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Sentenza 20 dicembre 2023
Sentenza 20 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/12/2023, n. 50761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50761 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO nel procedimento a carico di: LA EL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AR ER che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art.23, comma 8 D.L. n.137/20. Penale Sent. Sez. 3 Num. 50761 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 09/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 26 gennaio 2023, la Corte d'appello di Campobasso ha riformato la sentenza del 21 marzo 2023, con la quale il Tribunale di Isernia ha condannato CE LO in relazione al reato di cui all'art. 349, comma secondo, cod. pen., per avere, quale proprietario e custode della res, violato i sigilli posti al fabbricato in corso di costruzione sito in Venafro, posto sotto sequestro dal Gip del Tribunale di Isernia in data 14 ottobre 2011. Nella specie, la Corte d'appello ha pronunciato sentenza di assoluzione per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. 2. Avverso la sentenza in epigrafe indicata ha presentato ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Campobasso e ne ha chiesto l'annullamento, formulando un unico motivo di ricorso. Il ricorrente, in particolare, lamenta l'errata applicazione della legge penale, in relazione all'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., posto che la Corte d'appello ha applicato l'art. 131 bis cod. pen., senza aver considerato il limite ostativo previsto dalla norma, costituito dalla presunzione di abitualità. Il giudice erroneamente ha applicato la causa di non punibilità, sebbene l'imputato fosse gravato da numerosi precedenti penali in materia edilizia, della stessa indole rispetto quello in contestazione. Evidenzia il ricorrente, in proposito, che la mera diversità del titolo di reato e dell'oggettività giuridica non assume alcuna rilevanza, essendo sufficiente, ai fini dell'esclusione dell'applicazione della disposizione, la sola previa commissione di più reati della stessa indole, anche se per questi vi sia stata assoluzione per tenuità del fatto. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere accolto. Le Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266591, Tushaj, e Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016 Rv. 266595, Coccimiglio, hanno affermato che l'art. 131- bis cod. pen. si applica ad ogni fattispecie criminosa, nella sussistenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla medesima norma. Tra questi rileva il limite ostativo costituito dall'abitualità del reato, che ricorre anche quando l'autore ha commesso più reati della stessa indole, oltre quello oggetto del procedimento. La Corte ha inoltre chiarito che, ai fini della valutazione del presupposto indicato, il giudice può fare riferimento anche ai reati in precedenza ritenuti non punibili ex art. 131 bis cod. pen. (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266591, Tushaj). 1 Con riferimento a tale condizione ostativa all'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., si è precisato in giurisprudenza che l'identità dell'indole dei reati commessi deve essere valutata dal giudice in relazione al caso esaminato, verificando, in concreto, se i reati presentino caratteri fondamentali comuni o se i reati siano mossi dai medesimi motivi (Sez. 4, n. 27323 del 04/05/2017, Rv. 270107; Sez. 5, n. 53401 del 30/05/2018, Rv. 274186; Sez.3, n. 38009 del 10/05/2019, Rv. 278166 - 07). Infatti, la nozione di reati della stessa indole, stabilita dall'art. 101 cod. pen., comprende tutti i reati che violano una stessa disposizione di legge (criterio formale) e quelli che, sebbene previsti da disposizioni diverse, presentano caratteristiche comuni, le quali attengono per esempio ai motivi che hanno indotto il reo a delinquere, alle modalità di realizzazione e ai risultati conseguiti (criterio sostanziale). Si ribadisce che la definizione di reati "della stessa indole" prescinde dalla identità della norma incriminatrice o del bene giuridico violato, ma fa riferimento ad una serie di indicatori che consentono di accertare, nei casi concreti, i caratteri fondamentali comuni fra i diversi reati. Si tratta di una valutazione sostanziale che tiene in considerazione la natura dei fatti o i motivi che li hanno determinati, le finalità, le modalità esecutive delle condotte e il contesto in cui le diverse violazioni si collocano. Si è, ad esempio, ritenuto che siano della stessa indole le fattispecie di guida in stato di ebbrezza e di omesso soccorso in casi di incidente stradale previste dal Codice della Strada (Sez. U, n.13681 del 25/02/2016); i reati di omesso versamento IVA e di omesso versamento delle ritenute certificate rispetto al reato di omesso versamento di ritenute previdenziali (Sez.3, n. 29400 del 15/02/2019), il reato previsto dall'art. 416-bis cod. pen. e quello di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (Sez.3, n. 38009 del 10/05/2019, Rv. 278166); il reato di furto in abitazione e di spaccio di stupefacenti (Sez. 6, m 53590 del 20/11/2014, Rv. 261869). Al riguardo, tuttavia la Corte d'appello non ha fatto buon governo dei suddetti principi, in quanto, dopo aver evidenziato la tipologia di abuso e le sue dimensioni, in ordine al presupposto ostativo, ha affermato che i tre precedenti penali, uno dei quali risalente nel tempo, costituiscono fattispecie diverse da quella in contestazione, in quanto si riferiscono a violazioni di norme nelle costruzioni edilizie. Il giudice ha quindi preso in considerazione e valutato i precedenti penali dell'imputato, ritenendo tuttavia che non vi fosse alcun limite ostativo al riconoscimento della causa di non punibilità, a causa della diversità dell'oggetto giuridico tutelato rispetto quello in contestazione. Tuttavia, il giudice ha trascurato di valutare che la fattispecie di violazione di sigilli contestata concerneva la prosecuzione di opere abusive su un manufatto abusivo, sottoposto a vincolo reale, realizzato per soddisfare le medesime esigenze abitative, in violazione della normativa edilizia. Il giudice ha trascurato quindi di considerare gli indicatori alla base della valutazione di abitualità del reato, ovvero la comunanza dei motivi alla base delle condotte criminose, connessi all'intento di realizzare o di protrarre l'effettuazione di opere edilizie abusive. v. esidente il Consigliere estensore 3. Si impone, dunque, un pronunciamento rescindente, con rinvio nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno.
PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno. Così deciso all'udienza del 9 novembre 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AR ER che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art.23, comma 8 D.L. n.137/20. Penale Sent. Sez. 3 Num. 50761 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 09/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 26 gennaio 2023, la Corte d'appello di Campobasso ha riformato la sentenza del 21 marzo 2023, con la quale il Tribunale di Isernia ha condannato CE LO in relazione al reato di cui all'art. 349, comma secondo, cod. pen., per avere, quale proprietario e custode della res, violato i sigilli posti al fabbricato in corso di costruzione sito in Venafro, posto sotto sequestro dal Gip del Tribunale di Isernia in data 14 ottobre 2011. Nella specie, la Corte d'appello ha pronunciato sentenza di assoluzione per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. 2. Avverso la sentenza in epigrafe indicata ha presentato ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Campobasso e ne ha chiesto l'annullamento, formulando un unico motivo di ricorso. Il ricorrente, in particolare, lamenta l'errata applicazione della legge penale, in relazione all'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., posto che la Corte d'appello ha applicato l'art. 131 bis cod. pen., senza aver considerato il limite ostativo previsto dalla norma, costituito dalla presunzione di abitualità. Il giudice erroneamente ha applicato la causa di non punibilità, sebbene l'imputato fosse gravato da numerosi precedenti penali in materia edilizia, della stessa indole rispetto quello in contestazione. Evidenzia il ricorrente, in proposito, che la mera diversità del titolo di reato e dell'oggettività giuridica non assume alcuna rilevanza, essendo sufficiente, ai fini dell'esclusione dell'applicazione della disposizione, la sola previa commissione di più reati della stessa indole, anche se per questi vi sia stata assoluzione per tenuità del fatto. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere accolto. Le Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266591, Tushaj, e Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016 Rv. 266595, Coccimiglio, hanno affermato che l'art. 131- bis cod. pen. si applica ad ogni fattispecie criminosa, nella sussistenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla medesima norma. Tra questi rileva il limite ostativo costituito dall'abitualità del reato, che ricorre anche quando l'autore ha commesso più reati della stessa indole, oltre quello oggetto del procedimento. La Corte ha inoltre chiarito che, ai fini della valutazione del presupposto indicato, il giudice può fare riferimento anche ai reati in precedenza ritenuti non punibili ex art. 131 bis cod. pen. (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266591, Tushaj). 1 Con riferimento a tale condizione ostativa all'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., si è precisato in giurisprudenza che l'identità dell'indole dei reati commessi deve essere valutata dal giudice in relazione al caso esaminato, verificando, in concreto, se i reati presentino caratteri fondamentali comuni o se i reati siano mossi dai medesimi motivi (Sez. 4, n. 27323 del 04/05/2017, Rv. 270107; Sez. 5, n. 53401 del 30/05/2018, Rv. 274186; Sez.3, n. 38009 del 10/05/2019, Rv. 278166 - 07). Infatti, la nozione di reati della stessa indole, stabilita dall'art. 101 cod. pen., comprende tutti i reati che violano una stessa disposizione di legge (criterio formale) e quelli che, sebbene previsti da disposizioni diverse, presentano caratteristiche comuni, le quali attengono per esempio ai motivi che hanno indotto il reo a delinquere, alle modalità di realizzazione e ai risultati conseguiti (criterio sostanziale). Si ribadisce che la definizione di reati "della stessa indole" prescinde dalla identità della norma incriminatrice o del bene giuridico violato, ma fa riferimento ad una serie di indicatori che consentono di accertare, nei casi concreti, i caratteri fondamentali comuni fra i diversi reati. Si tratta di una valutazione sostanziale che tiene in considerazione la natura dei fatti o i motivi che li hanno determinati, le finalità, le modalità esecutive delle condotte e il contesto in cui le diverse violazioni si collocano. Si è, ad esempio, ritenuto che siano della stessa indole le fattispecie di guida in stato di ebbrezza e di omesso soccorso in casi di incidente stradale previste dal Codice della Strada (Sez. U, n.13681 del 25/02/2016); i reati di omesso versamento IVA e di omesso versamento delle ritenute certificate rispetto al reato di omesso versamento di ritenute previdenziali (Sez.3, n. 29400 del 15/02/2019), il reato previsto dall'art. 416-bis cod. pen. e quello di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (Sez.3, n. 38009 del 10/05/2019, Rv. 278166); il reato di furto in abitazione e di spaccio di stupefacenti (Sez. 6, m 53590 del 20/11/2014, Rv. 261869). Al riguardo, tuttavia la Corte d'appello non ha fatto buon governo dei suddetti principi, in quanto, dopo aver evidenziato la tipologia di abuso e le sue dimensioni, in ordine al presupposto ostativo, ha affermato che i tre precedenti penali, uno dei quali risalente nel tempo, costituiscono fattispecie diverse da quella in contestazione, in quanto si riferiscono a violazioni di norme nelle costruzioni edilizie. Il giudice ha quindi preso in considerazione e valutato i precedenti penali dell'imputato, ritenendo tuttavia che non vi fosse alcun limite ostativo al riconoscimento della causa di non punibilità, a causa della diversità dell'oggetto giuridico tutelato rispetto quello in contestazione. Tuttavia, il giudice ha trascurato di valutare che la fattispecie di violazione di sigilli contestata concerneva la prosecuzione di opere abusive su un manufatto abusivo, sottoposto a vincolo reale, realizzato per soddisfare le medesime esigenze abitative, in violazione della normativa edilizia. Il giudice ha trascurato quindi di considerare gli indicatori alla base della valutazione di abitualità del reato, ovvero la comunanza dei motivi alla base delle condotte criminose, connessi all'intento di realizzare o di protrarre l'effettuazione di opere edilizie abusive. v. esidente il Consigliere estensore 3. Si impone, dunque, un pronunciamento rescindente, con rinvio nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno.
PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno. Così deciso all'udienza del 9 novembre 2023