e US, in grado di evidenziare logicamente l'inattendibilità della versione offerta dalle persone offese, che, secondo i ricorrenti, non troverebbe riscontro, contrariamente a quanto affermato in sentenza, neppure nelle certificazioni mediche presenti in atti, posto che le stesse contrasterebbero con quanto dichiarato dalle stesse presunte vittime. Con il secondo motivo di ricorso viene eccepita la natura meramente apparente della motivazione della sentenza impugnata in ordine al reato di sequestro di persona, la quale non risponderebbe ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità dell'iter argomentativo oltre ad essere priva di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione stessa. < Ulteriori vizi di motivazione vengono dedotti con il terzo motivo in riferimento alla sussistenza dei riscontri probatori necessari per l'affermazione delle responsabilità degli imputati per i reati di lesioni aggravate, minaccia e atti persecutori. In tal senso la Corte d'Appello avrebbe respinto le dettagliate censure presenti nell'atto di appello in termini generici e apodittici, senza argomentare in ordine alla inadeguatezza o inconsistenza dei motivi di impugnazione. Nello specifico la sentenza si sarebbe limitata a richiamare le deposizioni delle persone offese senza offrire alcuna specificazione e riscontro rispetto ai fatti narrati dalle medesime. Con il quarto motivo viene infine denunziato il vizio di motivazione apparente sempre in riferimento all'affermazione di responsabilità per i suddetti reati. I ricorrenti ritengono che anche in proposito la Corte territoriale avrebbe seguito un percorso argomentativo incompleto e illogico, omettendo di compiere un esame critico degli elementi di fatto e di diritto. Nello specifico anche in ordine a tali reati i giudici di merito si sarebbero limitati a riportare le deposizioni delle persone offese e le relative documentazioni mediche senza confrontarsi con le ulteriori dichiarazioni testimoniali contrastanti e contradditorie rese nel corso del giudizio. 2.2 II ricorso presentato nell'interesse di LA NN articola un unico motivo con il quale l'imputato si duole dell'erroneità e carenza della motivazione della sentenza impugnata, la quale non avrebbe considerato e valutato tutte le risultanze processuali emerse nel corso del dibattimento, omettendo di confutare le censure proposte con il gravame di merito. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di LA NN è inammissibile, essendosi limitato il ricorrente alla generica contestazione dell'insufficienza della motivazione della sentenza, priva di specifica indicazione di quali sarebbero i punti del ragionamento probatorio articolato dalla Corte territoriale a risultare carenti e quali le doglianze avanzate con il gravame di merito a non aver trovato espressa o implicita confutazione nell'ambito dell'apparato giustificativo del provvedimento impugnato. 2. Venendo ai ricorsi proposti da LA LE e UC ET, parimenti inammissibili devono ritenersi i motivi dagli stessi articolati. Le censure proposte con il primo motivo sono intrinsecamente generiche e prive del necessario confronto con la motivazione della sentenza che, contrariamente a quanto eccepito, ha considerato e puntualmente confutato la versione offerta dagli imputati. La Corte territoriale ha infatti evidenziato come le dichiarazioni rese delle persone offese, oltre che essere convergenti tra loro, sarebbero ben compendiate anche da quelle rese 3 dagli altri testi nel corso dell'istruttoria dibattimentale, smentendo così la diversa versione dei fatti resa dagli imputati che non avrebbe trovato alcun ragionevole riscontro in atti, mentre le critiche mosse dai ricorrenti alla motivazione della sentenza sono costituite da mere censure di fatto ovvero si rivelano generiche. Infatti i ricorrenti non precisano quali sarebbero le specifiche doglianze avanzate con il gravame di merito effettivamente ignorate dal provvedimento impugnato, la cui motivazione, per consolidato insegnamento giurisprudenziale, si salda con quella della pronunzia di primo grado, legittimamente richiamata dalla Corte territoriale nelle parti che non hanno costituito oggetto di effettiva contestazione con i motivi d'appello. Ed in tal senso correttamente il giudice dell'appello ha ritenuto che la credibilità delle persone offese, le cui dichiarazioni ha ritenuto convergenti nella ricostruzione degli elementi essenziali dei fatti narrati, abbia trovato anche sufficiente conferma in quanto riferito soprattutto dai testi US e AM, delle cui dichiarazioni i ricorsi si limitano a riportare meri stralci oggetto di interpretazioni soggettivamente orientate. Ed anche nel resto quelle proposte dai ricorrenti si rivelano mere letture alternative delle risultanze probatorie - peraltro solo parzialmente e genericamente evocate - funzionali alla formulazione di valutazioni di merito sull'attendibilità delle persone offese e dei testi CH e CH, che si traducono in un inammissibile dialogo diretto con il compendio probatorio che pretermette l'apparato argomentativo delle sentenze di merito e che non riesce ad evidenziare effettivi profili di manifesta illogicità della motivazione di quella impugnata. Considerazioni analoghe valgono per le doglianze proposte con il terzo motivo in relazione ai reati per cui è stata rilevata la prescrizione nel merito, ma è stata confermata la condanna degli imputati agli effetti civili. Anche in questo caso i giudici dell'appello hanno evidenziato come fondamento principale dell'affermazione di responsabilità degli imputati è costituito dalle dichiarazioni delle persone offese, riscontrate dalle risultanze dei certificati medici, la cui valutazione da parte dei ricorrenti ancora una volta si traduce in una mera censura di fatto. Né il discorso giustificativo sviluppato dalla Corte territoriale in riferimento a tutti i reati oggetto dell'originaria contestazione può ritenersi meramente apparente, come pure eccepito con il secondo e quarto motivo, che ancora una volta non tengono conto del rinvio all'apparato argomentativo della sentenza di primo grado, né evidenziano effettivamente perché lo stesso sarebbe insufficiente o illegittimo rispetto al devoluto, solo genericamente evocato dai ricorrenti. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della 4 somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende, nonché alla refusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili, che si liquidano in complessivi euro 4.200, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida in complessivi euro 4.200, oltre accessori di legge. Così deciso il 12/1/2023