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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VIII, sentenza 27/01/2026, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 133/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
EPIFANIO CONCETTINA, Presidente
XERRA NICOLO', AT
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2376/2024 depositato il 25/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Reggio Di Calabria - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2262/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 8 e pubblicata il 26/03/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1763 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1984/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riporta ai motivi di appello
Resistente/Appellato: Si riportano agli scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 s.r.l. ha presentato appello (R.G.A. 2376/2024) per la riforma della sentenza n.2262/2024 , pronunciata il 23/2/2024 dalla sezione quinta della Corte di Giustizia Tributaria di Reggio
Calabria con la quale quest'ultima ha respinto il ricorso, prodotto dalla suddetta società, per l'annullamento dell'avviso di accertamento n.1763 ,relativo all'anno 2018, emesso dal comune di Reggio Calabria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia ha riguardato una serie di immobili (elencati sia nel ricorso che nella sentenza ) per i quali la società ha presentato , utilizzando la procedura DOCFA,il classamento dei suddetti immobili in varie categorie( D/8,D/6,C/2); tale operazione si è conclusa con la conferma , da parte dell'Agenzia delle Entrate, della loro classificazione, proposta dalla citata società, oggi appellante.
Il suddetto classamento ( proposto e confermato a seguito della citata procedura docfa a struttura altamente partecipativa tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria)pertanto è diventato definitivo ed è rimasto valido fino alla successiva denuncia di variazione avvenuta il 12/11/2019.
Tanto premesso , i Giudici di primo grado hanno specificato che quando le variazion1 conseguono a modificazioni denunciate dallo stesso contribuente , le stesse trovano applicazione dalla data della denuncia e non prima.
Nel caso in esame, il contribuente , con la successiva denuncia DOCFA del 12/11/2019 ,ha presentato per le stesse unità immobiliari,una nuova denuncia di variazione ,sempre seguendo la procedura DOCFA, con la seguente causale “ Precoce dichiarazione u.i.
u.”;lo stesso contribuente ha , proposto in questa nuova fase, il classamento di tutti gli immobili in categoria
F/3,cioè senza rendita catastale.
Per quanto detto, le rendite catastali assumono efficacia solo dalla data di presentazione della denuncia di variazione ,ossia dal 12/11/2019 e ,quindi, solo da quest'ultima data ,l'originario classamento , risulta superato, attraverso la produzione di una nuova pratica di variazione e la sua efficacia non può essere retroattiva ,come richiesto dalla società.
Dopo questa premessa di carattere storico, la società ha ritenuto di non dovere versare nulla, ai fini dell'imposta richiesta dal comune di Reggio Calabria, in quanto i fabbricati non erano mai stati ultimati ed ha chiesto che la nuova determinazione ,discendente dalla seconda e successiva dichiarazione, fosse retroattiva.
Si rammenta, brevemente, che la dichiarazione , a carico degli intestatari degli immobili, avviene con la presentazione all'Agenzia di un atto predisposto da un professionista abilitato ,entro il termine previsto dalla legge.
L'Agenzia effettua i controlli di accettazione della registrazione del documento e si attiva successivamente per eventuali controlli di merito.
Tornando al presente caso, i Giudici di primo grado, in base a quanto sopra illustrato, hanno affermato
“…avendo però la contribuente nel DOCFA 2009 indicato determinate opere era tenuta al pagamento imu
2018 indipendentemente dall'esistenza delle opere stesse e senza che potesse avere alcun rilievo ratione temporis la dichiarazione DOCFA presentata nel 2019( peraltro dieci anni dopo la prima) a correzione degli errori commessi in precedenza…”.
Il comune di Reggio Calabria, quindi ,nell'emettere l'avviso contestato, relativo al 2018, si è riportato proprio ai dati forniti e dichiarati nel 2009 dalla società.
I primi Giudici , quindi, sulla base del suddetto ragionamento, hanno respinto il ricorso della società.
La società ha, con il presente appello, utilizzando argomenti ,già esposti in primo , relativi alla validità di una dichiarazione retroattiva , ha contestato la sentenza , considerandola affetta da errore di diritto per non avere recepito il concetto della retroattività, propugnato in entrambi i gradi del giudizio.
Questa Corte , invece, alla luce di quanto sopra illustrato in materia di DOCFA, ritenendo valida la tesi contestata, espressa in primo grado, sulla irretroattività delle variazioni , avvenute , peraltro, a distanza di due lustri dalla precedente dichiarazione, conferma la sentenza appellata , ritenendola immune da qualsiasi censura.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata, condannando l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in complessivi 1.200 Euro, oltre accessori se dovuti.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
EPIFANIO CONCETTINA, Presidente
XERRA NICOLO', AT
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2376/2024 depositato il 25/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Reggio Di Calabria - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2262/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 8 e pubblicata il 26/03/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1763 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1984/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riporta ai motivi di appello
Resistente/Appellato: Si riportano agli scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 s.r.l. ha presentato appello (R.G.A. 2376/2024) per la riforma della sentenza n.2262/2024 , pronunciata il 23/2/2024 dalla sezione quinta della Corte di Giustizia Tributaria di Reggio
Calabria con la quale quest'ultima ha respinto il ricorso, prodotto dalla suddetta società, per l'annullamento dell'avviso di accertamento n.1763 ,relativo all'anno 2018, emesso dal comune di Reggio Calabria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia ha riguardato una serie di immobili (elencati sia nel ricorso che nella sentenza ) per i quali la società ha presentato , utilizzando la procedura DOCFA,il classamento dei suddetti immobili in varie categorie( D/8,D/6,C/2); tale operazione si è conclusa con la conferma , da parte dell'Agenzia delle Entrate, della loro classificazione, proposta dalla citata società, oggi appellante.
Il suddetto classamento ( proposto e confermato a seguito della citata procedura docfa a struttura altamente partecipativa tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria)pertanto è diventato definitivo ed è rimasto valido fino alla successiva denuncia di variazione avvenuta il 12/11/2019.
Tanto premesso , i Giudici di primo grado hanno specificato che quando le variazion1 conseguono a modificazioni denunciate dallo stesso contribuente , le stesse trovano applicazione dalla data della denuncia e non prima.
Nel caso in esame, il contribuente , con la successiva denuncia DOCFA del 12/11/2019 ,ha presentato per le stesse unità immobiliari,una nuova denuncia di variazione ,sempre seguendo la procedura DOCFA, con la seguente causale “ Precoce dichiarazione u.i.
u.”;lo stesso contribuente ha , proposto in questa nuova fase, il classamento di tutti gli immobili in categoria
F/3,cioè senza rendita catastale.
Per quanto detto, le rendite catastali assumono efficacia solo dalla data di presentazione della denuncia di variazione ,ossia dal 12/11/2019 e ,quindi, solo da quest'ultima data ,l'originario classamento , risulta superato, attraverso la produzione di una nuova pratica di variazione e la sua efficacia non può essere retroattiva ,come richiesto dalla società.
Dopo questa premessa di carattere storico, la società ha ritenuto di non dovere versare nulla, ai fini dell'imposta richiesta dal comune di Reggio Calabria, in quanto i fabbricati non erano mai stati ultimati ed ha chiesto che la nuova determinazione ,discendente dalla seconda e successiva dichiarazione, fosse retroattiva.
Si rammenta, brevemente, che la dichiarazione , a carico degli intestatari degli immobili, avviene con la presentazione all'Agenzia di un atto predisposto da un professionista abilitato ,entro il termine previsto dalla legge.
L'Agenzia effettua i controlli di accettazione della registrazione del documento e si attiva successivamente per eventuali controlli di merito.
Tornando al presente caso, i Giudici di primo grado, in base a quanto sopra illustrato, hanno affermato
“…avendo però la contribuente nel DOCFA 2009 indicato determinate opere era tenuta al pagamento imu
2018 indipendentemente dall'esistenza delle opere stesse e senza che potesse avere alcun rilievo ratione temporis la dichiarazione DOCFA presentata nel 2019( peraltro dieci anni dopo la prima) a correzione degli errori commessi in precedenza…”.
Il comune di Reggio Calabria, quindi ,nell'emettere l'avviso contestato, relativo al 2018, si è riportato proprio ai dati forniti e dichiarati nel 2009 dalla società.
I primi Giudici , quindi, sulla base del suddetto ragionamento, hanno respinto il ricorso della società.
La società ha, con il presente appello, utilizzando argomenti ,già esposti in primo , relativi alla validità di una dichiarazione retroattiva , ha contestato la sentenza , considerandola affetta da errore di diritto per non avere recepito il concetto della retroattività, propugnato in entrambi i gradi del giudizio.
Questa Corte , invece, alla luce di quanto sopra illustrato in materia di DOCFA, ritenendo valida la tesi contestata, espressa in primo grado, sulla irretroattività delle variazioni , avvenute , peraltro, a distanza di due lustri dalla precedente dichiarazione, conferma la sentenza appellata , ritenendola immune da qualsiasi censura.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata, condannando l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in complessivi 1.200 Euro, oltre accessori se dovuti.