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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IV, sentenza 06/02/2026, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 653/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 4, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
UCCI PASQUALE, Presidente
MOLINARO BRUNELLA, AT
MELCHIONDA MARTINO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6131/2024 depositato il 30/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Rti Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Gamma Tributi Srl - 02842830651
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20240006025490025020171 IMU 2015
contro
Rti Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Gamma Tributi Srl - 02842830651
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2581 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2578 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2582 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2583 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 414/2026 depositato il
31/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato alla RTI Municipia spa e Gamma Tributi spa con pec del 25.8.2024, depositato nella Segreteria di questa CGT il 30.9..2024, la sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1
, ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 20240006025490025020171, notificata il 13.6.2024, con la quale è stata richiesta la somma di euro 10.201,70 per IMU 2014/2017, interessi e sanzioni, in forza dei quattro avvisi di accertamento in essa indicati e di altro avviso di intimazione.
La ricorrente, precisato che l'Ente impositore Comune di Salerno trattiene indebitamente la somma di euro
19.570,00 ad esso versata per oneri di urbanizzazione riferiti ad un permesso di costruire in sanatoria non rilasciato e che tale Comune ha già avviato la procedura di compensazione del predetto importo con il complessivo debito tributario per TASI, IMU e TARES anni 2014/2022, fa presente che con istanza del
5.7.2024, proprio in ragione dell'avvio di tale procedura di compensazione, ha richiesto l'annullamento in autotutela dell'intimazione impugnata.
Con controdeduzioni 5.2.2025, la Municipia spa preliminarmente deduce la inammissibilità del ricorso, perché non integrato il contraddittorio nei confronti del Comune di Salerno che ha emesso i presupposti avvisi di accertamento.
Deduce, poi, il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento all'eccepita compensazione parziale del credito tributario.
Fa presente, inoltre, che l'intimazione impugnata è stata preceduta dall'ingiunzione di pagamento n.
98507/2021 che è stata confermata dalla sentenza n. 3421/2022 di questa CGT e dalla sentenza 615/2024 della CGT di secondo grado.
Con istanza del 26.2.2025, la ricorrente chiede di essere autorizzata a chiamare in giudizio il Comune di
Salerno.
Con ordinanza 28.2.2025, questa CGT ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Salerno entro il 20.3.2025.
In data 10.3.2025, la Municipia spa deposita l'atto di chiamata in causa del Comune di Salerno.
Con controdeduzioni 28.5.2025, il Comune di Salerno si costituisce in giudizio, richiamando richiama la sentenza n. 3421/2022 di questa CGT e la sentenza 615/2024 della CGT di secondo grado che hanno confermato la legittimità della pretesa tributaria oggetto dell'impugnata intimazione.
Con istanza 18.6.2025, la ricorrente chiede rinvio della trattazione del ricorso, in attesa della definizione della procedura di compensazione avviata dal Comune di Salerno e tutt'ora pendente, come attestato dal funzionario responsabile con la nota 19.5.2025.
Con memoria 13.1.2026, il Comune di Salerno chiede dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio, perché intervenuta conciliazione stragiudiziale della controversia , come da accordo sottoscritto tra le parti ill'11.12.2025, che deposita.
Con memoria 16.1.2026 la Municipia prende atto dell'intervenuta conciliazione ed aderisce alla richiesta di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'accordo conciliativo sottoscritto tra il Comune di Salerno e la ricorrente l'11.12.2025 e depositato in atti comporta il venir meno della pretesa azionata con l'impugnata intimazione e la necessità di una pronuncia di questa CGT sulle questioni poste con il proposto ricorso.
Pertanto, come richiesto dal Comune di Salerno con la memoria 13.1.2026 in forza di quanto previsto nel predetto accordo conciliativo dell'11.12.2025, nonché dalla resistente Municipia spa con la memoria depositata il 16.1.2026, il giudizio va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, con spese di giudizio integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
dichiara la cessata materia del contendere e compensa tra le parti le spese di lite
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 4, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
UCCI PASQUALE, Presidente
MOLINARO BRUNELLA, AT
MELCHIONDA MARTINO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6131/2024 depositato il 30/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Rti Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Gamma Tributi Srl - 02842830651
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20240006025490025020171 IMU 2015
contro
Rti Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Gamma Tributi Srl - 02842830651
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2581 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2578 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2582 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2583 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 414/2026 depositato il
31/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato alla RTI Municipia spa e Gamma Tributi spa con pec del 25.8.2024, depositato nella Segreteria di questa CGT il 30.9..2024, la sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1
, ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 20240006025490025020171, notificata il 13.6.2024, con la quale è stata richiesta la somma di euro 10.201,70 per IMU 2014/2017, interessi e sanzioni, in forza dei quattro avvisi di accertamento in essa indicati e di altro avviso di intimazione.
La ricorrente, precisato che l'Ente impositore Comune di Salerno trattiene indebitamente la somma di euro
19.570,00 ad esso versata per oneri di urbanizzazione riferiti ad un permesso di costruire in sanatoria non rilasciato e che tale Comune ha già avviato la procedura di compensazione del predetto importo con il complessivo debito tributario per TASI, IMU e TARES anni 2014/2022, fa presente che con istanza del
5.7.2024, proprio in ragione dell'avvio di tale procedura di compensazione, ha richiesto l'annullamento in autotutela dell'intimazione impugnata.
Con controdeduzioni 5.2.2025, la Municipia spa preliminarmente deduce la inammissibilità del ricorso, perché non integrato il contraddittorio nei confronti del Comune di Salerno che ha emesso i presupposti avvisi di accertamento.
Deduce, poi, il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento all'eccepita compensazione parziale del credito tributario.
Fa presente, inoltre, che l'intimazione impugnata è stata preceduta dall'ingiunzione di pagamento n.
98507/2021 che è stata confermata dalla sentenza n. 3421/2022 di questa CGT e dalla sentenza 615/2024 della CGT di secondo grado.
Con istanza del 26.2.2025, la ricorrente chiede di essere autorizzata a chiamare in giudizio il Comune di
Salerno.
Con ordinanza 28.2.2025, questa CGT ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Salerno entro il 20.3.2025.
In data 10.3.2025, la Municipia spa deposita l'atto di chiamata in causa del Comune di Salerno.
Con controdeduzioni 28.5.2025, il Comune di Salerno si costituisce in giudizio, richiamando richiama la sentenza n. 3421/2022 di questa CGT e la sentenza 615/2024 della CGT di secondo grado che hanno confermato la legittimità della pretesa tributaria oggetto dell'impugnata intimazione.
Con istanza 18.6.2025, la ricorrente chiede rinvio della trattazione del ricorso, in attesa della definizione della procedura di compensazione avviata dal Comune di Salerno e tutt'ora pendente, come attestato dal funzionario responsabile con la nota 19.5.2025.
Con memoria 13.1.2026, il Comune di Salerno chiede dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio, perché intervenuta conciliazione stragiudiziale della controversia , come da accordo sottoscritto tra le parti ill'11.12.2025, che deposita.
Con memoria 16.1.2026 la Municipia prende atto dell'intervenuta conciliazione ed aderisce alla richiesta di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'accordo conciliativo sottoscritto tra il Comune di Salerno e la ricorrente l'11.12.2025 e depositato in atti comporta il venir meno della pretesa azionata con l'impugnata intimazione e la necessità di una pronuncia di questa CGT sulle questioni poste con il proposto ricorso.
Pertanto, come richiesto dal Comune di Salerno con la memoria 13.1.2026 in forza di quanto previsto nel predetto accordo conciliativo dell'11.12.2025, nonché dalla resistente Municipia spa con la memoria depositata il 16.1.2026, il giudizio va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, con spese di giudizio integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
dichiara la cessata materia del contendere e compensa tra le parti le spese di lite