CASS
Sentenza 19 settembre 2023
Sentenza 19 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/09/2023, n. 38281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38281 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LI US TE, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/11/2021 della CORTE DI APPELLO DI PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi CUOMO, che ha concluso per l'annullamento con rinvio con le conseguenti statuizioni;
lette le conclusioni del difensore Avv. Corrado SINATRA, che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 19/11/2021 la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Termini Imerese del 22/09/2020, appellata dal Li AU, ha escluso l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 e 640, comma secondo, comma 2-bis cod. pen., rideterminando la pena per il delitto ascritto (art. 640 cod. pen.) e conferma nel resto. Ktt- Penale Sent. Sez. 2 Num. 38281 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA Data Udienza: 13/06/2023 2. Li AU AT ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo tre motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché omessa e contraddittoria o manifestamente illogica in relazione allo specifico motivo di gravame, con il quale era stata contestato il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62. n.
6. cod. pen. in regime di prevalenza sull'originaria aggravante contestata. Il giudice ha omesso del tutto di pronunciarsi sul punto. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. pen.; la valutazione della Corte di appello sul punto è erronea, in mancanza di qualsiasi abitualità del comportamento, trattandosi di un unico episodio oggetto di contestazione. La particolare tenuità poteva chiaramente essere ritenuta avendo il Li AU interamente risarcito il danno. La motivazione resa sul punto, quanto all'insidiosità della condotta ed alla pluralità dei soggetti coinvolti è del tutto apodittica. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 62-bis cod.pen.; la motivazione della Corte di appello è apodittica essendosi limitata ad affermare senza alcuna connotazione specifica che il ricorrente per i suoi precedenti è persona incline alla violazione di leggi penali;
la concessione delle circostanze attenuanti generiche non esclude una eventuale giudizio di gravità del fatto. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in relazione al primo motivo di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. Ne consegue l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. per un nuovo giudizio sul punto. Occorre considerare come sul punto, nonostante lo specifico motivo di appello proposto (motivo numero III) in concreto il giudice di secondo grado non ha motivato e dunque, poiché ha escluso la configurabilità della minorata difesa ed ha, quindi, rirnodulato il giudizio di gravità del fatto, avrebbe dovuto riformulare il giudizio di bilanciamento ed apprezzare l'incidenza dell'eventuale riparazione del danno. Nell'applicazione di un criterio eminentemente discrezionale, come quello concernente la determinazione della riduzione della pena conseguente alla 2 N, concessione di una circostanza attenuante occorre che possa desumersi dalla motivazione che il giudice ha esercitato il suo potere discrezionale con senso di equità e di proporzione, circostanza che non emerge nel caso concreto, essendo la motivazione sul punto del tutto omessa. 2. Il secondo motivo di appello è manifestamente infondato, oltre che non consentito. Difatti, il giudice di secondo grado, con motivazione logica e persuasiva, che non si presta a censure, ha negato il beneficio richiamando, indicando quali indici ostativi, l'insidiosità delle modalità esecutive, il significativo importo della truffa e, soprattutto, il numero dei soggetti coinvolti. Il ricorrente non si confronta con tale motivazione, limitandosi a reiterare il motivo già proposto in appello, proponendo in sostanza una non consentita lettura alternativa degli elementi compiutamente e correttamente valutati dalla Corte di appello. Deve essere, quindi, ribadito il principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01). La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che il ricorso di cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'appello, e motivatamente respinti in secondo grado, non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01). 3. Anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato e si caratterizza per il mancato confronto con la motivazione specifica resa sul punto dalla Corte di appello, che ha richiamato non solo la gravità dei fatti anche sotto il profilo delle modalità esecutive, ma soprattutto gli elementi negativi già apprezzati dal giudice di primo grado, che sono stati ritenuti, a ragione, ostativi al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla mitigazione della pena. Con tale motivazione il ricorrente non si confronta, limitandosi a reiterare il motivo di appello già proposto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. 3 Dichiara inammissibile il ricorso nel resto ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Così deciso il 13 giugno 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi CUOMO, che ha concluso per l'annullamento con rinvio con le conseguenti statuizioni;
lette le conclusioni del difensore Avv. Corrado SINATRA, che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 19/11/2021 la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Termini Imerese del 22/09/2020, appellata dal Li AU, ha escluso l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 e 640, comma secondo, comma 2-bis cod. pen., rideterminando la pena per il delitto ascritto (art. 640 cod. pen.) e conferma nel resto. Ktt- Penale Sent. Sez. 2 Num. 38281 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA Data Udienza: 13/06/2023 2. Li AU AT ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo tre motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché omessa e contraddittoria o manifestamente illogica in relazione allo specifico motivo di gravame, con il quale era stata contestato il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62. n.
6. cod. pen. in regime di prevalenza sull'originaria aggravante contestata. Il giudice ha omesso del tutto di pronunciarsi sul punto. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. pen.; la valutazione della Corte di appello sul punto è erronea, in mancanza di qualsiasi abitualità del comportamento, trattandosi di un unico episodio oggetto di contestazione. La particolare tenuità poteva chiaramente essere ritenuta avendo il Li AU interamente risarcito il danno. La motivazione resa sul punto, quanto all'insidiosità della condotta ed alla pluralità dei soggetti coinvolti è del tutto apodittica. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 62-bis cod.pen.; la motivazione della Corte di appello è apodittica essendosi limitata ad affermare senza alcuna connotazione specifica che il ricorrente per i suoi precedenti è persona incline alla violazione di leggi penali;
la concessione delle circostanze attenuanti generiche non esclude una eventuale giudizio di gravità del fatto. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in relazione al primo motivo di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. Ne consegue l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. per un nuovo giudizio sul punto. Occorre considerare come sul punto, nonostante lo specifico motivo di appello proposto (motivo numero III) in concreto il giudice di secondo grado non ha motivato e dunque, poiché ha escluso la configurabilità della minorata difesa ed ha, quindi, rirnodulato il giudizio di gravità del fatto, avrebbe dovuto riformulare il giudizio di bilanciamento ed apprezzare l'incidenza dell'eventuale riparazione del danno. Nell'applicazione di un criterio eminentemente discrezionale, come quello concernente la determinazione della riduzione della pena conseguente alla 2 N, concessione di una circostanza attenuante occorre che possa desumersi dalla motivazione che il giudice ha esercitato il suo potere discrezionale con senso di equità e di proporzione, circostanza che non emerge nel caso concreto, essendo la motivazione sul punto del tutto omessa. 2. Il secondo motivo di appello è manifestamente infondato, oltre che non consentito. Difatti, il giudice di secondo grado, con motivazione logica e persuasiva, che non si presta a censure, ha negato il beneficio richiamando, indicando quali indici ostativi, l'insidiosità delle modalità esecutive, il significativo importo della truffa e, soprattutto, il numero dei soggetti coinvolti. Il ricorrente non si confronta con tale motivazione, limitandosi a reiterare il motivo già proposto in appello, proponendo in sostanza una non consentita lettura alternativa degli elementi compiutamente e correttamente valutati dalla Corte di appello. Deve essere, quindi, ribadito il principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01). La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che il ricorso di cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'appello, e motivatamente respinti in secondo grado, non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01). 3. Anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato e si caratterizza per il mancato confronto con la motivazione specifica resa sul punto dalla Corte di appello, che ha richiamato non solo la gravità dei fatti anche sotto il profilo delle modalità esecutive, ma soprattutto gli elementi negativi già apprezzati dal giudice di primo grado, che sono stati ritenuti, a ragione, ostativi al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla mitigazione della pena. Con tale motivazione il ricorrente non si confronta, limitandosi a reiterare il motivo di appello già proposto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. 3 Dichiara inammissibile il ricorso nel resto ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Così deciso il 13 giugno 2023.