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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XIII, sentenza 27/02/2026, n. 1031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 1031 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1031/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BASSO CLAUDIO, Presidente e Relatore
CELENTANO ROBERTO, Giudice
PANARIELLO CIRO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4982/2025 depositato il 29/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Uffici Finanziari 7 84100 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Delle Entrate Riscossione - 13756881002
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190028976188000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020210001071609000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020210012817812000 10000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230008982433000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240019464324000 IVA-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3TE3M000239 IRPEF-ALTRO
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202500004027000 ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 20/10/2025 Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076202500004027000, avente ad oggetto l'avviso di accertamento n.70022017553929005000
e le seguenti cartelle esattoriali: 1) n. 10020190028976188000; 2) n.10020210001071609000; 3)
n.10020210012817812000; 4) n. 10020230008982433000; 5) n. 10020240019464324000. Deduceva, in particolare, l'inesistenza della notifica dell'impugnata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, nonché la mancata notifica degli atti presupposto, l'intervenuta decadenza e prescrizione, il difetto di motivazione dell'atto impugnato. Chiedeva inoltre la condanna dell'Agenzia delle Entrate di Salerno al pagamento delle spese giudizio.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Salerno che chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e diritto. In particolare, ribadiva la regolarità della notifica dell'avviso di accertamento presupposto, deducendo la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle eccezioni mosse dal ricorrente relativamente alle cartelle esattoriali.
Spiegava intervento volontario l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Salerno che chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e diritto. In particolare, deduceva l'intervenuta rituale notifica degli atti impugnati.
All'udienza del 23/2/2026 la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
In via preliminare va rigettata l'eccezione, formulata dal ricorrente, di irritualità dell'intervento volontario spiegato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione. Al riguardo, è sufficiente evidenziare che il ricorso introduttivo ab origine doveva essere notificato anche al predetto Ente riscossore, in quanto il giudizio ha ad oggetto un atto (la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria) emesso proprio dall'Agenzia delle
Entrate Riscossione, così come le cartelle ad essa sottese. In ogni caso, anche in assenza di intervento volontario, il contraddittorio avrebbe comunque dovuto essere integrato in favore dell'Ente riscossore.
Sempre in via preliminare, vanno rigettate le eccezioni di inesistenza della notifica e di omessa motivazione dell'impugnata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Dall'esame degli atti è emerso che l'atto è stato ritualmente notificato mediante l'invio diretto, da parte dell'Agente della Riscossione, di raccomandata
AR ai sensi dell'art.26 del D.P.R. n. 602/1973. Nella specie, la notifica si è perfezionata, con l'attestazione, fatta dall'operatore postale nell'avviso di ricevimento, di avvenuto recapito dell'atto. Ad ogni modo, nel caso in esame non può ipotizzarsi una inesistenza della notifica, per cui ogni eventuale vizio della notifica deve comunque ritenersi sanato per avvenuto raggiungimento dello scopo, avendo la parte ricorrente tempestivamente impugnato l'atto impositivo di cui trattasi.
Parimenti infondata è la doglianza relativa al presunto difetto di motivazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Al riguardo, in linea con il recente indirizzo della Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. Sez.
5, Ordinanza n. 25456 del 17/09/2025), avendo l'atto contenuto informativo-sollecitatorio, è sufficiente che lo stesso contenga esclusivamente l'indicazione del credito tributario e l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca, senza l'ulteriore bisogno di indicare anche gli immobili assoggettabili alla garanzia reale, atteso che l'individuazione del cespite è necessaria solo nel momento di successiva iscrizione dell'ipoteca.
Dalla documentazione prodotta dall'Ufficio si evince l'avvenuta rituale notifica degli atti presupposto indicati nell'impugnata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
In particolare, l'avviso di accertamento n. TE3TE3M000239 è stato ritualmente notificato mediante raccomandata di notifica a cui ha fatto seguito, constatata la temporanea assenza del destinatario, la spedizione in data 1/3/2022 della comunicazione di avvenuto deposito mediante la raccomandata n.
629022084260.
La cartella n. 10020190028976188000 è stata invece notificata il 18/11/2019 ex art. 140 c.p.c. (c.d. irreperibilità relativa) e precisamente dopo il tentativo di notifica e la constatazione della momentanea assenza del destinatario, l'Ufficio ha provveduto a inviare la raccomandata informativa restituita al mittente per compiuta giacenza.
La cartella n. 10020210001071609000 è stata notificata il 17/06/2022 a mani proprie.
Infine, le cartelle n. 110020210012817812000, n. 110020230008982433000 e n. 10020240019464324000 sono state tutte ritualmente notificate mediante consegna a familiare convivente, senza bisogno, ex art. 26
DPR 602/1973, di invio della successiva raccomandata informativa.
In ordine alla cartella n. 10020240019464324000, ad ulteriore conferma dell'avvenuta notifica, va inoltre evidenziato che il contribuente ha anche avanzato istanza di rateizzazione (come confermato nel ricorso introduttivo), rateizzazione dalla quale è poi decaduto per omesso pagamento delle rate, con conseguente legittimo inserimento della predetta cartella nell'impugnata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Dimostrata l'intervenuta rituale notifica delle cartelle, il contribuente avrebbe dovuto tempestivamente impugnarle, anziché attendere la successiva notifica dell'impugnato atto impositivo.
Una volta fornita la prova dell'intervenuta rituale notifica degli atti presupposto, deve escludersi la possibilità di valutare l'eccezione di prescrizione sollevata in primo grado dal contribuente, da un lato in quanto inidonea ad incidere sulla validità della cartella, dall'altro, per l'inammissibilità in sede tributaria di azioni di accertamento negativo del credito.
A questo proposito, giova richiamare l'indirizzo della Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. Sez.3, Sentenza n.22946 del 10/11/2016) secondo cui “L'impugnazione diretta del ruolo esattoriale, da parte del debitore che chieda procedersi ad un accertamento negativo del credito dell'Amministrazione in esso risultante, è inammissibile per difetto di interesse, sempre che le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, non prospettandosi tale accertamento come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della
Amministrazione, alla quale, invece, il debitore può rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio”.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, rigetta il ricorso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE RIGETTA IL RICORSO. CONDANNA PARTE RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE
SPESE DI GIUDIZIO CHE LIQUIDA IN EURO 700,00 OLTRE ACCESSORI SE DOVUTI IN FAVORE DI
CIASCUNA DELLE PARTI RESISTENTI.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BASSO CLAUDIO, Presidente e Relatore
CELENTANO ROBERTO, Giudice
PANARIELLO CIRO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4982/2025 depositato il 29/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Uffici Finanziari 7 84100 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Delle Entrate Riscossione - 13756881002
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190028976188000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020210001071609000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020210012817812000 10000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230008982433000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240019464324000 IVA-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3TE3M000239 IRPEF-ALTRO
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202500004027000 ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 20/10/2025 Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076202500004027000, avente ad oggetto l'avviso di accertamento n.70022017553929005000
e le seguenti cartelle esattoriali: 1) n. 10020190028976188000; 2) n.10020210001071609000; 3)
n.10020210012817812000; 4) n. 10020230008982433000; 5) n. 10020240019464324000. Deduceva, in particolare, l'inesistenza della notifica dell'impugnata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, nonché la mancata notifica degli atti presupposto, l'intervenuta decadenza e prescrizione, il difetto di motivazione dell'atto impugnato. Chiedeva inoltre la condanna dell'Agenzia delle Entrate di Salerno al pagamento delle spese giudizio.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Salerno che chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e diritto. In particolare, ribadiva la regolarità della notifica dell'avviso di accertamento presupposto, deducendo la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle eccezioni mosse dal ricorrente relativamente alle cartelle esattoriali.
Spiegava intervento volontario l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Salerno che chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e diritto. In particolare, deduceva l'intervenuta rituale notifica degli atti impugnati.
All'udienza del 23/2/2026 la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
In via preliminare va rigettata l'eccezione, formulata dal ricorrente, di irritualità dell'intervento volontario spiegato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione. Al riguardo, è sufficiente evidenziare che il ricorso introduttivo ab origine doveva essere notificato anche al predetto Ente riscossore, in quanto il giudizio ha ad oggetto un atto (la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria) emesso proprio dall'Agenzia delle
Entrate Riscossione, così come le cartelle ad essa sottese. In ogni caso, anche in assenza di intervento volontario, il contraddittorio avrebbe comunque dovuto essere integrato in favore dell'Ente riscossore.
Sempre in via preliminare, vanno rigettate le eccezioni di inesistenza della notifica e di omessa motivazione dell'impugnata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Dall'esame degli atti è emerso che l'atto è stato ritualmente notificato mediante l'invio diretto, da parte dell'Agente della Riscossione, di raccomandata
AR ai sensi dell'art.26 del D.P.R. n. 602/1973. Nella specie, la notifica si è perfezionata, con l'attestazione, fatta dall'operatore postale nell'avviso di ricevimento, di avvenuto recapito dell'atto. Ad ogni modo, nel caso in esame non può ipotizzarsi una inesistenza della notifica, per cui ogni eventuale vizio della notifica deve comunque ritenersi sanato per avvenuto raggiungimento dello scopo, avendo la parte ricorrente tempestivamente impugnato l'atto impositivo di cui trattasi.
Parimenti infondata è la doglianza relativa al presunto difetto di motivazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Al riguardo, in linea con il recente indirizzo della Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. Sez.
5, Ordinanza n. 25456 del 17/09/2025), avendo l'atto contenuto informativo-sollecitatorio, è sufficiente che lo stesso contenga esclusivamente l'indicazione del credito tributario e l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca, senza l'ulteriore bisogno di indicare anche gli immobili assoggettabili alla garanzia reale, atteso che l'individuazione del cespite è necessaria solo nel momento di successiva iscrizione dell'ipoteca.
Dalla documentazione prodotta dall'Ufficio si evince l'avvenuta rituale notifica degli atti presupposto indicati nell'impugnata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
In particolare, l'avviso di accertamento n. TE3TE3M000239 è stato ritualmente notificato mediante raccomandata di notifica a cui ha fatto seguito, constatata la temporanea assenza del destinatario, la spedizione in data 1/3/2022 della comunicazione di avvenuto deposito mediante la raccomandata n.
629022084260.
La cartella n. 10020190028976188000 è stata invece notificata il 18/11/2019 ex art. 140 c.p.c. (c.d. irreperibilità relativa) e precisamente dopo il tentativo di notifica e la constatazione della momentanea assenza del destinatario, l'Ufficio ha provveduto a inviare la raccomandata informativa restituita al mittente per compiuta giacenza.
La cartella n. 10020210001071609000 è stata notificata il 17/06/2022 a mani proprie.
Infine, le cartelle n. 110020210012817812000, n. 110020230008982433000 e n. 10020240019464324000 sono state tutte ritualmente notificate mediante consegna a familiare convivente, senza bisogno, ex art. 26
DPR 602/1973, di invio della successiva raccomandata informativa.
In ordine alla cartella n. 10020240019464324000, ad ulteriore conferma dell'avvenuta notifica, va inoltre evidenziato che il contribuente ha anche avanzato istanza di rateizzazione (come confermato nel ricorso introduttivo), rateizzazione dalla quale è poi decaduto per omesso pagamento delle rate, con conseguente legittimo inserimento della predetta cartella nell'impugnata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Dimostrata l'intervenuta rituale notifica delle cartelle, il contribuente avrebbe dovuto tempestivamente impugnarle, anziché attendere la successiva notifica dell'impugnato atto impositivo.
Una volta fornita la prova dell'intervenuta rituale notifica degli atti presupposto, deve escludersi la possibilità di valutare l'eccezione di prescrizione sollevata in primo grado dal contribuente, da un lato in quanto inidonea ad incidere sulla validità della cartella, dall'altro, per l'inammissibilità in sede tributaria di azioni di accertamento negativo del credito.
A questo proposito, giova richiamare l'indirizzo della Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. Sez.3, Sentenza n.22946 del 10/11/2016) secondo cui “L'impugnazione diretta del ruolo esattoriale, da parte del debitore che chieda procedersi ad un accertamento negativo del credito dell'Amministrazione in esso risultante, è inammissibile per difetto di interesse, sempre che le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, non prospettandosi tale accertamento come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della
Amministrazione, alla quale, invece, il debitore può rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio”.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, rigetta il ricorso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE RIGETTA IL RICORSO. CONDANNA PARTE RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE
SPESE DI GIUDIZIO CHE LIQUIDA IN EURO 700,00 OLTRE ACCESSORI SE DOVUTI IN FAVORE DI
CIASCUNA DELLE PARTI RESISTENTI.